FAST FIND : FL5801

Flash news del
11/06/2020

Contributo a fondo perduto professionisti e imprese, al via le richieste

Con l’emanazione del Provvedimento Agenzia delle entrate 10/06/2020 definiti termini e modalità per la presentazione delle istanze di contributo a fondo perduto, come previsto dall’art. 25 del Decreto Rilancio. Finestra temporale dal 15/06/2020 al 13/08/202. Chiarimenti sul requisito della diminuzione del fatturato.

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il Provvedimento del Direttore in data 10/06/2020 (qui in allegato), con il quale sono state definite le modalità e i termini con cui imprese e lavoratori autonomi possono fare richiesta del contributo a fondo perduto istituito dall’art. 25 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”).

L’Agenzia ha anche predisposto un’apposita “Guida” per i contribuenti (qui in allegato), che spiega in termini semplici chi e come può beneficiare della misura.

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal giorno 15/06/2020 e non oltre il giorno 13/08/2020. Solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25/06/2020 e non oltre il 24/08/2020.

Si rinvia a Contributo a fondo perduto per professionisti e imprese: beneficiari, ammontare e istanza, e alla Guida dell’Agenzia entrate, per maggiori indicazioni su a chi spetta il contributo e fondo perduto, a quali condizioni è subordinata la sua corresponsione e quale ne sia l’ammontare.
Si fornisce tuttavia un ulteriore chiarimento a proposito del requisito fondamentale della diminuzione del fatturato, che prevede la spettanza del contributo ai soggetti che nel mese di aprile del 2020 abbiano registrato ricavi o compensi inferiori ai 2/3 del corrispondente mese 2019.
Si veda l’esempio per dettagli.

APRILE 2019

2/3 APRILE 2019

APRILE 2020

SPETTANZA

12.000 Euro

8.000 Euro

< 8.000 Euro

SI

12.000 Euro

8.000 Euro

≥ 8.000 Euro

NO

 

 

Dalla redazione