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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 23/01/1984, n. 8
L. R. Piemonte 23/01/1984, n. 8
- L.R. 19/10/2021, n. 25
- L.R. 09/07/2020, n. 15
- L.R. 30/03/1992, n. 18
- L.R. 25/01/1988, n. 6
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TITOLO I - Dei beni regionali |
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Capo I - Condizione giuridica |
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Art. 1 - Beni regionaliI beni della Regione si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali, secondo le norme del Codice Civile. |
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Art. 2 - Inventari1. I beni della Regione sono descritti in appositi inventari secondo le norme contenute nei successivi articoli. |
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Art. 4 - Patrimonio della Regione1. I beni appartenenti alla Regione, che non siano della specie di quelli previsti dall'articolo precedente, costituiscono il patrimonio regionale. |
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Art. 5 - Patrimonio indispensabile e suo regime giuridico1. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione le foreste, le cave e le torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del |
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Art. 6 - Passaggio di beni dal demanio al patrimonio1. I beni di demanio pubblico che cessano dalla loro destinazione all'uso pubblico passano al patrimonio della Regione. |
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Art. 7 - Patrimonio disponibile1. Tutti gli altri beni patrimoniali della Regione non compresi fra quelli rientranti nel patrimonio indisponibile, fanno parte del patrimonio disponib |
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Art. 8 - Passaggio di beni dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile1. I beni patrimoniali indisponibili che cessano dalla loro destinazione a un pubblico servizio o che non abbiano né possano avere particolare destina |
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Art. 9 - Inventario dei beni demaniali1. L'inventario dei beni di demanio pubblico regionale consiste in uno stato descrittivo desunto dai rispettivi catasti e, per quelli trasferiti dallo |
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Art. 10 - Inventario dei beni immobili patrimoniali1. L'inventario dei beni immobili patrimoniali consiste in uno stato descrittivo e valutativo comprendente le seguenti indicazioni: a) il luogo, la denominazione, la qualità; |
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Art. 11 - Inventario dei beni mobili1. I beni mobili, esclusi quelli di facile e rapido consumo, sono indicati nell'inventario che deve contenere: |
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Art. 12 - Consegnatari dei beni mobili1. La Giunta regionale nomina i consegnatari dei beni mobili in rapporto alla ubicazione e alla dislocazione dei vari uffici scegliendoli tra i dipendenti |
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Art. 13 - Ricognizione periodica dei beniLa Giunta regionale provvede a ricognizioni periodiche, almeno decennali, dei beni regionali al fine di una loro migliore utilizzazione e per l'aggiorn |
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Art. 14 - Dichiarazione di fuori uso e discaricoI beni mobili regionali divenuti inservibili o non più idonei all'uso loro assegnato per vetustà sono dichiarati fuori uso e cancellati dal relativo |
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Capo II - Uso dei beni regionali |
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Art. 15 - Uso dei beni demaniali1. I beni del demanio pubblico regionale sono destinati all'uso pubblico regionale, secondo la disciplina per loro prevista dalle leggi e nell'interesse della collettivi |
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Art. 16 - Uso dei beni patrimoniali indisponibili1. I beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, sono destinati all'uso pubblico regionale, secondo la disciplina per loro prevista dalle leggi e nell'interesse della collettività regio |
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Art. 17 - Uso dei beni patrimoniali disponibiliI beni patrimoniali disponibili sono destinati all'uso loro assegnato dalla Giunta regionale. |
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Capo III - Amministrazione dei beni regionali |
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Art. 18 - Amministrazione dei beni regionali1. I beni regionali sono amministrati dalla Giunta regionale secondo le modalità fissate dalla presente legge. |
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Art. 19 - Accertamento della natura giuridica dei beni immobiliLa Giunta regionale, sulla base della natura e delle caratteristiche dei singoli beni, immobili e universalità di mobili, acquisiti a qualsiasi titolo |
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Art. 20 - Concessione per l'uso dei beni1. Nei casi in cui, ai sensi dei precedenti artt. 15 e 16, si costituiscono sui beni regionali usi particolari, il relativo atto di concessione deve st |
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Art. 21 - Vigilanza sui beni regionali e mezzi di tutelaLa Giunta regionale vigila affinché i beni regionali siano realmente destinati agli usi generali e particolari cui gli stessi sono stati assegnati. |
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TITOLO II - Dei contratti |
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Art. 22 - CompetenzaAll'acquisto ed all'alienazione di beni, alle prestazioni di servizi, alle convenzioni e agli altri contratti comunque riguardanti le funzioni e i serv |
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Art. 23 - Forme di contrattazione1. Tutti i contratti dai quali derivi una entrata o una spesa per la Regione debbono essere preceduti di regola da licitazione privata, salvo che non r |
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Art. 24 - Scelta delle procedure1. La Giunta regionale delibera motivatamente, per ciascun contratto o per gruppi di contratti, sulla scelta della procedura più idonea, tra quelle di |
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Art. 25 - Capitolati d'oneri1. Il Consiglio regionale approva i capitolati generali contenenti le condizioni che possono applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratti |
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Art. 26 - Asta pubblica1. L'asta pubblica è preceduta da avviso che viene affisso presso la sede della Giunta regionale e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché per estratto, in due o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale o larga diffusione locale, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'incanto. 2. L'avviso d'asta deve indicare: |
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Art. 27 - Esclusione dalle gare1. Sono esclusi dal partecipare alle gare coloro che, nell'eseguire altra prestazione alla Regione, si siano resi colpevoli di negligenza o di inadempi |
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Art. 28 - Svolgimento della gara1. La gara è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, ovvero da un componente della stessa all'uopo delegato dalla Giunta medesima. |
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Art. 28-bis - Asta pubblica per alienazione di beni immobili1. Alle alienazioni immobiliari si procede di norma mediante asta pubblica, per mezzo di offerte segrete al rialzo sulla base d'asta, definita con giudizio di stima. 2. L'avviso d'asta è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione e sul profilo del committente del |
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Art. 29 - Licitazione privata1. Si procede alla licitazione privata: a) invitando le persone o ditte ritenute idonee per l'oggetto del contratto a comparire in luogo, giorno ed ora determinati per presentare le loro offerte; b) inviando alle persone o ditte che si presumono idonee per l'oggetto del contratto uno schema di atto in c |
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Art. 30 - Appalto-concorso1. Si può procedere all'appalto-concorso per lavori o forniture di particolare complessità tecnico-scientifica o che richiedano competenze e mezzi di esecuzione speciali. 2. In tal caso, fissate dalla Giunta regionale le norme di massima, le persone o le ditte ritenute idonee sono invitate a presentare nei ter |
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Art. 31 - Trattativa privata1. Si può procedere a trattativa privata interpellando, ove possibile, più persone o ditte ritenute idonee tra quelle iscritte negli elenchi di cui al VI comma dell'art. 29: a) quando gli incanti o le licitazioni siano andati deserti; b) per l'acquisto di cose la cui pro |
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Art. 31-bis - Trattativa privata preceduta da avviso pubblico per alienazione di beni immobili1. È consentito procedere alla vendita con il sistema della trattativa privata preceduta da avviso pubblico, da pubblicarsi con le stesse modalità di cui |
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Art. 31-ter - Trattativa privata diretta senza avviso pubblico per alienazione di beni immobili1. È consentito procedere alla vendita con il sistema della trattativa privata diretta senza avviso pubblico, previa deliberazione della Giunta regionale, esclusivamente nei seguenti casi: |
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Art. 32 - Approvazione degli atti di aggiudicazione1. Le risultanze della gara o della trattativa sono approvate con deliberazione della Giunta regionale unitamente allo schema di contratto contenente t |
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Art. 34 - Ufficiale rogante1. I contratti e gli atti per cui occorra pubblicità e autenticità sono stipulati in forma pubblico-amministrativa e ricevuti con le modalità prescritte dalla legge notaril |
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Art. 35 - Condizioni e clausole contrattuali1. I contratti non possono prevedere pagamenti anticipati, né la corresponsione di interessi o di provvigioni a favore della controparte sulle somme che questa foss |
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Art. 36 - Durata dei contratti1. I contratti devono avere termini e durata certi. 2. Per le spese ordinarie la durata non p |
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Art. 37 - Cauzione e penalità1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte devono prestare idonee cauzioni. 2. Si p |
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Art. 38 - Revisione dei prezziSalvo che per i beni e servizi i cui prezzi siano determinati per legge o atto amministrativo, i prezzi contrattuali sono fissi e invariabili. È tutta |
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Art. 39 - Spese contrattualiLe spese di contratto sono a carico del contraente con l'Amministrazione regionale, a meno che, per legge, per casi speciali di interesse esclusivo del |
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Art. 40 - Esecuzione dei contratti1. Ai contratti stipulati non possono essere apportate aggiunte o altre variazioni. Tuttavia, se nel corso di esecuzione di un contratto occorra apportare variazioni alle quantità e alle qua |
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Art. 41 - Collaudo dei lavori e delle forniture1. Tutti i lavori e tutte le forniture sono soggetti a collaudo da eseguirsi nei termini stabiliti dal contratto. 2. Il collaudo dei lavori è eseguito dagli iscritti nell'albo regionale dei collaudatori istituito da ap |
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Art. 43 - Norma finale1. La presente legge non si applica al Consiglio regionale a norma dell'art. 23, ultimo comma, dello Statuto e della legge 6 dicembre 1973, n. 853. |
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Art. 44 - Norma transitoriaFino a quando non saranno operanti gli elenchi previsti dall'art. 29 non si applicano, ai fini della individuazione delle persone o ditte da invitare alle gare, le disposizioni conc |
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