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26/11/2020

Condominio: non è necessario allegare i bilanci alla relativa convocazione di assemblea

Secondo la Corte di Cassazione, l’amministratore di condominio non ha l’obbligo di allegare i bilanci all’avviso di convocazione dell’assemblea indetta per la loro approvazione.

Nel caso di specie una società proprietaria di un immobile contestava la delibera assembleare con cui il condominio aveva approvato il consuntivo, lamentando che il bilancio non era stato comunicato prima dell'assemblea. La Corte d’appello dava ragione alla società ritenendo che il bilancio dovesse essere comunicato preventivamente, essendo altrimenti leso il diritto “ad avere l'informativa generica con riferimento a quanto oggetto di assemblea”. Secondo la Corte d’appello inoltre tale mancanza non poteva essere sopperita dal successivo invio dell'atto, unitamente alla delibera di approvazione, dovendosi osservare l'obbligo di informazione in via preventiva e non successiva.

Al riguardo la Corte di Cassazione, con la sentenza del 05/10/2020, n. 21271, di contrario avviso, ha accolto il ricorso del condominio affermando che l'obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea risponde alla finalità di far conoscere ai convocati l'oggetto essenziale dei temi da esaminare, sia pure in termini non analitici e minuziosi, in modo da consentire una partecipazione consapevole alla discussione e alla relativa deliberazione.

Pertanto non è configurabile in capo all'amministratore condominiale, l'obbligo di allegare all'avviso di convocazione anche i documenti giustificativi o i bilanci da approvare, fermo restando che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di richiedere, anticipatamente e senza interferire sull'attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di (eventuale) approvazione.

Ove tale richiesta non sia stata avanzata, il singolo condomino non può invocare l'illegittimità della successiva delibera di approvazione per l'omessa allegazione dei documenti contabili all'avviso di convocazione dell'assemblea, ma può impugnarla per motivi che attengano esclusivamente alla modalità di approvazione o al contenuto delle decisioni assunte.

Dalla redazione