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20/11/2020

Pianificazione urbanistica generale: tutela del legittimo affidamento del privato

In tema di pianificazione urbanistica generale, le scelte discrezionali del Comune che riguardano la destinazione di singole aree vanno adeguatamente motivate se contrastano con l’affidamento qualificato del privato.

Il TAR Calabria 01/10/2020, n. 1523 si è pronunciato sulla legittimità delle norme del PSC (Piano strutturale comunale) e del Regolamento edilizio e urbanistico impugnate dal gestore di un impianto di stoccaggio provvisorio preliminare (prima del trasporto in discarica) di materiale da costruzione contenente amianto, regolarmente autorizzato ex art. 208 del D. Leg.vo 152/2006 con AU decennale. Il PSC e il RUE in sostanza inibivano tale attività destinando la zona a funzione residenziale.

In proposito i giudici hanno rilevato che in occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, le scelte discrezionali dell'amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione oltre quella che si può evincere dai criteri generali. Tuttavia, tale specifica motivazione è necessaria nei casi in cui particolari situazioni abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni (affidamento qualificato). Tale affidamento può derivare ad esempio da convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra il comune e i proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di concessione edilizia o di silenzio-rifiuto su una domanda di concessione.

Pertanto l’amministrazione, a fronte di una situazione di affidamento circa la conservazione di una realtà produttiva consolidata (determinata, nel caso di specie, dal rilascio dell'autorizzazione unica), nell'adottare una scelta pianificatoria volta allo sradicamento di tale attività economica, è tenuta a svolgere la necessaria istruttoria ed a fornire una motivazione adeguata circa la possibilità di praticare soluzioni alternative capaci di perseguire l’interesse pubblico senza incidere, o incidendo nel modo meno significativo possibile, sull'interesse contrapposto alla prosecuzione dell'attività produttiva.

Sulla base di tali considerazioni il TAR ha ritenuto fondata la censura circa il difetto di motivazione specifica della nuova disciplina comunale e ha disposto l'annullamento parziale del PSC e dell’allegato REU, limitatamente alla parte in cui prevedevano l'esclusione nella zona di attività non compatibili con la funzione residenziale senza fare salvi gli impianti di stoccaggio provvisorio preliminare di materiale da costruzione contenente amianto legittimamente autorizzati ed esercitati con atti aventi data anteriore.

Dalla redazione