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02/07/2020

Il D.L. Semplificazioni istituisce il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

La bozza del D.L. Semplificazioni prevede l’istituzione di un Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, al fine di versare alla stazione appaltante le somme necessarie per la regolare e tempestiva realizzazione delle opere pubbliche.

L’art. 7 della bozza di D.L. Semplificazioni prevede l’istituzione di un Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche al fine di evitare che la mancanza temporanea di risorse pubbliche possa costituire un ostacolo alla realizzazione dell’opera. Beneficiari del Fondo sono le stazioni appaltanti e le somme sono destinate a finanziarie la prosecuzione dei lavori necessari alla realizzazione dell’opera.

Il Fondo (che non può essere utilizzato per finanziare nuove opere) può essere attivato, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui, nel corso dei lavori per la realizzazione delle opere, a causa di maggiori esigenze per imprevisti o varianti ovvero per insufficienti disponibilità annuali, siano carenti le risorse per la regolare prosecuzione dei lavori. In questo caso, il Fondo corrisponde alla stazione appaltante le somme necessarie per la regolare e tempestiva realizzazione delle opere pubbliche.

Il Fondo si finanzia utilizzando le economie derivanti dai ribassi d’asta.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è surrogato in tutti i diritti del destinatario del versamento nei confronti dei propri danti causa. La stazione appaltante, al momento del reperimento dei finanziamenti necessari alla realizzazione dell’opera, trasferisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le somme erogate che sono destinate ad alimentare il Fondo stesso.

Le modalità operative del Fondo saranno individuate con successivo Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 

Dalla redazione