Richiesta di sanatoria parziale e verifica della doppia conformità | Bollettino di Legislazione Tecnica
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13/05/2020

Richiesta di sanatoria parziale e verifica della doppia conformità

Secondo il Consiglio di Stato non è possibile ottenere un accertamento di conformità relativo soltanto ad una parte degli interventi effettuati, essendo al contrario necessaria una valutazione complessiva dell'opera abusivamente realizzata che deve risultare integralmente compatibile con la disciplina edilizia e urbanistica.

Nel caso di specie il ricorrente aveva presentato una richiesta di sanatoria per alcune opere (muretti all’interno dei poggioli e muretti divisori preordinati alla realizzazione nel piano interrato di autorimesse) realizzate nell'ambito di una ristrutturazione che aveva determinato un aumento delle unità abitative di un edificio. L’Amministrazione sosteneva l’impossibilità di rilasciare una sanatoria per singole parti senza l’eliminazione di quanto in contrasto con le norme tecniche di attuazione del PRG con riguardo all’intero immobile.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 16/03/2020, n. 1848, ha ribadito il principio secondo il quale la valutazione della sanabilità delle opere incluse nell’istanza presentata ai sensi dell’art. 36, D.P.R. 380/2001, nel caso in cui nella stessa area di pertinenza coesistano altre opere abusive non considerate dall’interessato nella predetta istanza, ma pur sempre funzionalmente collegate alle prime, non può non includere la verifica circa la sanabilità delle altre opere edilizie abusivamente realizzate, atteso che lo scrutinio sulla “doppia conformità” non può che essere complessivo.

Di conseguenza, qualora venga chiesto il rilascio di un permesso di costruire riferito soltanto a talune delle opere realizzate e l’Amministrazione riscontri l’esistenza di altre opere abusive, non scomponibili in progetti scindibili ma funzionalmente connesse al perseguimento di uno scopo unitario, l’ente procedente non può accogliere la domanda riguardante le singole opere, dovendo aversi riguardo al complessivo intervento a tal fine realizzato.

Da tale principio discende in sostanza che:
- l’accertamento di conformità deve riguardare l’opera nella sua interezza, potendosi disporre una sanatoria parziale soltanto in presenza di progetti scindibili costituiti da opere che possono formare oggetto di progetti distinti;
- non è possibile ottenere una sanatoria parziale di opere connesse ad altre non regolarizzate in quanto l’Amministrazione procedente è tenuta a svolgere un esame complessivo della fattispecie concreta al fine di accertare in modo unitario la conformità dell’intervento edilizio realizzato alla pertinente disciplina edilizia e urbanistica;
- il giudizio di conformità non si presta ad essere “parcellizzato” in diverse procedure di sanatoria.
A tale ultimo riguardo di segnala anche la recente sentenza C. Stato 04/02/2019, n. 843 secondo la quale lo scrutinio complessivo va effettuato anche su opere (“estranee” alla domanda di accertamento di conformità) che sono state oggetto di una distinta e diversa domanda di condono, seppure avanzata in applicazione di normative diverse e ancor di più quando la domanda di condono sia stata respinta dall’Amministrazione, indipendentemente dalla ulteriore circostanza che tale diniego sia stato oggetto di contestazione in sede giudiziale.

Dalla redazione