Decreto Liquidità in G.U.: prorogata la sospensione dei termini processuali | Bollettino di Legislazione Tecnica
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10/04/2020

Decreto Liquidità in G.U.: prorogata la sospensione dei termini processuali

Il Decreto Liquidità, in vigore dal 09/04/2020, proroga al 11/05/2020 la sospensione dei termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare

L’art. 36 del D.L. 08/04/2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità), pubblicato nella G.U. del 08/04/2020, n. 94 ed in vigore dal 09/04/2020, ha disposto che il termine del 15/04/2020 previsto dall’art. 83, commi 1 e 2, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura italia) è prorogato al 11/05/2020.

Pertanto, si sensi dell’art. 83, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020, dal 09/03/2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 11/05/2020.

Inoltre, dal 09/03/2020 al 11/05/2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.
Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.
Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2, del D. Leg.vo 31/12/1992, n. 546.

Il Decreto Liquidità prevede inoltre che la proroga si applichi, in quanto compatibile, ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare, nonché allo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione, nei procedimenti di negoziazione assistita, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 09/03/2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 83, commi 20 e 21, del D.L. 18/2020).

La proroga non si applica invece ai procedimenti penali in cui la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, di cui all'articolo 304 del Codice di procedura penale, scade nei 6 mesi successivi all'11/05/2020.

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L’art. 36 del D.L. 23/2020 prevede inoltre che nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo (di cui al D. Leg.vo 02/07/2010, n. 104) sono ulteriormente sospesi, dal 16/04/2020 al 03/05/2020, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, del D. Leg.vo 02/07/2010, n. 104.

La proroga del termine al 11/05/2020, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, di cui all'articolo 85 del D.L. 18/2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dall’art. 85, comma 5, del D.L. 18/2020 è fissato al 12/05/2020.


 

Dalla redazione