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04/12/2020

Diniego di autorizzazione paesaggistica e obbligo di adeguata motivazione

Il Consiglio di Stato fornisce interessanti precisazioni sulle condizioni di legittimità del diniego dell’autorizzazione paesaggistica.

Nel caso di specie il ricorrente impugnava la concessione edilizia richiesta in sanatoria nella parte in cui imponeva il completamento della struttura con una copertura a tetto in sostituzione della copertura a terrazzo, in quanto quest'ultima era stata in sostanza ritenuta incompatibile con le esigenze di tutela del paesaggio.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 30/11/2020, n. 7602, pronunciandosi con riferimento a tale particolare fattispecie, ha espresso principi applicabili in linea generale all’onere di motivazione dei provvedimenti di diniego dell'autorizzazione paesaggistica.

Ed infatti il Consiglio di Stato ha innanzitutto rilevato che nella motivazione del diniego di autorizzazione paesaggistica, l'Amministrazione non può limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, ma deve specificare le ragioni del diniego ovvero esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell'area interessata dall'apposizione del vincolo.

Non è sufficiente, quindi, la motivazione del diniego all'istanza di autorizzazione fondata su una generica incompatibilità, non potendo l'Amministrazione limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe e formule stereotipate.

Pertanto, in relazione al provvedimento, sostanzialmente negativo, in materia di nulla osta paesaggistico, l'Amministrazione è certamente tenuta a motivare in modo esaustivo circa la concreta incompatibilità del progetto sottoposto all'esame con i valori paesaggistici tutelati, indicando le specifiche ragioni per le quali le opere edilizie considerate non si ritengono adeguate alle caratteristiche ambientali protette. Tale motivazione deve essere ancor più pregnante nel caso in cui si operi nell'ambito di vincolo generalizzato onde evitare una generica insanabilità delle opere, anche in funzione di consentire al destinatario del provvedimento stesso (e al giudicante) di ricostruire l'iter logico-giuridico in base al quale l'Amministrazione è pervenuta all'adozione di tale atto, nonché le ragioni ad esso sottese, allo scopo di verificare la correttezza del potere in concreto esercitato.

Nel caso di specie la richiesta di “una copertura a tetto uniforme alle altre coperture limitrofe” e l'espressione “a causa del forte contrasto della costruzione, per tipologia e scelta dei materiali, con l’ambiente circostante” non erano secondo il Consiglio di Stato, idonee a integrare gli estremi dell’onere motivazionale richiesto in quanto non esplicitavano in alcun modo le ragioni assunte a fondamento della valutazione di compatibilità dell’intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica poste a base del relativo vincolo. In concreto, non erano state indicate le ragioni né del perché la copertura a terrazzo avrebbe arrecato necessariamente pregiudizio al paesaggio ed all’ambiente, né dell’inidoneità del terrazzo ad inserirsi nell’ambiente e nel quadro naturale complessivo tutelato. 

Dalla redazione