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L. R. Marche 26/03/2012, n. 3

Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA).
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Art. 1 - (Oggetto)

1. La presente legge, in attuazione della normativa europea e statale e in particolare della direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

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CAPO I - Disposizioni generali
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Art. 2 - (Definizioni)

1. Agli effetti della presente legge si intende per:

a) impatto ambientale: ogni alterazione qualitativa o quantitativa diretta e indiretta, positiva o negativa, a breve, medio o lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, indotta da una o più opere, impianti o interventi sull’uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sull’acqua, sull’aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali o sul patrimonio culturale, nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché da eventuali malfunzionamenti;

b) proponente: il soggetto pubblico o privato che predispone il progetto da sottoporre alle procedure disciplinate dalla presente legge;

c) progetto: l’insieme degli elaborati tecnici concernenti la realizzazione di impianti, opere o interventi. Per le opere pubbliche si fa riferimento alle definizioni contenute nell’articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 R (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), mentre, negli altri casi, al pr

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Art. 3 - (Ambito di applicazione)

1. Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 i progetti indicati negli allegati B1 e B2.

1 bis. Le soglie dei progetti di cui agli allegati B1 e B2 a questa legge, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116). N13

1 ter. Su richiesta del proponente sono assoggettati

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Art. 4 - (Autorità competente)

1. La Regione è autorità competente per i progetti:

a) elencati negli allegati A1 e B1;

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Art. 5 - (Coordinamento e semplificazione dei procedimenti)

1. Se l’intervento soggetto alla procedura di VIA deve acquisire anche l’AIA e l’autorità competente alla VIA e quella competente all’AIA coincidono, il provvedimento di VIA tiene luogo dell’AIA. In tale caso:

a) il SIA e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste dall’articolo 29 ter, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. 152/2006 e dalle disposizioni regionali attuative;

b) le spese istruttorie sono versate in un’unica soluzione. L’importo dovuto è individuato sommando la quota di cui all’articolo 7, comma 2, a quella calcolata ai sensi della normativa statale vigente e delle disposizioni regionali attuative;

c) la pubblicazione e la consultazione del pubblico effettuate ai fini della procedura di VIA sono valide anche ai fini della procedura di AIA, purché sia data specifica evidenza dell’integrazione tra le procedure suddette;

d) per le due procedure può essere individuato un unico responsabile;

e) se l’istruttoria del procedimento di VIA si conclude con esito positivo, il provvedimento finale riporta anche le condizioni e le misure supplementari previste

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Art. 6 - (Supporto tecnico)

1. Per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche relative alle procedure di VIA, l’autorità competente si avvale dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) “e, per gli aspetti relativi alla tutela della salute della popolazione, an

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Art. 7 - (Oneri)

1. Gli oneri a carico del proponente per la verifica di assoggettabilità sono fissati nella misura pari allo 0,5 per mille del valore dell’opera o dell’intervento.

2. Gli oneri a carico del proponente per la procedura di VIA sono fissati nella misura pari allo 0,5 pe

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CAPO II - Procedura di verifica
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Art. 8 - (Verifica di assoggettabilità)

1. Ai fini della verifica di assoggettabilità il proponente presenta apposita istanza all’autorità competente, corredata della seguente documentazione:

a) progetto preliminare, anche in formato elettronico;

b) studio preliminare ambientale, anche in formato elettronico;

c) copia dell’avviso da pubblicare e dichiarazione della data di pubblicazione secondo quanto previsto al comma 4 del presente articolo;

d) elenco dei Comuni interessati;

e) dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 R (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante che la suddetta documentazione è la stessa depositata e inoltrata ai sensi del comma 3 del presente articolo;

f) attestazione del pagamento delle spese istruttorie.

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CAPO III - Valutazione di impatto ambientale
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Art. 9 - (Definizione dei contenuti del SIA)

1. Per i progetti da assoggettare a VIA il proponente ha facoltà di richiedere l’avvio di una fase di consultazione con l’autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale, finalizzata alla specificazione dei contenuti e del livello di dettaglio del SIA.

2. Per l’avvio della fase di cui al comma 1, il proponente presenta apposita domanda, corredata della seguente documentazione in formato elettronico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecni

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Art. 10 - (Assemblea pubblica)

1. Nei casi di opere o interventi da assoggettare a VIA, il proponente, di sua spontanea iniziativa ovvero su richiesta dei Comuni interessati “o del pubblico interessato”

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Art. 11 - (Studio di impatto ambientale)

1. Il SIA è redatto, a spese del proponente, secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente e dall’allegato D alla presente legge.

2. Il SIA è inoltre predisposto nel rispetto degli esiti della fase preliminare di cui

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Art. 12 - (Presentazione della domanda)

1. Ai fini dello svolgimento della procedura di VIA, il proponente presenta apposita domanda all’autorità competente, corredata della seguente documentazione:

a) progetto definitivo dell’opera o intervento, eventualmente comprensivo degli esiti della fase preliminare di cui all’articolo 9 o di quelli della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8, comma 9, lettera b);

b) SIA e relativa sintesi non tecnica redatti secondo quanto previsto dall’articolo 11, che, nei casi di procedimenti integrati ai sensi dell’articolo 5, contengono anche quanto previsto nell’articolo 5 medesimo;

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Art. 13 - (Pubblicazione e consultazione) N4

1. Il proponente, contestualmente alla presentazione della domanda, provvede a proprie cura e spese, alla pubblicazione in un quotidiano a diffusione regionale di un avviso contenente: i dati del proponente, la procedura, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e per la presentazione di osservazioni o quesiti, i termini entro i quali è possibile presentare le osservazioni e la natura delle possibili decisioni.

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Art. 14 - (Valutazione del SIA e degli esiti della consultazione)

1. L’autorità competente svolge le attività tecnico-istruttorie per la VIA e, a tal fine, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, le osservazioni e le memorie inoltrate

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Art. 15 - (Decisione)

1. Il procedimento di VIA si conclude entro centocinquanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui all’articolo 12. N14

2. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l’autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni rispetto al termine di cui al comma 1, dandone comunicazione al proponente.

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Art. 16 - (Provvedimento di VIA)

1. Qualora l’autorità competente alla VIA sia anche l’autorità competente al rilascio delle altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o intervento, il provvedimento di VIA li sostituisce. Resta ferma la facoltà del proponente indicata all’articolo 5, comma 2.

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Art. 17 - (Informazioni sulla decisione)

1. II provvedimento di VIA è pubblicato:

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CAPO IV - Monitoraggio, controlli e sanzioni
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Art. 18 - (Esercizio dei poteri sostitutivi)

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Art. 19 - (Monitoraggio)

1. Il monitoraggio assicura la verifica degli impatti ambientali derivanti dalle opere approvate, anche al fine di individuare tempestivamente impatti negativi ulteriori e diversi ovvero di entità significativamente superiore rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento finale di VIA

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Art. 20 - (Controlli e sanzioni)

N12

1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l’autorità competente esercita il controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, del d.lgs. 152/2006 e della presente legge, nonché sull’osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità o di VIA, ai se

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CAPO V - Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
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Art. 21 - (Impatti ambientali interregionali e interprovinciali)

1. Nel caso di progetti di interventi e di opere localizzati anche nel territorio di Regioni confinanti, le procedure di VIA sono effettuate d’intesa tra le autorità competenti e il provvedimento finale è adottato

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Art. 22 - (Interventi e opere assoggettati alla disciplina dello sportello unico per le attività produttive)

1. Nel caso di progetti di interventi e di opere rientranti nell’ambito di applicazione del d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160 R (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della di

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Art. 23 - (Parere sui progetti di competenza statale)

1. Al fine di esprimere il parere di cui all’articolo 25, comma 2, del d.lgs. 1

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Art. 24 - (Linee guida)

1. La Giunta regionale adotta previo parere della Commissione assembleare competente

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Art. 25 - (Obblighi di informazione)

1. La Giunta regionale trasmette al Ministero competente le informazioni di cui all&r

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Art. 26 - (Norme finanziarie)

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata per l’anno 2012 la spesa complessiva di euro 50.000,00.

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Art. 27 - (Norme transitorie e finali)

1. La Giunta regionale provvede ad adeguare gli allegati alla presente legge al fine di dare attuazione a normative europee e statali nonché per sopraggiunte innovazioni tecnologiche.

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Art. 28 - (Modifiche e abrogazioni)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 R (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico), è aggiunto il seguente:

“1 bis. Per le opere di cui al comma 1 del presente articolo soggette ad autorizzazione unica ai sensi dell&

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Allegato A1 - Tipologie progettuali da sottoporre a VIA regionale (articoli 4 e 12) N3

a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha.

b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee, ivi comprese quelle termali e minerali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo.

c) Impianti industriali destinati:

1) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

2) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 t/die.

d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici con una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici peric

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Allegato A2 - Tipologie progettuali da sottoporre a VIA provinciale (articoli 4 e 12) N3

a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, e all’allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

b) Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

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Allegato B1 - Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità regionale (articoli 4 e 8) N3


1. Agricoltura

a) Progetti di gestione delle risorse idriche per l’agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ha.

b) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 4 ha.

c) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ha.

d) Impianti di allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all’allevamento. Sono comunque esclusi indifferentemente dalla localizzazione gli allevamenti con numero inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o posti per 45 scrofe, 300 ovicaprini, 50 bovini.


2. Industria energetica ed estrattiva

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Allegato B2 - Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale (articoli 4 e 8) N3


1. Agricoltura

a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, seminaturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 5 ha.

b) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha, deforestazione allo scopo di conversione in altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha.


2. Industria energetica

a) impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica e impianti solari termici, comprese le opere connesse, a esclusione di quelli in cui i moduli o collettori:

1) siano ubicati al suolo e abbiano potenza complessiva inferiore o uguale a 1.000 kW a condizione che non si determinino impatti cumulativi derivanti da più richieste in aree contigue anche non confinanti che, nel loro complesso, superino detta potenza;

2) costituiscano elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti a serre come individuate ai sensi dell’articolo 20, comma 5, del D.M. 6 agosto 2010 con potenza complessiva inferiore o uguale a 200 kW;

3) siano collocati, indipendentemente dalla modalità di posizionamento, sulle strutture edilizie esterne degli edifici e loro strutture di pertinenza come individuati negli allegati 2 e 3 del D.M. 19 febbraio 2007 e all’articolo 20 del D.M. 6 agosto 2010;

4) costituiscano o sostituiscano elementi di arredo urbano e viario come individuati negli allegati 2 e 3 del D.M. 19 febbraio 2007 e all’articolo 20 del D.M. 6 agosto 2010.

b) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva inferiore a 1000 kW e superiore a 200 kW.

c) Impianti termici, inclusi quelli a celle a combustibile, per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, a eccezione di quelli:

1) alimentati a biomasse, a olii combustibili vegetali o a biodiesel, di potenza termica nominale inferiore ad 1 MW;

2) alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, se ubicati all’interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;

3) alimentati a biogas da biomasse (fermentazione anaerobica metanogenica), di potenza termica nominale complessiva inferiore a 3 MW.


3. Lavorazione di metalli e dei prodotti minerali

a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino i 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume.

b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione pri

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Allegato C - “Criteri di selezione di cui all’articolo 3, comma 1 bis, e informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale (articolo 8, comma 1, lettera b)”

N2


1. Caratteristiche del progetto

Le caratteristiche del progetto debbono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:

a) dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità);

b) cumulo con altri progetti;

c) utilizzazione delle risorse naturali;

d) produzione di rifiuti;

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Allegato D - Informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale (articolo 11)

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

b) la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l’indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali impiegati;

c) la valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall’attività del progetto proposto;

d) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l’utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.

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