FAST FIND : FL6065

Flash news del
05/11/2020

Superbonus 110%: chiarimenti sulla nozione di accesso autonomo dall'esterno

È possibile accedere al Superbonus 110% anche se l'accesso all'unità immobiliare oggetto dell'intervento avviene da un percorso pedonale privato di libero accesso dall'esterno.

È stato chiesto all'Agenzia delle entrate se fosse possibile fruire del Superbonus 110% - l’agevolazione per interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico prevista dagli artt. 119 e 121 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) - con riferimento ad un immobile che dispone di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello, al quale si accede dal percorso pedonale a servizio dei singoli edifici in condominio, quindi non dalla strada, né dal cortile o dal giardino di proprietà.

Con la risposta all'interpello n. 524, del 04/11/2020, l'Agenzia delle entrate ha dapprima richiamato la Circ. Ag. Entrate 08/08/2020, n. 24/E, la quale al punto 2 ha fornito, sia pure a titolo esemplificativo, taluni criteri utili ai fini della qualificazione dell'immobile oggetto degli interventi agevolabili, costituendo l'"accesso autonomo dall'esterno" uno degli elementi caratterizzanti, ai fini della fruizione del Superbonus (si veda Superbonus 110%, ok al villino con accesso da strada privata).  
In particolare, la citata circolare ha indicato che:
- le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, alle quali fa riferimento l'art. 119 del D.L. 34/2020, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della “indipendenza funzionale” e dell’”accesso autonomo dall’esterno”;
- la presenza di un “accesso autonomo dall’esterno”, presuppone, ad esempio, che l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva.

L'Agenzia delle entrate ha poi ricordato che successivamente il legislatore è intervenuto inserendo, in sede di conversione del D.L. 104/2020 (con la L. 13/10/2020, n. 126), il comma 1-bis all'art. 119 del D.L. 34/2020, il quale specifica che per "accesso autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.
A seguito di tale modifica normativa, pertanto, si può ritenere che l'unità immobiliare abbia "accesso autonomo dall'esterno" quando all'immobile si accede attraverso una strada privata e/o in multiproprietà o attraverso un terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo, non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell'unità immobiliare all'accesso in questione, ovvero quando si è in presenza di accesso anche da cortile/passaggio comune che affaccia su strada.

Ne consegue che, nel rispetto di tutti i requisiti normativamente previsti, si possa accedere al Superbonus 110% anche se l'accesso all'unità immobiliare oggetto dell'intervento avviene da un percorso pedonale privato di libero accesso dall'esterno.  

Dalla redazione