Integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici | Bollettino di Legislazione Tecnica
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15/07/2020

Integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici

Panoramica degli obblighi introdotti dal D. Leg.vo 48/2020, di recepimento della Direttiva 2018/844/UE. Obblighi per tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione, assimilati o ristrutturazione importante avviati dopo il 10/03/2021. Installazione di almeno un punto di ricarica in tutti gli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto entro la fine del 2024.

Il comma 1-bis dell’art. 4 del D. Leg.vo 192/2005 - sostituito dall’art. 6 del D. Leg.vo 48/2020 - prevede obblighi concernenti l’integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.

CRITERI DI INTEGRAZIONE - Si riporta di seguito una tabella di riepilogo, rinviando anche a Requisiti minimi di prestazione energetica e vincoli per la progettazione di edifici e impianti e Punti di ricarica per veicoli elettrici: norme edilizie, urbanistiche e incentivi.

 

CASISTICA

OBBLIGHI

Edifici non residenzialidi nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di più di dieci posti auto

- Installazione di almeno un punto di ricarica ai sensi del D. Leg.vo 257/2016 (*)

 

- Installazione infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto ogni cinque, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare ulteriori punti di ricarica per veicoli elettrici

Edifici non residenzialiesistenti dotati di più di venti posti auto

- Installazione di almeno un punto di ricarica ai sensi del D. Leg.vo 257/2016 entro il 01/01/2025

Edifici residenzialidi nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di più di dieci posti auto

- Installazione in ogni posto auto di infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare ulteriori punti di ricarica per veicoli elettrici (*)

 

(*) L’obbligo in questione si applica qualora: 1) il parcheggio sia situato all’interno dell’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell’edificio; oppure: 2) il parcheggio sia adiacente all’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.

 

Sono esclusi dall’applicazione degli obblighi sopra descritti i seguenti casi:
- l’obbligo insista su edifici di proprietà di piccole e medie imprese, quali definite al titolo I dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, e da esse occupati;
- con riguardo agli obblighi previsti per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni importanti, la procedura edilizia (domanda di permesso di costruire, SCIA o equivalente) sia stata presentata entro il 10/03/2021;
- le infrastrutture di canalizzazione necessarie si basino su microsistemi isolati e ciò comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilità della rete locale;
- il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7% del costo totale della ristrutturazione importante dell’edificio;
- l’obbligo insista su edifici pubblici che già rispettino requisiti comparabili conformemente alle disposizioni di cui al D. Leg.vo 257/2016.

OBBLIGHI AI FINI DEL TITOLO EDILIZIO - L’art. 16 del D. Leg.vo 10/06/2020, n. 48, dispone che:

1) entro il 08/12/2020 (180 giorni successivi alla data di entrata in vigore del citato D. Leg.vo 48/2020, pubblicato sulla G.U. 11/06/2020, n. 146 ed in vigore dal giorno successivo), i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi prevedendo, con la medesima decorrenza, l’obbligo di rispettare i criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici previsti dal comma 1-bis dell’art. 4 del D. Leg.vo 19/08/2005, n. 192 (modificato dall’art. 6 del D. Leg.vo 192/2005 - vedi Requisiti minimi di prestazione energetica e vincoli per la progettazione di edifici e impianti), ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia per gli edifici residenziali che ad uso diverso, nei seguenti casi:
- interventi di nuova costruzione;
- interventi di ristrutturazione importante di cui al punto 1.4.1 dell’Allegato 1 al D.M. 26/06/2015 sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici (vedi Requisiti minimi di prestazione energetica e vincoli per la progettazione di edifici e impianti);

2) in caso di mancato adeguamento entro il termine previsto, le regioni applicano - in relazione ai titoli abilitativi edilizi rilasciati in difformità rispetto a quanto previsto - i poteri inibitori o di annullamento stabiliti dalle rispettive leggi regionali oppure, in difetto, dall’art. 39 del D.P.R. 380/2001 [N=1].

Le disposizioni di cui ai sopra indicati punti 1) e 2) non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche.

Con l’entrata in vigore delle disposizioni qui illustrate, sono stati abrogati i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell’art. 4 del D.P.R. 380/2001 - precedentemente introdotti dall’art. 17-quinquies del D.L. 83/2012 - che disciplinavano la fattispecie.

Dalla redazione