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22/04/2021

Opere di scavo, sbancamento e livellamento del terreno e strutture amovibili

La Corte di Cassazione ha riaffermato i principi secondo i quali è necessario il titolo edilizio per lo sbancamento di un terreno e per l'installazione di una struttura mobile (nel caso di specie una roulotte), avente una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze di natura non temporanea.

I ricorrenti erano stati ritenuti responsabili dei reati di cui agli artt. 44, 93, 95 del D.P.R. 380/2001 e di cui all’art. 181, D. Leg.vo 42/2004 per avere realizzato uno sbancamento e collocato una roulotte in area sismica e paesaggisticamente vincolata senza richiedere alcuna autorizzazione. I ricorrenti sostenevano che si trattasse di opere provvisionali di facile rimozione, inidonee a determinare mutamenti irreversibili dei luoghi o lesioni paesaggistiche e invocavano la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis del Codice penale.

OPERE DI SCAVO, SBANCAMENTO E LIVELLAMENTO DEL TERRENO - La Corte di Cassazione, sez. pen., sentenza 31/03/2021, n. 12121 - di diverso avviso - ha richiamato il principio secondo cui, in tema di reati urbanistici, le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio. Tali lavori, se ricadono in area paesaggisticamente vincolata, necessitano altresì dell'autorizzazione di cui all'art. 146, D. Leg.vo 42/2004.

RIMOVIBILITÀ DELLE OPERE - Quanto alla facile rimovibilità delle opere, la Corte ha ribadito che la necessità del previo rilascio del permesso di costruire - e degli altri titoli autorizzatori - non può farsi dipendere dalla natura dei materiali utilizzati o dalla più o meno facile amovibilità della struttura. Al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire la realizzazione di un manufatto, l'asserita precarietà dello stesso deve invece ricollegarsi alla circostanza che l'opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, e ad essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione, non rilevando, in difetto dei menzionati requisiti, che essa sia realizzata con materiali non abitualmente utilizzati per costruzioni stabili (C. Cass. pen. 06/02/2019, n. 5821; C. Cass. pen. 13/01/2015, n. 966). Nel caso di specie invece la sentenza impugnata aveva dato atto della destinazione di tutte le opere realizzate a soddisfare esigenze di natura non temporanea.

Con particolare riferimento alla roulotte (utilizzata dall'imputato per cambiarsi prima e dopo il lavoro nei campi), i giudici hanno ritenuto irrilevante il fatto che la stessa potesse o meno circolare e fosse o meno priva di targa: la circostanza che questa fosse stata comunque coperta costituiva infatti indice di definitiva collocazione sul terreno. Sul punto è stato richiamato il dettato di cui all'art. 3, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. e.5), secondo il quale sono da considerarsi nuove costruzioni, come tali soggette al previo rilascio del permesso, l'installazione di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, camper e case mobili che siano utilizzate come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, e ciò indipendentemente dal fatto che siano montate su ruote e non incorporate al suolo (C. Cass. pen. 22/06/2011, n. 25015).

PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO - Infine, con specifico riguardo all'applicabilità dell'art. 131-bis del Codice penale nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, i parametri di valutazione da utilizzare sono stati indicati dalla giurisprudenza (C. Cass. pen. 09/05/2016, n. 19111):
- nella consistenza dell'intervento abusivo, data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive;
- nella destinazione dell'immobile;
- nell'incidenza sul carico urbanistico;
- nell'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici con impossibilità di sanatoria;
- nel mancato rispetto di vincoli e nella conseguente violazione di più disposizioni;
- nell'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti;
- nella totale assenza di titolo abilitativo o nel grado di difformità dallo stesso;
- nel rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente;
- nelle modalità di esecuzione dell'intervento.

In applicazione di tali parametri, risultava corretta la sentenza del giudice territoriale che aveva negato la particolare tenuità del fatto sul rilievo che gli interventi effettuati sul terreno agricolo avevano determinato plurime violazioni di vincoli e di disposizioni di legge, incidendo quindi su distinti beni giuridici protetti e, nel loro complesso, risultavano di “non modesto impatto ambientale”.

Dalla redazione