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06/04/2020

Appalti pubblici: le offerte “tagliate” rimangono in gara se non superano la soglia

Il c.d. “taglio delle ali” non determina l’esclusione automatica dalla gara dei concorrenti che abbiano presentato offerte ricadenti nelle ali, che devono quindi ritenersi valide se non superano la soglia di anomalia.

Nel caso di specie si trattava di una gara alla quale doveva applicarsi il comma 2-bis dell’art. 97, D. Leg.vo 50/2016 - introdotto dal D.L. 32/2019 (c.d. D.L. Sblocca cantieri) - che disciplina le modalità di calcolo della soglia di anomalia nelle gare da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso con un numero di offerte inferiore a quindici.

Al riguardo il TAR Sicilia Catania 09/03/2020, n. 610, ha specificato che il c.d. “taglio delle ali” previsto da tale norma mira a porre rimedio al fenomeno delle offerte disancorate dai valori medi, presentate potenzialmente allo scopo di condizionare le medie; con tale meccanismo e per le dette finalità si “sterilizzano”, attraverso l’accantonamento, le proposte estreme, in vista e allo scopo dell’individuazione della soglia di anomalia. Le offerte rientranti nelle ali sono pertanto solo fittiziamente escluse e il loro taglio non può determinare la definitiva fuoriuscita dal novero di quelle valide per la gara.

Si tratta dunque di un taglio fittizio e non reale, utilizzato al solo fine di stabilire la soglia di anomalia. Detta operazione, essendo solo virtuale, comporta esclusivamente il temporaneo accantonamento delle offerte che presentano valori estremi, con la conseguenza che le stesse:
- non possono essere automaticamente escluse dalla gara per il solo fatto di rientrare nel taglio delle ali;
- devono ritenersi valide se non superano i valori della soglia individuata.

Del resto, hanno precisato i giudici, se la finalità ultima di tale complesso meccanismo è quella di contemperare l'interesse del concorrente a conseguire l'aggiudicazione, formulando un'offerta competitiva, con quella della Stazione appaltante ad aggiudicare al minor costo senza rinunciare a standard adeguati e al rispetto dei tempi e dei costi contrattuali, tale finalità verrebbe frustrata ove si procedesse ad una automatica esclusione delle offerte “estreme” sol perché tali, ove non vi sia prova della “anomalia” e in assenza di una espressa e chiara previsione legislativa in tal senso.

Al riguardo si segnala che la decisione del TAR in discorso si pone in linea con l’orientamento dell’ANAC espresso da ultimo nella Delibera del 26/02/2020, n. 207.

Dalla redazione