N62 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Allegato abrogato dalla L.R. 06/02/2020, n. 1.

L’allegato 1 così recitava:

“Allegato 1 - Elenco interventi urbanistico-edilizi per edifici ed impianti e relative pertinenze destinati alle attività indicate all’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c), d), e) soggetti a comunicazione di inizio dei lavori (CILA), a SCIA e a comunicazione di inizio lavori (Articolo 7 e articolo 7 bis)

a0) interventi di manutenzione straordinaria, ivi comprese le modifiche di carattere edilizio all’interno della superficie coperta o della volumetria degli edifici, e le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa, sempreché entrambi gli interventi non interessino le parti strutturali;

a) occupazioni di suolo mediante deposito di merci o di materiali;

b) realizzazione di impianti per attività all’aperto non rientranti nella manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all’articolo 6, comma 3, e all’articolo 7, comma 3, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni;

c) installazione di manufatti temporanei, non rientranti nell’attività edilizia libera di cui all’articolo 21, comma 1, lettera e) della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, di qualunque genere e destinazione purché non infissi stabilmente al suolo e finalizzati a soddisfare dimostrate esigenze temporalmente circoscritte la cui durata non sia superiore a un anno e a due anni per i manufatti funzionali all’attività cantieristica navale aventi altezza superiore a 4 metri e superficie coperta superiore a 50 metri quadrati da rimuovere comunque al termine delle attività;

d) opere temporanee per attività di ricerca in sottosuolo che abbiano carattere geognostico da eseguire in aree interne al centro edificato;

e) modifiche di carattere edilizio da realizzare all’interno degli edifici non rientranti fra gli interventi di cui alla lettera a0) in quanto le opere riguardino le parti strutturali degli edifici;

f) realizzazione all’interno del perimetro degli insediamenti nonché nell’ambito di infrastrutture ferroviarie, autostradali, portuali e lineari energetiche di trasporto e distribuzione di opere di manutenzione straordinaria concretanti modifiche all’esterno degli edifici ed opere di risanamento conservativo per il rispetto delle normative ambientali, igienico-sanitarie e di sicurezza nelle lavorazioni ed il miglioramento o la maggiore efficienza degli impianti esistenti, sempreché non comportanti aumento delle superfici agibili di calpestio, né mutamento della destinazione d’uso del complessivo insediamento esistente, né modifiche della sua tipologia edilizia;

f bis) interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, lettere e) ed ebis), della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

g) realizzazione di linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica realizzate con cavi interrati o con cavi aerei sostenuti da palificazioni in legno infisse direttamente nel terreno o da palificazioni in lamiera con basamenti non affioranti dal terreno:

1) con tensione nominale fino a 5.000 V;

2) con tensione nominale superiore a 5.000 V e fino a 15.000 V la cui lunghezza non superi i 500 metri;

3) opere accessorie, varianti, rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale fino a 15.000 V a condizione che gli interventi stessi non modifichino lo stato dei luoghi;

h) interventi per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi degli articoli 6 e 7 del d.lgs. 28/2011 e successive modificazioni ed integrazioni:

1) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, integrati o aderenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della copertura degli edifici o strutture esistenti, purché di superficie non superiore a quella della copertura stessa;

2) impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, anche con caratteristiche diverse da quelle di cui al punto 1), da realizzare su edifici o altre strutture esistenti o loro pertinenze;

3) impianti solari termici, con caratteristiche diverse da quelle di cui al punto 1), da realizzare su edifici o altre strutture esistenti o loro pertinenze al di fuori della zona A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968;

4) impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui al punto 2), realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per utilizzo nei medesimi edifici;

5) generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;

6) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo e aventi capacità di generazione massima inferiore a 50 KWe (micro generazione);

7) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas, diversi da quelli di cui al punto 6), da realizzare all’interno di edifici esistenti, purché non comportanti alterazione dei volumi o delle superfici, modifiche delle destinazioni d’uso, non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;

8) impianti idroelettrici e geotermoelettrici, aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto, da realizzare in edifici esistenti, purché non comportanti realizzazione di nuove opere di presa, alterazione dei volumi o delle superfici, modifiche delle destinazioni d’uso, non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;

i) interventi relativi a impianti di teleradiocomunicazione consistenti in:

1) realizzazione di nuovi impianti con potenza massima in singola antenna superiore a 7 watt e non superiore a 20 watt;

2) realizzazione di nuovi impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e di impianti radioelettrici per accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima irradiata in singola antenna non superiore a 7 watt e superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati, laddove comportanti opere edilizie;

3) modificazioni di infrastrutture per impianti esistenti implicanti esclusivamente riduzione della potenza o variazione della frequenza;

4) modificazioni di infrastrutture per impianti esistenti mediante inserimento di apparati con tecnologia UMTS e sue evoluzioni o altre tecnologie;

5) modificazioni di infrastrutture per impianti esistenti di cui al punto 1) mediante impiego di tecnologie diverse da quelle UMTS e sue evoluzioni comportanti variazioni di parametri radioelettrici diverse da quelle di cui al punto 3);

j) realizzazione di nuovi impianti per radiodiffusione televisiva in tecnica digitale con potenza massima irradiata in singola antenna superiore a 7 watt e non superiore a 20 watt;

k) allacciamenti alle reti di distribuzione di telefonia fissa e del gas;

l) interventi di restauro o risanamento conservativo nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali della costruzione preesistente, comprensivi delle opere di eliminazione di superfetazioni e di ripristino dei caratteri architettonici originari, e non comportanti modifiche della destinazione d’uso dell’intera costruzione;

l bis) opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative ad impianti, edifici od attività;

m) abrogata

n) mutamenti di destinazione d’uso senza opere edilizie che comportino il passaggio a diverse categorie di funzioni come definite dalla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni;

o) abrogata

p) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

q) realizzazione di parcheggi privati pertinenziali ai sensi dell’articolo 9, comma 1 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 80) e successive modificazioni ed integrazioni;

r) le opere di sistemazione di aree, ivi comprese la creazione di aree ludico ricreative, di parcheggi a raso non pertinenziali e di opere di arredo pubblico e privato, che non comportino la realizzazione di nuovi manufatti, di modifiche alle quote del terreno preesistente e di muri di contenimento;

r bis) apposizione di cartelloni pubblicitari ed installazione di elementi di arredo privato comportanti esecuzione di opere murarie o di manufatti rilevanti come volume, superficie agibile o superficie accessoria.”

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