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25/08/2020

Limite distanze tra costruzioni: non si applica alla realizzazione di un portico

Secondo il TAR Liguria la costruzione di un porticato non è soggetta al rispetto dei limiti di distanza tra pareti finestrate di cui all’art. 9, D.M. 1444/1968.

Nel caso di specie la ricorrente aveva impugnato un provvedimento di diniego di accertamento di conformità relativo ad un porticato con struttura in cemento armato. Il provvedimento era motivato con il mancato rispetto delle distanze di cui all’art. 9, D.M. 02/04/1968, n. 1444, in relazione alla presenza di una porta e di una porta finestra posta sul fabbricato antistante.

Come è noto l’art. 9, D.M. 1444/1968 stabilisce per i nuovi edifici ricadenti in zone diverse dalla zona A (centri storici) la distanza minima assoluta di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. La ratio della norma è stata ravvisata dalla giurisprudenza nell’esigenza di evitare la formazione intercapedini dannose per la salute.
Secondo il TAR Liguria 24/07/2020, n. 527, alla luce del tenore letterale della disposizione risulta evidente che il porticato, essendo aperto e non presentando “pareti” esula dal campo di applicazione della norma. Il porticato, infatti, non impedisce la circolazione dell’aria e della luce e quindi non è riconducibile, neppure analogicamente, alla previsione dell’art. 9, D.M. 1444/1968.
I giudici hanno di conseguenza affermato che la distanza minima di 10 metri non si applica quando di fronte all'edificio si trova un portico aperto e di conseguenza hanno accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato.

La sentenza è in linea con l’orientamento espresso di recente dal Consiglio di Stato (C. Stato 17/12/2019, n. 8527) secondo il quale l’art. 9, D.M. 1444/1968 si applica esclusivamente in presenza di due pareti frontistanti, delle quali almeno una sia finestrata. Pertanto, non può trovare applicazione allorché ad una parete finestrata si contrapponga un elemento architettonico di un altro edificio diverso da una parete (nel caso esaminato dal Consiglio di Stato un tetto spiovente). La disposizione infatti non si presta ad alcuna interpretazione estensiva né analogica: la scelta lessicale del termine “parete” rimanda, infatti, ad un ben preciso elemento architettonico cui soltanto si riferisce il contenuto prescrittivo della norma, che non regola né la distanza fra una parete finestrata ed un contrapposto elemento architettonico di un altro edificio diverso da una parete, né, tanto meno, la distanza tout court fra edifici (v. la Nota Limite distanze tra costruzioni: non si applica agli elementi architettonici diversi dalle pareti).

Dalla redazione