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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Abusi edilizi, segnalazioni del confinante e inerzia dell’Amministrazione
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, l’Amministrazione comunale ha l’obbligo di provvedere sull’istanza di repressione di abusi edilizi realizzati su area confinante formulata dal relativo proprietario. Quest’ultimo può pretendere, se non vengono adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con il risultato che il silenzio serbato sull’istanza integra gli estremi del silenzio-rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere in modo espresso. Ed infatti, ai sensi dell’art. 2 della L. 241/1990, la pubblica Amministrazione ha in generale il dovere di concludere il procedimento conseguente in modo obbligatorio ad un’istanza di parte mediante l’adozione di un provvedimento espresso (cfr. TAR Lombardia-Milano 18/01/2021, n. 170).
Sul tema il TAR Piemonte 22/03/2021, n. 320 ha specificato che in presenza di una formale istanza, l'Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte. Il legislatore, infatti, ha imposto al soggetto pubblico di rispondere alle istanze private, sancendo l’esistenza di un dovere che rileva ex se quale diretta attuazione dei principi di correttezza, buon andamento e trasparenza, consentendo altresì alle parti, attraverso l’emanazione di un provvedimento espresso, di tutelare in giudizio i propri interessi a fronte di provvedimenti ritenuti illegittimi.
Con specifico riferimento alla denuncia dell’abuso edilizio realizzato dal vicino, la giurisprudenza ritiene che il proprietario confinante, in ragione dello stabile collegamento con il territorio che si esprime nel concetto di vicinitas, goda di una posizione differenziata e qualificata rispetto alla collettività, essendo direttamente inciso dagli effetti dannosi del mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi relativi ad abusi edilizi da parte dell'organo preposto. Questi risulta, pertanto, titolare di una posizione di interesse legittimo a che l’Amministrazione si attivi con l’adozione delle misure rese necessarie dall’illegittima edificazione, in mancanza delle quali può pretendere un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni e che dia conto delle valutazioni dell’ente in merito alla sussistenza o meno dell’abuso denunciato.
Ne consegue che in ipotesi di segnalazioni circostanziate e documentate, l’Amministrazione ha comunque l’obbligo di attivare un procedimento di controllo e verifica dell’abuso della cui conclusione deve restare traccia, sia essa nel senso dell’esercizio dei poteri sanzionatori, che in quella della motivata archiviazione, dovendosi in particolare escludere che la ritenuta mancanza dei presupposti per l’esercizio dei poteri sanzionatori possa giustificare un comportamento meramente silente.
Nel caso di specie il TAR, riconosciuta l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune, ha accolto la richiesta dei ricorrenti, con condanna dell’Amministrazione a provvedere esplicitamente e motivatamente sulle segnalazioni e sulla diffida dagli stessi presentate, in senso positivo o negativo, entro un termine stabilito (30 gg.), dando conto nel provvedimento finale dell’esistenza o dell’inesistenza dell’illecito edilizio e dell’eventuale avvio del procedimento di repressione dello stesso. Ciò al fine di consentire agli istanti di valutare, alla luce dei riscontri forniti dall’Amministrazione, la fondatezza o meno delle proprie doglianze e di impugnare l’eventuale provvedimento sfavorevole.