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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici
Il comma 1-bis dell’art. 4 del D. Leg.vo 192/2005 - sostituito dall’art. 6 del D. Leg.vo 48/2020 - prevede obblighi concernenti l’integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.
CRITERI DI INTEGRAZIONE - Si riporta di seguito una tabella di riepilogo, rinviando anche a Requisiti minimi di prestazione energetica e vincoli per la progettazione di edifici e impianti e Punti di ricarica per veicoli elettrici: norme edilizie, urbanistiche e incentivi.
CASISTICA | OBBLIGHI |
Edifici non residenzialidi nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di più di dieci posti auto | - Installazione di almeno un punto di ricarica ai sensi del D. Leg.vo 257/2016 (*)
- Installazione infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto ogni cinque, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare ulteriori punti di ricarica per veicoli elettrici |
Edifici non residenzialiesistenti dotati di più di venti posti auto | - Installazione di almeno un punto di ricarica ai sensi del D. Leg.vo 257/2016 entro il 01/01/2025 |
Edifici residenzialidi nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di più di dieci posti auto | - Installazione in ogni posto auto di infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare ulteriori punti di ricarica per veicoli elettrici (*) |
(*) L’obbligo in questione si applica qualora: 1) il parcheggio sia situato all’interno dell’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell’edificio; oppure: 2) il parcheggio sia adiacente all’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.
Sono esclusi dall’applicazione degli obblighi sopra descritti i seguenti casi:
- l’obbligo insista su edifici di proprietà di piccole e medie imprese, quali definite al titolo I dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, e da esse occupati;
- con riguardo agli obblighi previsti per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni importanti, la procedura edilizia (domanda di permesso di costruire, SCIA o equivalente) sia stata presentata entro il 10/03/2021;
- le infrastrutture di canalizzazione necessarie si basino su microsistemi isolati e ciò comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilità della rete locale;
- il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7% del costo totale della ristrutturazione importante dell’edificio;
- l’obbligo insista su edifici pubblici che già rispettino requisiti comparabili conformemente alle disposizioni di cui al D. Leg.vo 257/2016.
OBBLIGHI AI FINI DEL TITOLO EDILIZIO - L’art. 16 del D. Leg.vo 10/06/2020, n. 48, dispone che:
1) entro il 08/12/2020 (180 giorni successivi alla data di entrata in vigore del citato D. Leg.vo 48/2020, pubblicato sulla G.U. 11/06/2020, n. 146 ed in vigore dal giorno successivo), i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi prevedendo, con la medesima decorrenza, l’obbligo di rispettare i criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici previsti dal comma 1-bis dell’art. 4 del D. Leg.vo 19/08/2005, n. 192 (modificato dall’art. 6 del D. Leg.vo 192/2005 - vedi Requisiti minimi di prestazione energetica e vincoli per la progettazione di edifici e impianti), ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia per gli edifici residenziali che ad uso diverso, nei seguenti casi:
- interventi di nuova costruzione;
- interventi di ristrutturazione importante di cui al punto 1.4.1 dell’Allegato 1 al D.M. 26/06/2015 sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici (vedi Requisiti minimi di prestazione energetica e vincoli per la progettazione di edifici e impianti);
2) in caso di mancato adeguamento entro il termine previsto, le regioni applicano - in relazione ai titoli abilitativi edilizi rilasciati in difformità rispetto a quanto previsto - i poteri inibitori o di annullamento stabiliti dalle rispettive leggi regionali oppure, in difetto, dall’art. 39 del D.P.R. 380/2001 [N=1].
Le disposizioni di cui ai sopra indicati punti 1) e 2) non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche.
Con l’entrata in vigore delle disposizioni qui illustrate, sono stati abrogati i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell’art. 4 del D.P.R. 380/2001 - precedentemente introdotti dall’art. 17-quinquies del D.L. 83/2012 - che disciplinavano la fattispecie.
- SCHEDA TEMATICA: Punti di ricarica per veicoli elettrici: norme edilizie, urbanistiche e incentivi
- SCHEDA TEMATICA: Requisiti minimi di prestazione energetica e vincoli per la progettazione di edifici e impianti
- TESTO NORMATIVO: Testo completo coordinato del D. Leg.vo 192/2005
- TESTO NORMATIVO: Testo completo coordinato del D. Leg.vo 257/2016