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08/10/2020

Consolidamento della SCIA e illegittimità della sospensione dei lavori

È illegittimo l'ordine di sospensione dei lavori comunicato dal Comune successivamente al decorso del termine di 30 giorni previsto dall’art. 19, comma 6-bis della L. 241/1990 per il consolidamento della SCIA.

Secondo il TAR Campania-Salerno 01/10/2020, n. 1276, il decorso del termine previsto per l'esercizio del potere inibitorio circa i lavori oggetto di SCIA (vedi art. 19, comma 6-bis, L. 241/1990), ovvero 30 giorni dalla presentazione della medesima, comporta la definitiva consumazione del potere inibitorio stesso e il consolidamento della situazione soggettiva del dichiarante/segnalante, residuando in capo all'Amministrazione, a fronte di un'attività avviata al di fuori delle condizioni normativamente previste, i soli poteri di autotutela, indipendentemente dal fatto che il privato abbia o meno dato inizio ai lavori, applicandosi in tal caso la regola, prevista in generale per i titoli edilizi, di validità annuale dal rilascio o dalla formazione degli stessi.

Risulta pertanto illegittimo l'operato dell'Amministrazione comunale che, in presenza di SCIA per la realizzazione di un intervento edilizio, adotti provvedimenti di diffida a non proseguire le opere, di sospensione dei lavori o di demolizione dopo che sia decorso il termine di 30 giorni previsto per il consolidamento del titolo, senza fare previo ricorso all'adozione di poteri in autotutela e senza alcuna motivazione in punto di interesse pubblico alla rimozione del titolo annullato e di necessaria comparazione tra interesse pubblico e interesse privato e di prevalenza del primo sul secondo. Diversamente opinando, secondo il TAR, si finirebbe per negare ogni rilevanza alla prescrizione di legge secondo cui l'Amministrazione può e deve inibire i lavori entro 30 giorni e si introdurrebbe nel sistema un elemento di profonda incertezza, rendendo necessario individuare, nel silenzio della legge, quale possa essere il “termine ragionevole” entro il quale l'Amministrazione può annullare senza motivare sull'interesse pubblico.

Nel caso di specie il TAR ha annullato l’atto del Comune che aveva esercitato i suoi poteri repressivi oltre il termine di legge, comunicando, in buona sostanza, il preavviso di diniego più di due mesi dopo la presentazione della segnalazione e formalizzando il diniego stesso in un tempo ancora maggiore.

Sul tema si segnala un precedente del TAR Puglia-Bari, 07/01/2019, n. 9, in cui era già stato precisato che una volta perfezionatasi e divenuta efficace la SCIA a seguito del decorso del termine di cui all’art. 19, comma 6-bis della L. 241/1990, l’attività del Comune deve necessariamente essere condotta nell'ambito di un procedimento di secondo grado avente ad oggetto il riesame di un'autorizzazione implicita che ha già determinato la piena espansione del c.d. ius aedificandi.
Di conseguenza il Comune non può limitarsi a sospendere l’efficacia della SCIA (e quindi i lavori) ma, ai sensi del comma 4 dell’art. 19, L. 241/1990, deve previamente rimuovere, in via di autotutela, il titolo implicitamente conseguito e divenuto ormai efficace.

Dalla redazione