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L. R. Lazio 02/07/2020, n. 5

Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 07/08/2024, n. 17
- L.R. 23/11/2022, n. 19
- L.R. 30/12/2021, n. 20
- L.R. 11/08/2021, n. 14
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Art. 1 - (Principi e oggetto)

1. La Regione riconosce, sostiene, valorizza e promuove le attività cinematografiche, audiovisive e multimediali, quali forme di libera manifestazione del pensiero e di espressione artistica in grado di contribuire alla valorizzazione e allo sviluppo culturale, economico e sociale del territorio, i

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Art. 2 - (Obiettivi)

1. In armonia con i principi descritti all’articolo 1, comma 1, la Regione persegue, in particolare, i seguenti obiettivi di promozione e sostegno:

a) dello sviluppo dell’attività cinematografica e audiovisiva, di produzione, post-produzione, distribuzione, promozione ed esercizio, in relazione alle esigenze dei cittadini, al mercato e allo sviluppo del territorio;

b) dello sviluppo, anche in ambito nazionale e internazionale, dell’imprenditoria del settore;

c) dell’occupazione nel settore, in particolare quella giovanile, la qualità del lavoro, la formazione e qualificazione professionale, nonché l’integrazione tra formazione e lavoro;

d) della presenza razionale, diversificata, equilibrata e diffusa delle attività di esercizio cinematografico sul territorio, salvaguardandone la presenza anche nei centri storici, nelle zone periferiche, nelle zone classificate montane, nelle isole, nonché nei comuni minori e in quelli particolarmente svantaggiati;

e) della realizzazione, della programmazione e della circuitazione di opere cinematografiche di qualità, di particolare interesse culturale e sociale, di opere prime o seconde e di film difficili, nonché di opere di interesse regionale;

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Art. 3 - (Definizioni)

1. Ai sensi dell’articolo 2 della l. 220/2016 s’intende per:

a) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell’ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione;

b) «film» ovvero «opera cinematografica»: l'opera audiovisiva destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche rispondente ai parametri ed ai requisiti stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

c) «film d'essai» ovvero «film di ricerca e sperimentazione»: i film di qualità, aventi particolari requisiti culturali ed artistici idonei a favorire la conoscenza e la diffusione di realtà cinematografiche meno conosciute, nazionali ed internazionali, ovvero connotati da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi innovativi, secondo quanto stabilito con i decreti di cui all’articolo 2, comma 2, della l. 220/2016;

d) «documentario»: l’opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, ed in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzate nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui all’articolo 2, comma 2, della l. 220/2016;

e) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche;

f) «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche;

g) «opera di animazione»: l’opera costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;

h) «opera audiovisiva di nazionalità italiana»: l’opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana di cui all’articolo 5 d

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Art. 4 - (Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a) partecipa alla definizione e attuazione dei programmi nazionali ed europei;

b) approva il documento programmatico triennale e il programma operativo annuale di cui agli articoli 10 e 11;

c) stabilisce, con riferimento alle sale ed alle arene

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Art. 5 - (Funzioni della Città metropolitana di Roma capitale e delle province)

1. La Città metropolitana di Roma capitale, ai sensi dell’articolo 7, comma 7, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo al riordino delle funzioni e dei compiti di Roma capitale, della Città metropolitana di Roma capitale e dei comuni, e successive modifiche, esercita le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di attività culturali inerenti il settore del

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Art. 6 - (Funzioni di Roma capitale e dei comuni)

1. Ferme restando le funzioni amministrative conferite a Roma capitale ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione) e dei successivi de

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Art. 7 - (Fondazione Film Commission e Fondazione Cinema per Roma)

1. La Regione, in attuazione dell’articolo 4, commi 3 e 4, della l. 220/2016 e del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 25 gennaio 2018 (Disposizioni applicative in materia di Film Commission e indirizzi e parametri generali per la gestione di fondi di sostegno economico al settore audiovisivo, stanziati tramite le regioni o province autonome), favorisce la promozione del territorio sostenendo lo sviluppo economico, culturale e linguistico dell’industria cinematografica e audiovisiva attraverso il riconoscimento e la partecipazione alla “Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio”, di seguito denominata Film Commission.

2. Ai sensi del comma 1, Film Commission opera secondo le modalità dell'in house providing, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del diritto eurounitario e della legislazione statale in materia e, sulla base della programmazione, dell'indirizzo strategico-operativo e del controllo della Regione, persegue le finalità di pubblico interesse nel comparto dell'industria, del cinema e dell'audiovisivo, garantendo il supporto e l'assistenza, sul territorio regionale, alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati. N5

2-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, Film Commission svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) promozione e rafforzamento dell'attrattività territoriale per lo sviluppo di iniziative e attività nel campo del cinema e dell'audiovisivo, al fine di valorizzare il territorio regionale e tutelare il paesaggio e la sostenibilità;

b) realizzazione di iniziative cinematografi

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Art. 8 - (Tipologie di interventi)

1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati all’articolo 2 la Regione interviene, anche avvalendosi della collaborazione degli enti indicati all’articolo 7 e di società strumentali regionali, sulla base degli indirizzi stabiliti nel documento programmatico triennale e nel piano annuale degli interventi previsti agli articoli 10 e 11, mediante:

a) interventi promossi o attuati direttamente dalla Regione;

b) concessione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni, anche fiscali, sussidi e benefici economici o altre utilità, anche in forma di garanzie finanziarie, tramite il ricorso a procedure di evidenza pubblica.

2. Alla realizzazione degli obiettivi in

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Art. 9 - (Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 “Testo unico del commercio” e successive modifiche)

1. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 7/2017 è sostituito dal seguente:

“4. All’interno degli edifici destinati a teatri, sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali, ivi inclusi gli edifici riattivati o rifunzionalizzati ai sensi del comma 3, è consentito l’esercizio di attività commerciali, artigianali e di servizi, fino ad un massimo del 30 per cento della superficie complessiva, purch�

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Art. 10 - (Documento programmatico triennale)

1. Il Consiglio regionale, in coerenza con il documento strategico di programmazione (DSP) e con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento di Contabilità regionale), approva con propria deliberazio

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Art. 11 - (Piano annuale degli interventi)

1. La Giunta regionale, in conformità al documento programmatico, sulla base delle disponibilità di bilancio, approva con propria deliberazione, entro il mese di giugno di ogni anno, sentita la commissione consiliare competente, che provvede alla preventiva audizione

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Art. 12 - (Autorizzazione unica)

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, la realizzazione e la trasformazione di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché la ristrutturazione, la rigenerazione o l’ampliamento di sale e arene esistenti, sono soggetti ad un’autorizzazione unica, rilasciata dal comune territorialmente competente, ai sensi di quanto disposto dal

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Art. 13 - (Procedure di erogazione delle misure di sostegno)

1. Nella determinazione delle misure di sostegno di cui alla presente legge si tiene conto della spesa ritenuta ammissibile, di altre forme dirette e indirette di sostegno economico concesse da altri enti pubblici o privati, dell’eventuale impegno finanziario del soggetto richiedente. Costi

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Art. 14 - (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti nella promozione, valorizzazione e sviluppo del settore cinematografico e audiovisivo. A tal fine, entro tre mesi dalla scadenza di ogni documento programmatico, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competent

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Art. 15 - (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, relative alla approvazione del documento programmatico triennale, trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023, con riferimento alla programmazione triennale 2023-2025. N2

1-bis. Qualora, decorsi novanta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione finanziario annuale, non sia ancora stato approvato il docum

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Art. 16 - (Rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall’obbligo di notifica a

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Art. 17 - (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 (Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo);

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Art. 18 - (Disposizioni finanziarie)

1. Per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 15, agli oneri derivanti dalla presente legge relativi all’annualità 2020 si provvede:

a) in riferimento agli interventi di parte corrente in materia di cultura cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 2, mediante le risorse già destinate per la medesima finalità al finanziamento della legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 (Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo), iscritte nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 1 “Spese correnti”, pari a complessivi euro 1.641.000,00;

b) in riferimento agli interventi di cui all’articolo 7, commi da 1 a 4, relativi alla partecipazione della Regione Lazio alla “Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio”, mediante le risorse già destinate per la medesima finalità al finanziamento dell’articolo 24 bis della l.r. 2/2012

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Art. 19 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

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