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05/11/2020

L’impianto solare per la produzione di acqua calda non necessita del titolo abilitativo

L’installazione di impianti solari destinati alla produzione di acqua calda costituisce intervento di manutenzione straordinaria e può essere eseguita senza alcun titolo abilitativo.

FATTISPECIE - Il principio è stato affermato dal TAR Lazio Roma con la sentenza 28/10/2020, n. 11025 nell’ambito di una fattispecie in cui il ricorrente, comproprietario di un’unità immobiliare all’interno di un villino quadrifamiliare ad uso abitativo, aveva comunicato all’Amministrazione l’avvio dei lavori per l’installazione di un impianto solare termico (costituito dal boyler e da un pannello di vetro di mq. 1,50) per la produzione di acqua calda sulla propria abitazione. L’Amministrazione aveva bloccato i lavori ritenendo necessario a tal fine la presentazione di previa apposita DIA (oggi SCIA) ex artt. 22 e 23 del D.P.R. 380/2001 e aveva irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 37, D.P.R. 380/2001 per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità.

NORME DI RIFERIMENTO - Per risolvere la questione il TAR ha preso in considerazione le seguenti disposizioni:
- art. 123, D.P.R. 380/2001, comma 1, secondo il quale l'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera;
- art. 6, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. e-quater), secondo il quale rientrano nell’attività edilizia libera e sono quindi eseguiti senza alcun titolo abilitativo i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 02/04/1968, n. 1444;
- art. 3, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. b), che definisce gli interventi di manutenzione straordinaria.

L’INTERVENTO RIENTRA NELL’ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA - Secondo il TAR, in applicazione di tali norme, deve ritenersi illegittimo il provvedimento di sospensione dei lavori di realizzazione di un impianto solare termico per la produzione di acqua calda, fondato sulla necessità della presentazione della DIA/SCIA.
È stato infatti evidenziato che l’installazione di impianti solari destinati alla produzione di acqua calda va considerata, ex combinato disposto dell'art. 123, D.P.R. 380/2001 (comma 1) e art. 3, D.P.R. 380/2001 (comma 1, lett. b), estensione dell’impianto idrico-sanitario già in opera e, dunque, intervento di manutenzione straordinaria. Pertanto, le relative opere possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo ex art. 6, D.P.R. 380/2001 (comma 1, lett. e-quater), essendo a tal fine sufficiente l’inoltro all’Amministrazione della comunicazione di avvio dei lavori (come correttamente effettuata dal ricorrente).

Di conseguenza i giudici hanno annullato sia l’atto con cui si disponeva l’arresto dei lavori, sia l’atto di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, emesso ex art. 37, D.P.R. 380/2001 (viziato per illegittimità derivata dal provvedimento presupposto), giacchè per l’installazione dell’impianto, come detto, non era necessaria la presentazione della DIA.

Dalla redazione