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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Liguria 27/12/2013, n. 1738
Deliberaz. G.R. Liguria 27/12/2013, n. 1738
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[Premessa]LA GIUNTA REGIONALE RICHIAMATA la legge regionale 21 novembre 2007 n. 37 R “Disciplina dell’attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo” e ss.mm.ii e, in particolare l’articolo 12 comma 2 che prevede che la Giunta regionale definisca le seguenti disposizioni per le attività ittituristiche: a) le modalità, i limiti e le prescrizioni per l’espletamento delle attività di ittiturismo b) le modalità per la predisposizione degli specifici piani aziendali di attività; c) i parametri per la definizione dei rapporti di connessione tra attività di pesca e attività di ittiturismo, nonché i limiti di ospitalit& |
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DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ITTITURISMO di cui all’art.12, comma 2 della legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 e ss.mm. |
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Allegato 2 - Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e somministrazione di alimenti |
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Articolo 1 - (Definizioni)1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le seguenti definizioni N1: a. “alimento” o “prodotto alimentare” qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/ 83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE; b. “legislazione alimentare”, le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza degli alimenti in particolare, sia nella Comunità che a livello nazionale; sono incluse tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati; c. “rischio”, funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo; d. “pericolo” o “elemento di pericolo”, agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute e. “fasi della produzione, della trasformazione e del |
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Articolo 2 - (Notifica di inizio attività e variazione di attività)1. L’operatore che intende avviare attività di ittiturismo che preveda la somministrazione e/o la cessione a terzi di alimenti e bevande, ivi comprese la degustazione di prodotti aziendali, è tenuto a notificare lo svolgimento di tale attività ai sensi del Regolamento CE 852/2004. |
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Articolo 3 - (Locali e spazi dedicati alla somministrazione di pasti)1. Nell’ambito delle strutture per lo svolgimento dell’attività di ittiturismo deve essere individuato un locale di somministrazione di dimensioni proporzionali al numero dei coperti consentiti, con aerazione sufficiente e dotato di disposi |
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Articolo 4 - (Degustazione prodotti aziendali)1. La degustazione dei prodotti aziendali è consentita in area distinta dal laboratorio e dalla cucina , anche in spazi all’aperto o nell’ambito di manifestazioni al di fuori dell’ |
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Articolo 5 - (Locali cucina dedicati alla preparazione dei pasti)1. Nell’azienda di ittiturismo che prevede attività di ospitalità, preparazione e somministrazione di pasti per un massimo di 10 posti a tavola, i locali destinati alle preparazioni degli alimenti possono: a) a terra, coincidere con la cucina domestica, intesa come cucina di un immobile che deve possedere le caratteristiche di cui all&rs |
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Articolo 6 - (Utilizzo dei locali cucina per la produzione di alimenti)1. Nel locale cucina, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5, comma 1 è consentita la salagione di 50 kg/settimana complessivi di prodotto fresco (acciughe, sardine, ecc.). 2. |
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Articolo 7 - (Laboratori per la produzione di alimenti)1. Qualora sia prevista la preparazione di quantitativi superiori a quelli indicati all’articolo 6 e/o per la successiva commercializzazione anche a terzi in ambito locale questa potrà essere effettuata esclusivamente in appositi locali diversi dalla cucina e individuati nella planimetria unita alla notifica di inizio attivit&agra |
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Articolo 8 - (Locali adibiti a servizi igienici)1. I locali adibiti a servizi igienici non comunicano direttamente con i locali adibiti a produzione, preparazione, confezionamento, somministrazione, stoccaggio e vendita di alimenti e bevande e sono dotati di: a. pareti e pavimenti disinfettabili; b. fornitura di acqua potabile, calda e fredda; |
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Articolo 9 - (Locali adibiti a spogliatoio)1. Per l’attività di produzione, preparazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande, è necessaria la presenza all’interno dell’attività di ittiturismo di installazioni adeguate adibite a spogliatoio, che possono coinc |
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Articolo 10 - (Rifornimento Idrico)1. Per quanto indicato dal Cap VII dell’allegato II del Reg CE 852/2004 dovrà essere gar |
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Articolo 11 - (Autocontrollo e procedure)1. Gli operatori dell’ittiturismo predispongono, attuano e mantengono una o più procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP ai sensi dell’art. 5 del Regolamento CE 852/2004. 2. La/le procedura/e di cui al comma precedente riguardano almeno i seguenti aspetti: a. pulizia e disinfezione; |
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Articolo 12 - (Preparazione e somministrazione dei prodotti della pesca e/o dell'acquacoltura da consumarsi crudi o praticamente crudi)1) Gli operatori: a. non devono accettare o utilizzare prodotti contaminati, o prodotti della pesca e/o acquacoltura che si può ragionevolmente presumere che siano contaminati da parassiti; b. devono eseguire controlli visivi per la ricerca dei parassiti, con le modalità previste dal Reg. (CE) n. 2074/2005 (allegato II cap. 1 - sez. 2). 2. Qualora non siano utilizzate materie prime congelate, al fine di prevenire le parassitosi ittiche trasmissibili all'uomo, gli operatori devono sottoporre i prodotti della pesca e/o dell'acquacoltura derivati da pesci pinnati e da molluschi cefalopodi, da consumarsi crudi o praticamente crudi, ad un trattamento di congelamento preventivo, così come previsto dall'Allegato III Sezione VIII cap. III lettera D del Reg. (CE) n. 853/2004 e s.m.i. In particolare gli operatori devono assicurarsi che le materie prime crude o il prod |
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Articolo 13 - (Conservazione e somministrazione di molluschi bivalvi vivi)1. I molluschi bivalvi vivi devono essere conservati in frigorifero o banchi espositori realizzati in materiali impermeabili, lavabili e disinfettabili, corredati da dispositivi idonei ad evitare il contatto con l'acqua intervalvare ceduta. |
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Articolo 14 - (Congelazione/scongelazione degli alimenti)1. L’attività di congelamento di prodotti alimentari di origine animale e vegetale, intesa come modalità di conservazione di alimenti mediante l’impiego del freddo, è consentita a condizione che: a. il piano di autocontrollo aziendale preveda una specifica procedura di congelazione e scongelazione con riferimenti alle buone pratiche di gestione della stessa; b. l’ittiturismo sia dotato di attrezzature specificatamente dedicate che garantiscano il raggiungimento della tem |
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Articolo 15 - (Confezionamento sottovuoto)1. L’attività di conservazione degli alimenti tramite la tecnica del sottovuoto è |
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Articolo 16 - (Formazione)1. Il titolare dell’ittiturismo , in quanto responsabile della elaborazione e della gestione de |
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Articolo 17 - (Trattamento scarti)1. Per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti, all'attività di ristorazione prevista nell' |
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