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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici e nomina del RUP: aggiornate le FAQ sulle Linee guida ANAC n. 3
L’ANAC, in data 19/02/2021, ha aggiornato le FAQ relative alle Linee guida n. 3, di cui alla Delib. ANAC 11/10/2017, n. 1007. Tale Delibera - a seguito dell’entrata in vigore del D. Leg.vo 19/04/2017, n. 56, c.d. “Correttivo” al Codice appalti di cui al D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 - ha proceduto all’aggiornamento della precedente Delib. ANAC 26/10/2016, n. 1096, concernente nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento (RUP) per l’affidamento di appalti e concessioni, al fine di tener conto delle modifiche normative apportate dal menzionato D. Leg.vo 56/2017, nonché delle osservazioni e richieste di chiarimenti pervenute dalle stazioni appaltanti e dai RUP.
In particolare, le FAQ aggiornate riguardano:
1. il coordinamento tra le previsioni delle Linee guida n. 3 con l’art. 53, comma 23, della L. 23/12/2000, n. 388, rispetto al quale l’ANAC precisa che, in caso di carenza in organico di figure idonee a ricoprire l’incarico di RUP, la stazione appaltante deve verificare, in via prioritaria, la possibilità di attribuire l’incarico ad un qualsiasi dirigente o dipendente amministrativo in possesso dei requisiti o, in mancanza, ad una struttura di supporto interna formata da dipendenti che, anche per sommatoria, raggiungano i requisiti minimi richiesti dalle Linee guida n. 3/2016 o, ancora, di svolgere la funzione in forma associata con altri Comuni, senza incorrere in maggiori oneri.
In sostanza, si ipotizza che soltanto quando l’unica alternativa percorribile nel caso concreto per superare la carenza in organico di figure idonee a ricoprire l’incarico di RUP sia rappresentata dalla costituzione di una struttura di supporto esterna formata da membri scelti con procedure di evidenza pubblica, potrà ritenersi configurato il presupposto della necessità richiesto dall’art. 53, comma 23, della legge 388/2000 per l’applicazione della deroga ivi prevista;
2. la possibilità per il soggetto in possesso dei requisiti di cui alla lett. b), dell’art. 4.2. della Delib. ANAC 11/10/2017, n. 1007 di svolgere anche le funzioni di RUP per gli affidamenti di valore inferiore ai 150.000 euro di cui alla lett. a) del medesimo art. 4.2., della Delib. ANAC 11/10/2017, n. 1007. In proposito, l’ANAC chiarisce che la lett. a) dell’art. 4.2 della Delib. ANAC 11/10/2017, n. 1007 nel disporre che il RUP “deve essere almeno in possesso” dei requisiti ivi fissati non preclude la possibilità di svolgere quelle medesime funzioni a chi sia in possesso dei requisiti di cui alla lett. b), dell'art. 4.2, della Delib. ANAC 11/10/2017, n. 1007, fissati in relazione agli affidamenti di valore gli importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000 euro.
Si precisa che rimane, invece, preclusa al soggetto in possesso esclusivamente dei requisiti minimi di cui alla citata lett. a), dell’art.4.2. di svolgere le funzioni di RUP per gli affidamenti di cui alla lett. b), dell’art. 4.2.