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L. R. Liguria 13/08/2007, n. 30

Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro.
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 05/11/1993, n. 52
- L.R. 04/07/2008, n. 23
- L.R. 24/12/2008, n. 44
- L.R. 11/05/2009, n. 15
- L.R. 11/05/2009, n. 18
- L.R. 28/12/2009, n. 63
- L.R. 23/12/2013, n. 40
- L.R. 30/12/2015, n. 29
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1. (Principi e finalità)

1. La Regione, in conformità con le direttive comunitarie e statali in materia

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Art. 2. (Funzioni della Regione)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione programma, promuove e coordina gli interventi di cui alla presente legge individuando gli obiettivi, gli strumenti e le misure da realizzare, secondo il metodo della concertazione con le parti sociali e della collaborazione con gli enti locali e con gli enti istituzionali competenti in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro.

2. La Regione esercita in particolare le seguenti funzioni:

a) programmazione degli interventi di cui alla presente legge, in raccordo con gli interventi previsti dalle polit

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Art. 3. (Programmazione regionale)

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Art. 4. (Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro)

1. Il Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, istituito ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 R(attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 (atto di indiri

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Art. 5. (Commissione regionale per l’emersione del lavoro non regolare)

1. La Commissione regionale per l’emersione del lavoro non regolare istituita presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi

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CAPO II - INTERVENTI PER LA SALUTE, LA SICUREZZA E LA REGOLARITÀ DEL LAVORO
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Art. 6. (Disposizioni in tema di salute, sicurezza e regolarità del lavoro)

1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, le Amministrazioni appaltanti prevedono espressamente nelle procedure di affidamento di appalti pubblici l’obbligo di osservare la normativa vigente in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro e di diritto al lavoro dei disabili nonché l’obbligo di applicare integralmente le condizioni economiche e normative previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali e t

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Art. 7. (Misure per migliorare le condizioni di tutela dei lavoratori)

1. La Regione, fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nonché di emersione del lavoro non regolare, promuove l’introduzione e la diffusione, anche mediante specifici accordi con le parti interessate, nelle procedu

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Art. 8. (Interventi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro)

1. La Regione, in coerenza con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza, promuove e sostiene iniziative di prevenzione dei rischi e di miglioramento delle condizioni di lavoro, anche attraverso la stipula di accordi territoriali e settoriali con gli enti locali, le parti sociali e gli enti istituzionali competenti in materia ed in raccordo con l’Agenzia sanitaria regionale di cui all’articolo 62 della legge regionale 7 dicembre 2006 n. 41 (riordino del Servizio Sanitario Regionale). In particolare provvede a:

a) la realizzazione di iniziative rivolte principalmente alle piccole e micro imprese e ai settori produttivi più a rischio;

b) l’attivazione di sportelli informativ

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Art. 8 bis. (Incentivi alle famiglie dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro)

N6

1. La Regione Ligur

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Art. 9. (Disposizioni per interventi edilizi finanziati dalla Regione)

1. La Regione, nelle procedure per la concessione di finanziamenti regionali a favore di interventi edilizi, compresi quelli inseriti nei programmi regionali di edilizia residenziale, prevede disposizioni atte ad assicurare che i lavori affidati dai benefici

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“Art. 9-bis. (Semplificazione di procedure sanitarie)

N17 1. Il registro degli infortun

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Art. 10. (Interventi per la regolarità del lavoro)

1. Al fine di diffondere la cultura della regolarità del lavoro, la Regione e le Province, previ accordi con le parti sociali e gli enti istituzionali competenti in materia, promuovono e sostengono:

a) iniziative di sensibilizzazione ed informazione in materia di educazione alla legalità nell’ambito dei percorsi scolastici, previa intesa con gli enti scolastici competenti ed in raccordo con gli interventi scolastici regionali;

b) azioni di sensibilizzazione ed informazione rivolte ai datori di lavoro ed ai lavoratori;

c) azioni sistematiche di assistenza, consule

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Art. 11. (Incentivi per la qualità del lavoro)

1. La Regione, anche per il tramite dei soggetti attuatori individuati dal Piano regionale dell’istruzione, della formazione e del lavoro, concede contributi per interventi realizzati da micro e piccole impres

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CAPO III - INTERVENTI PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DEI DATORI DI LAVORO
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Art. 12. (Responsabilità sociale dei datori di lavoro)

1. La Regione, al fine di realizzare un sistema di garanzia della qualità del lavoro intesa come rispetto dei diritti umani, sociali, economici e come valorizzazione delle risorse umane, riequilibrio della presenza di genere, sostenibilità ambientale delle attività e coesione sociale, promuove la cultura della responsabilità sociale dei datori di lavoro, in coerenza con i principi e gli obiettivi espressi dall’Unione Europea in materia di responsabilità sociale delle imprese.

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Art. 13. (Interventi di informazione e sensibilizzazione)

1. Al fine di agevolare la diffusione della cultura della responsabilità sociale, la Regione, anche in collaborazione con le province, le parti sociali, gli enti bilaterali, i soggetti istituzionali e gli altri organismi pubblici e privati, attiva iniziative di informazione, comunicazione, formazione, promozione e partecipazione per favorire sul t

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Art. 14. (Incentivi in favore della responsabilità sociale)

1. La Regione, anche per il tramite dei soggetti attuatori individuati dal Piano regionale dell’istruzione, della formazione e del lavoro, concede contributi alle imprese, agli enti locali e agli enti appartenenti al

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Art. 15. (Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili)

1. La Regione istituisce il Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili, al quale possono iscriversi le imprese, gli enti locali e gli enti appartenenti al settore regionale allargato che dimostrino l’assunzione della responsabilità sociale mediante l’adozione di documenti, marchi di qualità, procedure e codici di comportamento certificabili.

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Art. 16. (Agevolazioni per i datori di lavoro socialmente responsabili)

1. “La Giunta regionale” N18 prevede, a favore dei datori di lavoro iscritti nel Registro di cui all’articolo 15, criteri di priorità nell’accesso agli interventi e all

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CAPO IV - PREVENZIONE DEL DISAGIO LAVORATIVO
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Art. 17. (Interventi regionali)

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale vigente e dell’ordinamento comunitario, intende garantire il rispetto dei diri

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Art. 18. (Azioni di informazione, di formazione e di prevenzione)

1. La Regione promuove e sostiene, anche in collaborazione e previ opportuni accordi con gli enti locali, le parti sociali e gli enti istituziona

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Art. 19. (Punti di Ascolto)

1. La Regione promuove e sostiene sul territorio, in raccordo con gli enti locali ed

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CAPO V - DISPOSIZIONI ATTUATIVE, FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
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Art. 20. (Modalità di attuazione)

1. La Giunta regionale, in conformità con il Piano regionale dell’istruzione, della formazione e del lavoro e sentiti, per quanto di rispettiva competenza, la Commissione regionale di concertazione di cui all’articolo 6 della l.r. 27/1998, il Comitato istituzionale regionale di cui all’articolo 8 della medesima legge, il Comitato di cui all’articolo 4 e la Commissione di cui all’articolo 5, def

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Art. 21. (Regime di aiuto)

1. Gli incentivi ed i finanziamenti di cui alla presente legge sono concessi in conformità alla vige

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Art. 22. (Norma finanziaria)

omissis

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Art. 23. (Modifiche alla l.r. 52/1993)

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Art. 24. (Norme di prima applicazione)

1. La Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la proposta relativa alla programmazione di cui all’articolo 3, che costituisce integrazione del vigente Programma triennale dei servizi per l’impiego, delle politiche formative e del lavoro di cui all’articolo 4 della l.r. 52/1993. La Giunta regionale adotta comunque gli atti necessari a dare attuazione agli accordi tra istituzioni e parti sociali conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

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Testo coordinato con modifiche fino alla L.R. 63/2009.

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