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24/02/2021

Installazione di canna fumaria in centro storico e autorizzazione paesaggistica

Secondo il TAR Umbria, l'installazione di una canna fumaria lungo la parete esterna di un fabbricato a destinazione abitativa nel centro storico necessita dell'autorizzazione paesaggistica mediante procedura ordinaria, non rientrando tra gli interventi autorizzabili con la procedura semplificata.

FATTISPECIE - Nel caso di specie il ricorrente chiedeva l’annullamento di un’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune per l’installazione di una canna fumaria in rame lungo la facciata di un palazzo in centro storico che saliva fino al tetto di copertura dell'edificio. La pratica era stata istruita secondo la procedura semplificata di cui al D.P.R. 31/2017; la Soprintendenza, dopo un preavviso di parere sfavorevole, non aveva concluso il subprocedimento di sua competenza entro i termini previsti dall’art. 11, comma 9, D.P.R. 31/2017 e di conseguenza il Comune, sulla base della formazione del silenzio-assenso, aveva rilasciato l’autorizzazione paesaggistica.

NECESSITÀ DELLA PROCEDURA ORDINARIA - Il TAR Umbria, con la sentenza 08/02/2021, n. 38, ha accolto il ricorso affermando che il posizionamento di una canna fumaria lungo la parete esterna di un fabbricato a destinazione abitativa posto in un centro storico sottoposto a tutela non può considerarsi intervento rientrante in alcuna delle categorie di cui all’allegato B del D.P.R. 31/2017 che prevede le ipotesi di autorizzazione paesaggistica semplificata. Più in particolare i giudici hanno precisato che l’installazione contestata non poteva rientrare:
- nell’ipotesi di cui al n. 4 dell’allegato B del decreto, che fa riferimento agli interventi sulle coperture, anche mediante inserimento di canne fumarie o comignoli, ma non al posizionamento degli stessi elementi lungo le facciate degli edifici;
- nell’ipotesi di cui al n. 20 dello stesso allegato, che riguarda gli edifici a destinazione produttiva, e non quelli a destinazione residenziale;
- nell’ipotesi di cui al n. 7 dell’allegato, che riguarda l’installazione di impianti tecnologici “quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne”.
Nessuna delle ipotesi menzionate infatti fa riferimento all’installazione di canne fumarie sulla facciata di edifici a destinazione non produttiva che sia visibile dalla pubblica via.

Esclusione dell’estensione analogica - Secondo i giudici inoltre non poteva neanche ammettersi l’applicazione del procedimento semplificato sulla base di un’estensione analogica delle ipotesi sopra richiamate. Deve infatti considerarsi che le previsioni del D.P.R. 31/2017, che individuano taluni interventi in aree sottoposte a vincolo i quali, per il limitato impatto sul bene tutelato, non richiedono il rilascio di autorizzazione paesaggistica o consentono un’autorizzazione semplificata, hanno natura regolamentare. Esse, pertanto, devono essere interpretate conformemente alle disposizioni del D. Leg.vo 42/2004 e con esclusione di qualsiasi possibilità di estensione analogica che possa ampliarne il campo di operatività.

CONCLUSIONI - In conclusione, esclusa l’applicabilità della procedura semplificata di cui al D.P.R. n. 31/2017, il Comune avrebbe dovuto seguire il procedimento ordinario disciplinato dall’art. 146 del D. Leg.vo 42/2004, con la conseguente inapplicabilità dell’istituto del silenzio-assenso di cui all’art. 11, comma 9, D.P.R. 31/2017 e all’art. 17-bis della L. 241/1990.

Dalla redazione