N63 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Allegato abrogato dalla L.R. 06/02/2020, n. 1.

L’allegato 2 così recitava:

“Allegato 2 - Elenco interventi urbanistico-edilizi soggetti a DIA obbligatoria e a PAS per edifici ed impianti e relative pertinenze destinati alle attività indicate all’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) (Articoli 7 bis e 9)

a) abrogata

b) interventi di restauro e di risanamento conservativo comportanti modifiche all’esterno dell’edificio o dell’impianto volte alla realizzazione di locali accessori o tecnici per gli impianti tecnologici necessari alle attività in esercizio o per il rispetto delle normative di settore e in materia di risparmio energetico;

c) interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10 della l.r. n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni diversi da quelli soggetti a SCIA ivi compresi quelli comportanti modifiche della superficie coperta o della volumetria originaria dell’edificio, anche mediante demolizione e successiva ricostruzione, entro soglie percentuali massime predeterminate dallo strumento urbanistico comunale;

d) abrogata

e) opere di natura pertinenziale comportanti creazione di volumetria come definite dall’articolo 17 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sempreché specificamente disciplinate dalla strumentazione urbanistica nel rispetto dei parametri dimensionali massimi di cui al comma 4 del medesimo articolo;

f) realizzazione di linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con caratteristiche diverse da quelle indicate nell’Allegato 1:

1) con tensione nominale fino a 5.000 V;

2) con tensione nominale superiore a 5.000 V e fino a 15.000 V la cui lunghezza non superi i 500 metri;

3) opere accessorie, varianti, rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale fino a 15.000 V a condizione che gli interventi stessi non modifichino lo stato dei luoghi;

g) impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di seguito indicati:

1) impianti fotovoltaici a terra fino a 20 kW;

2) impianti eolici di nuova realizzazione con capacità di generazione fino a 200 kW che non richiedano sostanziali modifiche alla viabilità pubblica esistente o esecuzione di percorsi di accesso di lunghezza superiore a 100 metri;

3) impianti eolici fino a 1 MW che costituiscano ampliamento di parchi eolici esistenti che non richiedano sostanziali modifiche alla viabilità pubblica esistente o esecuzione di percorsi di accesso di lunghezza superiore a 100 metri;

4) impianti di rilevazione anemometrica mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, da rimuovere comunque alla fine della campagna di misurazione nel caso in cui si preveda una durata della rilevazione superiore a trentasei mesi;

5) impianti idroelettrici con capacità di generazione fino a 100 kW;

6) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas, con capacità di generazione fino a 200 kW;

7) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo con capacità di generazione massima inferiore a 1.000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3.000 kWt;

h) abrogata

i) abrogata

l) realizzazione di serre e di manufatti accessori funzionali alla conduzione del fondo;

m) interventi per lo sviluppo delle attività produttive esistenti previsti dall’articolo 12 della presente legge.”

Dalla redazione