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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Modifiche al T.U.E. in materia di semplificazioni per la demolizione di opere abusive
Il disegno di legge di conversione del D.L. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) approvato dal Senato il 04/09/2020 introduce l'articolo 10-bis, il quale modifica l'art. 41 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (Testo unico edilizia) attribuendo al Prefetto la competenza per provvedere alla rapida demolizione delle opere abusive.
Si ricorda che l'art. 31 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 prevede che il dirigente o il responsabile dell'ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi edilizi abusivi, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione. Se il responsabile dell'abuso non provvede entro 90 giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune e viene irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria. L'opera acquisita è poi demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso (salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico).
L’attuale art. 41 del D.P.R. 380/2001 prevede che, entro il mese di dicembre di ogni anno, i responsabili dei servizi comunali trasmettono al prefetto l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Il prefetto, entro 30 giorni dalla ricezione dei suddetti elenchi, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive e i relativi lavori sono affidati ad imprese idonee.
Il nuovo art. 41 prevede che in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro 180 giorni dall’accertamento dell’abuso, la competenza è trasferita all’ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Entro il suddetto termine i responsabili del comune hanno l’obbligo di trasferire all’ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione.
Per la materiale esecuzione dell’intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare.
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