Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 31/05/2021, n. 17, così recitava:

"Art. 12 - Gestione impianti di depurazione delle acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale e delle relative reti. Modifiche all'articolo 13-bis della L.R. 20/2006

1. La rubrica dell'articolo 13-bis della L.R. 20/2006 è sostituita dalla seguente: "Gestione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale e delle relative reti".

2. Il comma 1 dell'articolo 13-bis della L.R. 20/2006 è sostituito dal seguente:

"1. Non rientra nel servizio idrico integrato la gestione unitaria di impianti di depurazione di acque reflue urbane ed industriali, anche se di totale o parziale proprietà pubblica, interessati dall'attuazione di accordi di programma quadro per la gestione delle acque reflue e pertanto tenuti al recepimento della direttiva 91/271/CEE. Non rientra altresì nel servizio idrico integrato la gestione delle reti fognarie a carattere industriale, indipendentemente dalla loro proprietà.".

3. L'alinea del comma 6 dell'articolo 13-bis della L.R. 20/2006 è sostituito dal seguente:

"6. Il gestore degli impianti di cui al comma 1, che non abbia la necessità di eseguire un pretrattamento di rifiuti liquidi necessario a raggiungere i parametri che ne consentirebbero lo scarico in fognatura, previa comunicazione alla struttura regionale competente, è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'articolo 101, commi 1, 2 e 10, del decreto legislativo, i seguenti rifiuti e materiali: ".

4. Alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 13-bis della L.R. 20/2006, le parole: "stabiliti per lo scarico in fognatura" sono sostituite dalle seguenti: ", rispettivamente stabiliti per lo scarico nelle fognature civili e industriali".

5. Alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 13-bis della L.R. 20/2006, le parole "della rete fognaria" sono sostituite dalle seguenti: "delle reti fognarie industriali".

6. Al comma 8 dell'articolo 13-bis della L.R. 20/2006, dopo le parole "specifiche categorie di rifiuti" sono inserite le seguenti: ", se diverse da quelle di cui al comma 6, lettera a) e c)"."

Dalla redazione