Articolo abrogato dall'art. 7, comma 2 della L.R. 14/07/2006, n. 11, così recitava:

“Art. 10 - Bilancio di previsione e rendiconto consuntivo

1. Il bilancio di previsione, i relativi assestamenti e gli eventuali provvedimenti di variazione, nonché il rendiconto consuntivo, adottati dal Direttore e corredati dei pareri del Collegio dei revisori, sono approvati ai sensi della L.R. n. 10/1991 e successive modificazioni.”

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