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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Calabria 28/06/2012, n. 7
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- Reg. R. 19/03/2013, n. 2
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- Reg. R. 24/02/2014, n. 3
- Reg. R. 25/05/2015, n. 6
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PARTE I - PARTE GENERALE |
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Art. 1 - Classificazione della tipologia di intervento1. Per ogni opera disciplinata dalla legge regionale n. 35 del 19 Ottobre 2009, R di seguito indicata come Legge, deve essere indicata l’appartenenza ad uno dei gruppi descritti nel presente articolo. 2. Allo scopo di sottoporre le opere alle verifiche di cui ai successivi artt. 7 e 8, gli interventi vengono suddivisi in “progetto di nuova struttura” e, nel caso di “stru |
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Art. 2 - Classificazione tipologica delle opere1. Ogni opera disciplinata dalla Legge deve essere classificata, allo scopo di attuare le verifiche di cui ai successivi artt. 7 e 8, in uno dei seguenti gruppi: |
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Art. 3 - Effetti di sito1. Le NTC08 definiscono le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite per le costruzioni. Tali azioni dipendono dalla pericolosità di base, riferita a condizioni di sottosuolo rigido e pianeggiante e dagli eventuali effetti di sito che possono modificare sensibilmente le caratteristiche del moto sismico atteso o produrre effetti cosismici rilevanti per le costruzioni e le infrastrutture. 2. La Regione Calabria adotta la pericolosità sismica di base definita nelle NTC08; fornisce, inoltre, un elenco aggiornato, disponibile sul proprio sito web, dei territori in cui sono stati effettuati studi di microzonazione sismica di dettaglio, redatti secondo le modalità definite negli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” dalla Commissione Tecnica di cui all’art.5 commi 7 e 8 dell’OPCM 3907/2010 istituita dal DPCM del 21/04/2011. |
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Art. 4 - Denuncia e trasmissione dei progettiN4 “1. Per gli interventi di cui all'art. 1 comma 2 del presente regolamento, la procedura di denuncia dei lavori allo Sportello Unico dell’edilizia che provvede al successivo inoltro al Servizio Tecnico Regionale, deve essere svolta dal progettista responsabile delle strutture, su delega del committente o del R.U.P. nell’ipotesi di opere pubbliche, attraverso l’utilizzo del Sistema Informatico per l’Edilizia in Regione Calabria di cui all’articolo 16 della legge regionale n. 35/2009 R s.m.i., indicato nel seguito per brevità con l'acronimo SIERC.” N5 “1bis. Il titolo del progetto deve indicare con chiarezza la classificazione tipologica dell'intervento e delle relative opere nonché la localizzazione dello stesso. Di norma, il titolo del progetto deve avere la struttura dello schema “nell’Allegato 5” N20 - Schema tipo titolazione progetto.” N4 “2. Anche nel caso di varianti in corso d'opera. di cui all'art. 6 comma 5 del presente regolamento, il progettista responsabile delle strutture provvede all’immissione dei dati nel SIERC su delega del committente o del R.U.P.” N4 “3. La procedura telematica di denuncia dei lavori è avviata dal progettista responsabile delle strutture attraverso il SIERC, accessibile dal sito web regionale dedicato, con la completa compilazione dell’istanza e delle schede informative. Alla su detta istanza e alle schede informative vanno allegate le dichiarazioni redatte secondo l'apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria www.regione.calabria.it/llpp portale sismica - modulistica, nonché la delega di cui al comma 1. È necessario che ci sia la corrispondenza fra la modulistica cartacea e quella inserita nel sistema informatico. L’istanza e le schede informative richiedono: a) i dati anagrafici del progettista responsabile delle strutture; |
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Art. 5 - Registro delle opereN4 “1. Il SIERC registra i dati relativi a: - opere denunciate; - opere autorizzate, con gli estremi dell'autorizzazione; |
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Art. 6 - Modifiche dei dati progettuali presentati per via telematica1. I dati inseriti nel SIERC possono essere modificati, senza vincoli, dal progettista responsabile delle strutture, fino al rilascio della ricevuta telematica. |
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Art. 7 - Modalità e criteri delle verifiche1. Il Servizio Tecnico Regionale esegue, per tutte le opere classificate ai sensi del precedente art. 2 come a) edifici e b) ponti e per tutte le classi d’uso, verifiche preliminari di conformità dei progetti. Le verifiche sono “inerenti a” N6: - accertamento della completezza degli elaborati e della documentazione allegata. - istruttoria degli elaborati. - controlli effettuati dal SIERC, che esegue in modo automatizzato la verifica mediante un controllo dei dati progettuali immessi con riferimento a quanto stabilito dalla normativa tecnica vigente, verificandone la congruità anche nel rispetto del metodo di calcolo strutturale adottato dal progettista. |
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Art. 8 - Svolgimento delle verifiche in situN4 “1. Laddove, a seguito di segnalazioni di privati o di Amministrazioni/Enti o di Organi giurisdizionali, si renda necessario, a tutela della pubblica e privata incolumità, procedere a verifiche sulla corrispondenza tra le opere già realizzate o in corso di realizzazione e le autorizzazioni concesse, nonché sulla loro rispondenza alle norme di legge e di regolamento in materia di costruzioni in zona sismica, il Servizio Tecnico Regionale, acquisisce preliminarmente, e con l'urgenza del caso, gli esiti delle attività di controllo nonché gli eventuali provvedimenti adottati dalle Amministrazioni Comunali.” N4 “2. Il Servizio Tecnico |
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Art. 9 - Relazione a struttura ultimataN4 “1. La. relazione a struttura ultimata, redatta con i contenuti, nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 65 del DPR 380/2001 (art. 6 de |
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Art. 10 - Collaudo statico1. Il collaudo statico deve essere eseguito, per tutte le opere disciplinate alla Legge da un singolo professionista, in base alle proprie competenze, iscritto al relativo Albo da almeno dieci anni e che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti. |
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“Art. 10bis - Dichiarazione fine la vori interventi "locali" |
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Art. 11 - Parere sugli strumenti urbanistici1. Il parere sugli strumenti urbanistici di scala comunale, di cui all’art. 15 della Legge, deve essere rilasciato dal Servizio Tecnico Regionale con le modalità seguenti: a) Per i Piani Strutturali Comunali (PSC) e i Piani Strutturali Associati (PSA), il parere, richiesto ai sensi dell’art. 89 d |
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Art. 12 - Allegati al regolamento1. Costituiscono parte integrante del presente regolamento i sotto elencati Documenti Tecnici di dettaglio: |
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PARTE II - NORME TRANSITORIE AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N.25 del 15/06/2012 |
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“Art. 13Bis - Norme transitorie al sensi dell’art. 17 della legge regionale n. 35 del 19/10/2009 s.m.i. |
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Art. 14 - Autorizzazione per le opere1. Al fine di consentire il graduale adeguamento delle strutture tecniche regionali al nuovo regime autorizzativo introdotto dalla Legge Regionale n. 35 del 19.10.2009 s.m.i. e consentire, tra l’altro, il rispetto dei termini per il rilascio del preventivo atto autorizzativo/diniego, dalla data del 1 luglio 2012 e “termine 31 dicembre 2015” N20, la procedura autorizzativa è attuata limitatamente ai progetti riguardanti: |
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Art. 15 - Altre opere1. Per le opere, comprese quelle in sanatoria, che non rientrano nell’elenco di cui al preceden |
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Art. 17 - Istruttoria per i progetti relativi ad altre opere1. I progetti di cui all’art.15 saranno sottoposti, da parte del Servizio Tecnico Regionale, “a verifica formale che accerti esclusivamente la presenza” N6 della modulistica e degli elaborati per come previsto dalle normative vigenti in materia, nonché la corrispondenza de |
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Art. 18 - Controlli1. Per un campione del 5% dei progetti in classe d’uso II, di cui al precedente art. 15, il competente Servizio Tecnico Regionale effettuerà il controllo con le modalità stabilite dal precedente art.7. Tale campione sarà sorteggiato, |
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Art. 20 - Tariffario1. Per un periodo transitorio di sei mesi dalla data del 1 luglio 2012 il tariffario non si applica a |
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Art. 21 - Abrogazione regolamento n. 18 del 1/12/20091. È abrogato il Regolamento n.18 del 1/12/2009 “Procedure per la denuncia, il deposito |
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Art. 22 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della |
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ALLEGATO 1 - EDIFICI |
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Art. 1 - Denuncia e trasmissione degli interventi sugli edifici mediante sistema informatico1. Tutti gli interventi sugli edifici, di cui all’art. 2 del Regolamento - parte generale -, devono essere denunciati presso il Servizio Tecnico Regionale e trasmessi mediante il sistema informatico. Il sistema informatico prevede l’invio telematico degli allegati al progetto. La descrizione degli allegati è riportata negli artt. 4, 5, 6 |
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Art. 2 - Classificazione tipologica degli edifici in funzione del sistema costruttivo1. Tutti gli edifici denunciati, identificati in funzione del sistema costruttivo degli elementi portanti verticali, devono essere classificati in uno dei gruppi seguenti: A) Struttura intelaiata in cemento armato normale; B) Struttura in calcestruzzo a bassa percentuale di armatura o non armato; C) Struttura con setti/nuclei in cemento armato; D) Struttura mista telai-pareti in cemento armato; |
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Art. 3 - Classificazione tipologica degli edifici in funzione della destinazione d’uso1. Per gli edifici, oltre alla classificazione in funzione del sistema costruttivo, viene anche previ |
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Art. 4 - Progetto di nuova struttura1. Il progetto strutturale di carattere esecutivo, deve contenere tutti gli elaborati in seguito indicati: A) Relazione di calcolo strutturale, comprensiva di una descrizione generale dell’opera e dei criteri generali di analisi e di verifica; B) Relazione sui materiali; |
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Art. 5 - Adeguamento “e miglioramento di strutture esistenti” N61. Il Progetto Esecutivo relativo all’adeguamento deve contenere tutti gli elaborati da a) ad g) indicati al comma 1 dell’art. 4 del presente allegato. Nel caso di sopraelevazioni deve inoltre essere redatto dal progettista, un certificato che specifica, in funzione dei risultati ottenuti con le indagini di cui all’Allegato A della Circolare n. 617 del 02.02. |
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“Art. 5bis - Riparazioni ed interventi locali di strutture esistenti |
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ALLEGATO 2 - PONTI |
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Art. 2 - Classificazione tipologica dei ponti in funzione del sistema costruttivo1. Sia per ponti stradali che per ponti ferroviari occorre identificare in modo dettagliato le caratteristiche, in funzione delle seguenti sottocategorie: a) In riferimento allo schema statico attivo ai fini dell’azione sismica occorrerà distinguere tra le diverse tipologie definite di seguito: i. impalcato a travata: 1. schema isostatico a. impalcato appoggiato; b. travata tipo “Gerber” c. connessione monolitica pile-impalcato; d. impalcato appoggiato, sismicamente isolato; 2. schema iperstatico a. impalcato appoggiato; b. connessione monolitica pile-impalcato; c. impalcato appoggiato, sismicamente isolato; ii. ponti a piastra |
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Art. 3 - Classificazione tipologica dei ponti in funzione delle condizioni di utilizzo1. Occorre indicare il gruppo di appartenenza del ponte in oggetto, in base alla funzione svolta, distinguendo tra: |
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Art. 4 - Progetto nuova struttura1. Il progetto strutturale di carattere esecutivo, deve contenere tutti gli elaborati in seguito indicati: a) Relazione di calcolo strutturale, comprensiva di una descrizione generale dell’opera e dei criteri generali di analisi e di verifica; b) Relazione sui materiali; c) Elaborati grafici, particolari costruttivi; |
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Art. 5 - Interventi su strutture esistenti1. Il progetto esecutivo relativo all’adeguamento di opere esistenti od al ripristino di strutture danneggiate (con modifica di parti strutturali e non appartenenti al sistema resistente in direzione verticale o orizzontale, o comunque tali da comportare un’alterazione della risposta globale del ponte sogg |
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ALLEGATO 3 - VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI SITO PER INTERVENTI DI TIPO EDILIZIO |
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Art. 1 - Generalità1. Le tipologie di intervento per cui è richiesta una valutazione degli effetti di sito sono quelle descritte nell’Art. 2 del regolamento regionale - parte generale. |
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Art. 2 - Analisi semplificate1. Le analisi di base seguono la procedura semplificata descritta nel paragrafo 3.2 delle NTC08. La procedura permette di ottenere lo spettro elastico di progetto in superficie a partire dalla pericolosità sismica di base su suolo rigido e pianeggiante utilizzando fattori di amplificazione stra |
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Art. 4 - Area di analisi1. L’area di analisi deve comprendere l’area interessata dalla struttura (comprese eventuali opere accessorie) e l’i |
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Art. 5 - Analisi per opere appartenenti alla classe d’uso II1. Il livello minimo di analisi richiesto per le opere appartenenti alla classe d’uso II è il Livello base semplificato così per definito nell’ Art. 4 del presente allegato, nonché rappresentato negli studi di microzonazione sismica di Livello 1, redatti secondo le modalit&agr |
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Art. 6 - Analisi per opere appartenenti alle classi d’uso III e IV1. “Il livello di analisi richiesto per le opere appartenenti alla classe d'uso III e IV va effettuato mediante Analisi Specifica, qualora prevista dalle NTC08 e per come descritta dall'art. 3 del presente allegato.” N16 Il progettista decide, in base ai |
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Art. 7 - Liquefazione e stabilità dei pendii1. Il presente regolamento acquisisce senza modifiche quanto esposto nelle NTC08 a proposito della liquefazione e |
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Art. 8 - Deposito della valutazione degli effetti di sito1. Le indagini geotecniche e geologiche effettuale ai fini della valutazione degli effetti di sito fa |
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ALLEGATO 4 - VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI SITO PER PIANI TERRITORIALI |
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Art. 1 - Generalità1. La valutazione degli effetti di sito per i piani territoriali prevede la valutazione dell’amplificazione locale, della stabilità dei pendii, delle aree eventualmente affette da liquefazione o da deformazione permanente, secondo quanto prescritto dalle linee guida della Legge Urbanistica R |
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Art. 2 - Area di analisi1. L’area di analisi deve comprendere: |
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“Art. 3 - Analisi di amplificazioneN17 Si definiscono i seguenti livelli: 1. PRIMO LIVELLO: Livello 1 (o zonazione generale), redatto secondo le modalità definite negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" dalla Commissione Tecni |
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“Art. 4 - Amplificazione - risultati attesiN17 1. I risultati attesi dai differenti livelli di analisi sono: |
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“Art. 5 - Analisi di instabilità dei pendiiN17 Si definiscono i seguenti livelli: 1. PRIMO LIVELLO: Il primo livello |
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“Art. 6 - Instabilità dei pendii - risultati attesiN17 1. I risultati attesi dai differenti livelli di analisi sono: |
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“Art. 7 – Analisi di liquefazioneN17 Si definiscono i seguenti livelli: 1. PRIMO LIVELLO: Il primo livello è |
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“Art. 8 - Liquefazione - risultati attesiN17 1. I risultati attesi dai differenti liv |
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“Art. 8 bis - Analisi di cedimenti differenziali e presenza di faglieN9 Si definiscono i seguenti livelli: 1. PRIMO LIVELLO: Il primo livel |
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“Art. 8 ter Cedimenti differenziali e presenza di faglie - risultati arresiN9 1. I risultati attesi dai differenti livelli di analisi sono: |
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“Art. 8 quater - Deposito della valutazione degli effetti di sito mediante sistema informaticoN9 1. La Regione Calabria |
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Art. 9 - Analisi di cedimenti differenziali e presenza di faglie1. PRIMO LIVELLO: Il primo livello è di competenza degli enti locali. Tale livello prevede l’analisi a larga scala e utilizza dati di letteratura o di immediata reperibilità, come descritto in dettaglio nelle LGMS - |
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Art. 10 - Cedimenti differenziali e presenza di faglie - risultati attesi1. I risultati attesi dai differenti livelli di analisi sono: |
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Art. 11 - Deposito della valutazione degli effetti di sito mediante sistema informatico1. La Regione Calabria è dotata di un sistema per l’informatizzazione delle mappe di microzo |
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“ALLEGATO 5 - SCHEMA TIPO TITOLAZIONE PROGETTO N19Nuove opere Realizzazione nuovo (i) [descrizione (A1)] con struttura in [descrizione (A2)] nel comune di [descrizione (A3)]. Classe d'uso della costruzione [indicare 1, 2, 3 o 4, a seconda della classe d'uso ai sensi delle NTC08] Opere esistenti Intervento strutturale di [descrizione (A4)] per [descrizione (A5)] di [descrizione (A1)] esistente con struttura in [descrizione (A2)] nel comune di [descrizione (A3)]. Classe d'uso della costruzione [indicare 1, 2, 3 o 4, a seconda della classe d'uso ai sensi delle NTC08] (A1) - edificio pubblico/privato, destinato a: - civile abitazione - uso industriale/commerciale/agri |
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10/01/2025
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