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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 27/04/2012, n. 17
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- L.R. 27/07/2023, n. 16
- L.R. 07/02/2014, n. 4
- L.R. 23/04/2013, n. 7
- Sentenza C. Cost 12/04/2013, n. 67
- L.R. 31/12/2012, n. 52
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CAPO I - Norme generali |
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Art. 1 - Principi generali e finalità1. La Regione del Veneto, riconosce quali diritti universali la disponibilità e l’accesso all’acqua potabile, nonché all’acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi e garantisce che la gestione delle risorse idriche sia attuata attraverso il coinvolgimento delle autonomie locali e dei cittadini. |
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Art. 2 - Individuazione degli ambiti territoriali ottimali1. Al fine dell’organizzazione ottimale della gestione del servizio idrico integrato, gli ambiti territoriali ottimali, che comprendono i comuni indicati negli elenchi di cui all’Allegato A della presente legge, sono i seguenti: a) ambito territoriale ottimale Alto Veneto; |
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CAPO II - Consigli di bacino |
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Art. 3 - Istituzione dei Consigli di bacino1. I Consigli di bacino, quali forme di cooperazione tra i comuni per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato, hanno personalità giuridica di diritto pubblico. |
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Art. 4 - Organi dei Consigli di bacino1. Gli organi dei Consigli di bacino sono: a) l’assemblea, composta dai sindaci, o dagli assessori e consiglieri comunali delegati, con competenza in ordine alle funzioni di cui al comma 2, dei comuni ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale; N4 b) il presidente, eletto dall’assemblea fra i suoi componenti, cui compete la rappresentanza legale; c) il comitato istituzionale, organo amministrativo interno, di supporto all'assemblea e al presidente, è presieduto dal presidente del consiglio di bacino, è composto da tre a sette membri, eletti dall'asse |
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Art. 5 - Coordinamento dei Consigli di bacino1. È istituito il Coordinamento dei Consigli di bacino, composto dal Presidente della Giunta regionale o dall’assessore delegato, con funzioni di presidente, dai presidenti dei Consigli di bacino o loro delegati scelti fra gli appartenenti al comitato istituzionale e dai direttori dei Consigli di bacino. 2. Il Coordinamento è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed ha sede presso la Giunta regionale. 3. |
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CAPO III - Programmazione, organizzazione e gestione del servizio idrico integrato |
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Art. 6 - Pianificazione regionale1. Il modello strutturale degli acquedotti del Veneto, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 16 |
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Art. 7 - Piano d’ambito e tariffa del servizio idrico integrato1. Ciascun Consiglio di bacino, entro sei mesi dalla propria costituzione, effettua la ricognizione delle infrastrutture del servizio idrico integrato. 2. Sulla base della ricognizione di cui al comma 1, il Consiglio di bacino entro un anno dalla propria costituzione, |
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Art. 8 - Organizzazione e gestione del servizio idrico integrato1. Ai fini della gestione del servizio idrico integr |
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Art. 9 - Comitati consultivi degli utenti1. I Consigli di bacino istituiscono i comitati consultivi degli utenti con funzioni di controllo sulle |
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Art. 10 - Banca dati delle risorse idriche1. Per fini gestionali, amministrativi e statistici è istituita presso la Giunta regionale una apposita banca dati sulla gestione delle risorse idriche. 2. Per le finalità di cui al comma 1, i Consigli di bacino e i gestori del servizio idrico integrato, su richiesta della struttura regionale competente in materia di |
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Art. 11 - Potere sostitutivo e diritto di rivalsa1. Nelle ipotesi di accertata inerzia, rispetto all'adozione degli atti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere b), c) e d), il Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida, provved |
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CAPO IV - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 12 - Disposizioni finali1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina lo sche |
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Art. 13 - Disposizioni transitorie1. Le Autorità d’ambito di cui alla legge regionale 27 marzo 1998 n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36” e successive modificazioni, sono soppresse a decorrere dalla data stabilita dall’articolo 2, comma 186 bis, della legge |
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Art. 14 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali: a) legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36” e successive modificazioni; |
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Art. 15 - Norma finanziaria1. I proventi delle sanzioni amministrative di c |
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Art. 16 - Dichiarazione d’urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. |
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