Rivista online e su carta in tema di
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- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L’allegato 2 così recitava:
“Allegato 2 - Elenco interventi urbanistico-edilizi soggetti a DIA obbligatoria e a PAS per edifici ed impianti e relative pertinenze destinati alle attività indicate all’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) (Articoli 7 bis e 9)
a) abrogata
b) interventi di restauro e di risanamento conservativo comportanti modifiche all’esterno dell’edificio o dell’impianto volte alla realizzazione di locali accessori o tecnici per gli impianti tecnologici necessari alle attività in esercizio o per il rispetto delle normative di settore e in materia di risparmio energetico;
c) interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10 della l.r. n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni diversi da quelli soggetti a SCIA ivi compresi quelli comportanti modifiche della superficie coperta o della volumetria originaria dell’edificio, anche mediante demolizione e successiva ricostruzione, entro soglie percentuali massime predeterminate dallo strumento urbanistico comunale;
d) abrogata
e) opere di natura pertinenziale comportanti creazione di volumetria come definite dall’articolo 17 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sempreché specificamente disciplinate dalla strumentazione urbanistica nel rispetto dei parametri dimensionali massimi di cui al comma 4 del medesimo articolo;
f) realizzazione di linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con caratteristiche diverse da quelle indicate nell’Allegato 1:
1) con tensione nominale fino a 5.000 V;
2) con tensione nominale superiore a 5.000 V e fino a 15.000 V la cui lunghezza non superi i 500 metri;
3) opere accessorie, varianti, rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale fino a 15.000 V a condizione che gli interventi stessi non modifichino lo stato dei luoghi;
g) impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di seguito indicati:
1) impianti fotovoltaici a terra fino a 20 kW;
2) impianti eolici di nuova realizzazione con capacità di generazione fino a 200 kW che non richiedano sostanziali modifiche alla viabilità pubblica esistente o esecuzione di percorsi di accesso di lunghezza superiore a 100 metri;
3) impianti eolici fino a 1 MW che costituiscano ampliamento di parchi eolici esistenti che non richiedano sostanziali modifiche alla viabilità pubblica esistente o esecuzione di percorsi di accesso di lunghezza superiore a 100 metri;
4) impianti di rilevazione anemometrica mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, da rimuovere comunque alla fine della campagna di misurazione nel caso in cui si preveda una durata della rilevazione superiore a trentasei mesi;
5) impianti idroelettrici con capacità di generazione fino a 100 kW;
6) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas, con capacità di generazione fino a 200 kW;
7) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo con capacità di generazione massima inferiore a 1.000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3.000 kWt;
h) abrogata
i) abrogata
l) realizzazione di serre e di manufatti accessori funzionali alla conduzione del fondo;
m) interventi per lo sviluppo delle attività produttive esistenti previsti dall’articolo 12 della presente legge.”
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