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16/03/2021

Corte Costituzionale: è lo Stato a decidere le misure di contrasto al COVID-19

Il legislatore regionale, anche se dotato di autonomia speciale, non può invadere la competenza esclusiva statale in una materia come quella avente ad oggetto il contenimento della pandemia da COVID-19.

Con la sentenza 12/03/2021, n. 37 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, e 4, commi 1, 2 e 3 della L.R. Valle D’Aosta 09/12/2020, n. 11 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d’Aosta in relazione allo stato d’emergenza), norma la cui efficacia era già stata sospesa interamente in via cautelare dall’Ord. Corte Cost. 14/01/2021, n. 4.

Con la sentenza, pertanto, si accoglie e ribadisce il principio espresso nell'ordinanza che il legislatore regionale, anche se dotato di autonomia speciale, non può invadere con una sua propria disciplina una materia avente ad oggetto la pandemia da COVID-19, diffusa a livello globale e perciò affidata interamente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, a titolo di profilassi internazionale.
Si legge nella sentenza: "........  è infatti pacifico che la competenza statale esclusiva in materia di "profilassi internazionale" si imponga anche alla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, atteso che essa non può vantare alcuna attribuzione statutaria avente simile oggetto".
 

Dalla redazione