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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 09/07/2020, n. 15
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Sent. Corte Cost. 14/01/2022, n. 4
- L.R. 19/10/2021, n. 25
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CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E WELFARE |
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Art. 1. - (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 1/2004)1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regional |
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Art. 2. - (Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 1/2004)1. Il comma 5 septies dell'articolo 9 della legge regionale 1/2004 è sostituito dal seguente: |
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Art. 3. - (Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 1/2004)1. All’articolo 26, comma 1, della legge regionale 1/2004 dopo le parole "socio-sanitarie" sono inserite le seguenti: "con esclusione delle strutture socio-sanitarie per adulti a carattere psichiatrico per le quali si applicano le norme vigenti in materia relative alle strutture sanitarie,". 2. Il comma 2 bis dell'articolo 26 della legge regionale 1/2004 è sostituito dal seguente: |
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Art. 5. - (Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 1/2004) |
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Art. 6. - (Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 1/2004) |
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Art. 7. - Art. 12 Omissis
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CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESTRATTIVE |
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Art. 13. - (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 23/2016) |
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Art. 14. - (Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 23/2016)1. Il comma 5 dell'articolo 26 della legge regionale 23/2016 è abrogato. |
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Art. 15. - (Modifiche all’articolo 36 della legge regionale 23/2016)1. Il comma 9 dell'articolo 36 della legge regionale 23/2016 |
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CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E CACCIA |
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Art. 16. - (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 5/2018)1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 19 giugno 201 |
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Art. 17. - (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 5/2018)1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regional |
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Art. 18. - (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 5/2018)1. Il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 5/2018 è sostituito dal seguente: |
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Art. 20. - (Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 5/2018)1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 5/2018 è sostituito dal seguente: |
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Art. 21. - (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 5/2018) |
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Art. 22. - (Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 5/2018)1. Dopo il comma 16 dell'articolo 11 della legge regionale 5/2018 |
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Art. 23. - (Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 5/2018)1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2018 è sostituito dal seguente: "2. |
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Art. 24. - (Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 5/2018)1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 5/2018, è inserito il seguente: "1 bis. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria il tesserino regionale di cui all’articolo 12, |
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Art. 25. - (Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 5/2018)1. La lettera gg) del comma 1 dell'articolo 23 della legge region |
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Art. 26. - (Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 5/2018)1. All’articolo 24, comma 1, lettera i), della legge regionale 5/2018 le parole "alle specie: cotu |
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Art. 27. - (Modifiche dell’articolo 28 della legge regionale 5/2018)1. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 5/2018 � |
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Art. 28. - (Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 5/2018)1. All'articolo 30, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 5 |
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Art. 29. - (Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 1/2019)1. Dopo la lettera c) del comma 6 dell'articolo 24 della legge re |
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Art. 30. - (Inserimento dell'articolo 43 bis nella legge regionale 1/2019)1. Dopo l’articolo 43 della legge regionale 1/2019 è inserito il seguente: “Art. 43 bis. - (Educazione al cibo ed orientamento ai consumi) |
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Art. 31. - (Modifiche all’articolo 96 della legge regionale 1/2019)1. Dopo il comma 4 dell'articolo 96 della legge regionale 1/2019 sono inseriti |
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Art. 32. - (Modifiche all’articolo 97 della legge regionale 1/2019)1. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 97 della legge re |
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Art. 33. - (Modifiche all’articolo 104 della legge regionale 1/2019)1. All’articolo 104, comma 1, lettera a), della legge regionale 1/2019 le parole "diverse da quelle di cui alla lettera b)" sono soppresse. 2. La lettera b) |
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CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ CONTRATTUALE |
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Art. 34. - (Inserimento dell'articolo 28 bis nella legge regionale 8/1984)1. Dopo l’articolo 28 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione) è inserito il seguente: "Art. 28 bis. - (Asta pubblica per alienazione di beni immobili) 1. Alle alienazioni immobiliari si procede di norma mediante asta pubblica, per mezzo di o |
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Art. 35. - (Inserimento dell'articolo 31 bis nella legge regionale 8/1984)1. Dopo l’articolo 31 della legge regionale 8/1984 è inserito il seguente: "Art. 31 bis. - (Trattativa privata preceduta da avviso pubblico per alienazione di beni immobili) |
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Art. 36. - (Inserimento dell'articolo 31 ter nella legge regionale 8/1984)1. Dopo l’articolo 31 bis della legge regionale 8/1984 è inserito il seguente: " Art. 31 ter. - (Trattativa privata diretta senza avviso pubblico per alienazione di beni immobili) 1. È consentito procedere alla vendita |
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CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E PAESAGGIO |
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Art. 37. - (Disposizioni per l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica)1. Gli interventi di manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua finalizzati alla conservazione e al ripristino della capacità di deflusso delle sezioni dei corsi d'acqua e del corretto regime sono realizzati prioritariamente attraverso la movimentazione del materiale e, in subordine, nel caso in cui detta movimentazione non sia sufficiente a ripristinare la sezione dell'alveo e delle |
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Art. 38. - (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 38/2001)1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2001, n |
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Art. 39. - (Modifiche all'allegato A alla legge regionale 38/2001)1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 dell'allegato A della legge region |
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Art. 40. - (Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 38/2001)1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 38/2001, è aggi |
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Art. 41. - (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 32/2008)1. All’articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 'Codice dei ben |
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Art. 42. - (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 19/2009)1. All’articolo 8, comma 3, lettera j), della legge regionale 29 gi |
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Art. 43. - (Modifiche all’articolo 36 della legge regionale 19/2009)1. Alla rubrica dell’articolo 36 della legge regionale 19/2009, le parole "Risarcimenti ed" sono soppresse. |
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Art. 44. - (Abrogazione dell’articolo 52 della legge regionale 19/2009)1. L’articolo 52 della legge regionale 19/2009 è abrogato. |
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Art. 45. - (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 18/2016) |
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Art. 46. - (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 18/2016)1. All’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 18/2016 |
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Art. 48. - (Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 18/2016)1. Il comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 18/2016 |
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Art. 49. - (Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 18/2016)1. Dopo il comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 18/2016 |
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Art. 50. - (Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 18/2016)1. All’articolo 18, comma 2, lettera a), della legge regionale 18/2 |
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Art. 51. - (Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 18/2016)1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 21 della legge re |
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CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO |
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Art. 52. - (Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 28/1999)1. Dopo l’articolo 10 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina e sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è inserito il seguente: "Art. 10 bis. - (Requisiti morali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica) 1. Non possono accedere ed esercitare l'attività di commercio su area pubblica: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; |
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Art. 53. - (Inserimento dell'articolo 10 ter nella legge regionale 28/1999)1. Dopo l’articolo 10 bis della legge regionale 28/1999 è inserito il seguente: "Art. 10 ter. - (Requisiti professionali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica) |
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CAPO VII - Omissis
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CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO |
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Art. 67. - (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 13/2017)1. All’articolo 6, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 ago |
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CAPO IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI |
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Art. 68. - (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 1/2000)1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 4 gennai |
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Art. 69. - (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 1/2000)1. All’articolo 10, comma 4, lettera l), della legge regionale 1/2000, la parola "sanz |
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Art. 70. - (Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 1/2000)1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 1/2000 è sostituito dal seguente: |
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Art. 71. - (Sostituzione dell’articolo 18 della legge regionale 1/2000)1. L’articolo 18 della legge regionale 1/2000 è sostituito dal seguente: " Art. 18. - (Controllo, vigilanza e monitoraggio) 1. La Regione esercita compiti di controllo, di vigilanza e di monitoraggio sulla generalità dei servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale e sulle infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale. 2. I criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, sono disciplinati con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. 3. Le funzioni di controllo e di vigilanza di cui al comma 1 e l'accertamento delle violazioni dei di |
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Art. 72. - (Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 1/2000)1. La rubrica dell’articolo 19 della legge regionale 1/2000 è sostituita dalla seguente "Penali e sanzioni a carico dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale". 2. All’articolo 19, comma 1, della legge regionale 1/2000 la parola "sanzioni" è sostituita dalla seguente: "penali". 3. Dopo il |
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Art. 73. - (Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 1/2000)1. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 26 della legge regionale 1/2 |
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CAPO X - ALTRE DISPOSIZIONI |
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Art. 74. - (Violazioni delle misure regionali per fronteggiare l'emergenza da Covid-19)1. In deroga all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1996, n. 35 (Delega o |
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Art. 75. - (Disposizioni in materia di appalti e concessioni)[1. Fino al termine dello stato di emergenza |
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Art. 77. - Omissis
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Art. 78. - (Modifiche all’articolo 7 ter della legge regionale 38/1978)1. Al primo comma dell'articolo 7 ter della legge regiona |
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Art. 79. - (Abrogazione dell’articolo 18 della legge regionale 18/1984) |
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Art. 80 - (Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 18/1984)1. Dopo il secondo comma dell'articolo 33 della legge regionale 1 |
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Art. 81. - (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 29/2009)1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni ammnistrative e disciplina in materia di usi civici), è aggiunto il seg |
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Art. 82. - (Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 29/2009)1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 29/2009 è ag |
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Art. 83. - (Modifiche all’articolo 40 della legge regionale 3/2015)1. Il comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazioni) è sostituito dal s |
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Art. 84. - Omissis
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Art. 85. - (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 23/2015)1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della |
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Art. 86. - (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 23/2015) |
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Art. 87. - (Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 23/2015)1. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 21 della legge regionale 23/ |
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Art. 88. - Omissis
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Art. 89. - (Inserimento dell'articolo 48 bis nella legge regionale 13/2020)1. Dopo l’articolo 48 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19) è inserito il seguente: |
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Art. 90. - (Inserimento dell'articolo 53bis nella legge regionale 13/2020)1. Dopo l’articolo 53 della legge regionale 13/2020 è inserito il seguente: |
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Art. 91. - (Clausola di invarianza)1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. |
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Art. 92. - (Dichiarazione di urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte. |
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