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16/10/2020

Discrezionalità della P.A. nella valutazione dell’anomalia dell’offerta

Il TAR Campania si è pronunciato in tema di offerte anomale, precisando che la discrezionalità della Stazione appaltante sulla valutazione dell’anomalia si estende anche alle giustificazioni rese dal concorrente.

GIUDIZIO DI ANOMALIA DELL’OFFERTA E DISCREZIONALITÀ DELLA P.A. - Il TAR Campania-Napoli con la sentenza 01/09/2020, n. 3708, ha ribadito che il giudizio sull'anomalia delle offerte presentate in una gara è ampiamente discrezionale, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano palese l'inattendibilità (ovvero l'attendibilità) complessiva dell'offerta.
Pertanto se è concesso il sindacato del giudice sulle valutazioni espresse dalla stazione appaltante sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, è preclusa la possibilità di procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci in quanto ciò:
- rappresenterebbe una inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione;
- il giudizio di anomalia deve tendere ad accertare in concreto che l'offerta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto.
A tale ultimo riguardo è stato precisato che la valutazione sull’attendibilità dell’offerta ha natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una "caccia all'errore" nella loro indicazione nel corpo dell'offerta, costituendo, in ogni caso, esercizio di apprezzamento schiettamente tecnico da parte della P.A.

GIUSTIFICAZIONI DEL CONCORRENTE - Anche l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a dimostrazione della non anomalia della propria offerta rientra nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può intervenire, fermo restando l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell'amministrazione.

OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO DI ANOMALIA - Va inoltre evidenziato che la giurisprudenza consolidata ritiene che una motivazione approfondita debba essere approntata dall’amministrazione solo nel caso in cui ritenga l’offerta anomala, non anche qualora ritenga, invece, che l’offerta non sia anomala. In proposito è stato ritenuto che:
- il giudizio favorevole di non anomalia dell'offerta in una gara d'appalto non richiede una motivazione puntuale ed analitica essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall'impresa offerente, sempre siano congrue ed adeguate (v. C. Stato 09/03/2020, n.1655);
- la stazione appaltante non è tenuta a chiedere chiarimenti su tutti gli elementi dell’offerta e su tutti i costi, ma può legittimamente limitarsi: 1) a verificare se, nel complesso, quest’ultima sia remunerativa e come tale assicuri il corretto svolgimento del servizio; 2) a richiedere le giustificazioni con riferimento alle sole di voci di costo più rilevanti, le quali - da sole - potrebbero incidere in modo determinante sull’attendibilità dell’offerta complessiva (v. C. Stato 18/12/2018, n. 7129).

Dalla redazione