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20/04/2020

Barriere architettoniche, installazione di ascensore esterno e limiti di distanza

L’installazione di un ascensore esterno all’edificio non necessita del permesso di costruire e non è soggetta ai limiti di distanza di cui all'art. 9, D.M. 1444/1968.

Nel caso di specie il ricorrente chiedeva l’annullamento di un provvedimento comunale che aveva negato la possibilità di avviare l’intervento di realizzazione di un ascensore esterno oggetto di una DIA.

Il TAR Lombardia Milano 31/03/2020, n. 580, ha affermato che l’installazione di un ascensore all’esterno di un condominio non richiede il permesso di costruire, trattandosi della realizzazione di un volume tecnico, necessaria per apportare un’innovazione allo stabile, e non di una costruzione strettamente intesa. Ne discende che tale opera non concorre alla creazione di volume o di superficie aventi rilievo in ambito edilizio, non generando un autonomo carico urbanistico.

Ciò posto, rientrando l’installazione di un ascensore fra le opere dirette ad eliminare le barriere architettoniche, la stessa non è soggetta ai limiti previsti dall’art. 9 del D.M. 1444/1968 e può essere realizzata anche in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, salvo l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli artt. 873 e 907 del Codice civile (tre metri) (art. 79 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380). A tale riguardo il TAR ha precisato che il superamento delle barriere architettoniche è finalizzato a rendere usufruibile l’immobile non soltanto da soggetti affetti da un handicap in senso proprio e oggetto di formale riconoscimento, ma può andare a beneficio anche di persone che per l’età avanzata o per condizioni personali possono avere delle difficoltà ad accedere all’immobile in questione (v. in tal senso anche C. Stato 14/01/2020, n. 355).

Infine è stato ritenuto che l’art. 77 del D.P.R. 380/2001, nell’imporre la realizzazione dell’ascensore in quei fabbricati con più di tre livelli fuori terra (comma 3, lett. d), non stabilisce un obbligo di costruzione all’interno o all’esterno della sagoma dell’edificio, lasciando alla libera valutazione degli interessati una tale scelta, purché la medesima sia rispettosa delle prescrizioni normative sulle distanze così come stabilito dal suddetto art. 79 del D.P.R. 380/2001.

Dalla redazione