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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 03/12/2010, n. 205
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D. Leg.vo 03/12/2010, n. 205
- D. Leg.vo 07/07/2011, n. 121
- L. 24/02/2012, n. 14
- D.L. 24/01/2012, n. 1 (L. 24/03/2012, n. 27)
- D.L. 14/12/2018, n. 135 (L. 11/02/2019, n. 12)
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[Premessa] |
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Articolo 1 - (Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)L'articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “Articolo 177 - (Campo di applicazione e finalità) 1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della g |
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Articolo 2 - (Modifiche all'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) |
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Articolo 3 - (Responsabilità estesa del produttore)1. Dopo l'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente articolo: “Articolo 178-bis - (Responsabilità estesa del produttore) 1. Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato, possono essere adottati, previa consu |
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Articolo 4 - (Modifiche all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)1. L'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “Articolo 179 - (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti) 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro t |
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Articolo 5 - (Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: “certificazione ambientale,” sono inserite le seguenti: “utilizzo delle migliori tecniche disponibili,”; b) al comma 1, lette |
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Articolo 6 - (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo di rifiuti)1. Dopo l'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente: “Articolo 180-bis - (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti) 1. Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative possono consistere anche in: |
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Articolo 7 - (Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)1. L'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “Articolo 181 - (Riciclaggio e recupero dei rifiuti) 1. Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni stabiliscono i criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dall'articolo 205. Le autorità competenti realizz |
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Articolo 8 - (Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)1. All'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: “e di recuper |
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Articolo 9. - (Principi di autosufficienza e prossimità. Rifiuti organici)1. Dopo l'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti: “Articolo 182-bis - (Principi di autosufficienza e prossimità) 1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: |
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Articolo 10 - (Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)1. L'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “Articolo 183 - (Definizioni) 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; b) “rifiuto pericoloso”: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto; c) “oli usati”: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici; d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato; e) “autocompostaggio”: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto; f) “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti; g): “produttore del prodotto“: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti; h) “detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso; i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fin |
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Articolo 11 - (Modifiche all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)1. All'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, lettera a), dopo la parola: “agro-industriali” sono inserite le seguenti: “, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.”; |
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Articolo 12 - (Sottoprodotto e cessazione della qualifica di rifiuto)1. Dopo l'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono inseriti i seguenti: “Articolo 184-bis - (Sottoprodotto) 1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; |
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Articolo 13 - (Modifiche all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)1. L'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “Articolo 185 - (Esclusioni dall'ambito di applicazione) 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera; |
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Articolo 15 - (Modifiche all'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)1. L'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “Articolo 187 - (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) |
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Articolo 17 - (Modifiche all'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)1. L'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “Articolo 194 - (Spedizioni transfrontaliere) 1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui agli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 e dal decreto di cui al comma 4. 2. Sono fatti salvi, ai sensi degli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 gl |
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Articolo 18 - (Modifiche all'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)1. All'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), dopo la parola: “, rifiuti” sono soppresse le seguenti da: “nonché” a: “movimentazione”; b) al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: “b-bis): la definizione di linee guida, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208, 215 e 216; b-ter) la definizione di linee guida, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le attività di recupero energetico dei rifiuti;"; c) al comma 1, lettera h), le parole: “delle tipologie” sono soppresse; d) al comma 1, lettera i) le parole “materia prima secondaria” sono soppresse. |
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Articolo 19 - (Modifiche all'articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) |
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Articolo 20 - (Modifiche all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)1. L'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “Articolo 199 - (Piani regionali) 1. Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. Per l'approvazione dei piani regionali si applica la procedura di cui alla Parte II del presente decreto in materia di VAS. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate. 2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. 3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre: a) tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonché la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 205; b) i sistemi di raccolta dei r |
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Articolo 21 - (Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: In ogni ambito” sono sostituite dalle seguenti: “Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni ambito”; |
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Articolo 22 - (Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)1. All'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto, nonché il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della conferenza di servizi. La decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza”; b) al comma 4, lettera b), le parole: “con le esigenze ambientali e territoriali” sono sostituite dalle seguenti: “con quanto previsto dall'articolo 177, comma 4”; c) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni de |
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Articolo 23 - (Modifiche all'articolo 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)1. All'articolo 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: |
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Articolo 24 - (Modifiche all'articolo 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)1. All'articolo 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Articolo 25 - (Modifiche all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)1. All'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è così sostituito: “2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da diciannove membri effettivi di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e designati rispettivamente: a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di Presidente; b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di vice-Presidente; c) uno dal Ministro della salute; d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; f) uno dal Ministro dell'interno; g) tre dalle regioni; h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura; i) otto dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui due dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle imprese che effettuano attività di bonifica dei siti e di bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.”; b) il comma 4 è abrogato; c) i commi da 5 a 19 sono sostituiti dai seguenti: “5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti sen |
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Articolo 27 - (Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)1. L'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “Articolo 214 - (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate) 1. Le procedure semplificate di cui al presente capo devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 177, comma 4. 2. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attività che generano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni. 3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le procedure semplificate devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'u |
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Articolo 30 - (Modifiche all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)1. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: “, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa” sono soppresse; |
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Articolo 31 - (Oli usati e comunicazioni alla Commissione europea)1. Dopo l'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti articoli: “Articolo 216-bis - (Oli usati) 1. Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione dei rifiuti pericolosi, gli oli usati sono gestiti in base alla classificazione attribuita ad essi ai sensi e per gli effetti dell´articolo 184, nel rispetto delle disposizioni della parte IV del presente decreto e, in particolare, secondo l´ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1. 2. Fermo quanto previsto dall'articolo 187, il deposito temporaneo, la raccolta e il trasporto degli oli usati sono realizzati in modo da tenere costantemente separate, per quanto tecnicamente possibile, tipologie di oli usati da destinare, secondo l´ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. E’ fatto comunque divieto di miscellare gli oli minerali usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze. |
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Articolo 32 - (Modifiche all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)1. All'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le |
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Articolo 33 - (Modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)1. All'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 5 &eg |
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Articolo 35 - Articolo 36 |
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Articolo 37 - (Abrogazioni e modifiche di disposizioni concernenti comunicazioni in materia di rifiuti)1. Dopo l'articolo 264 sono inseriti i seguenti articoli: “Articolo 264-bis - (Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010) 1. All'Allegato “Articolazione del MUD” del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2010, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Articolo 39 - (Disposizioni transitorie e finali)1 - 2-quater. N7 3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 181-bis, 210 e 229 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché l'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. 4. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’articolo 49 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, è abrogato l’articolo 186. 5. Gli allegati B, C, D ed I alla Parte |
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ALLEGATO B - Operazioni di smaltimentoD1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica). D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli). D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali). D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.). |
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ALLEGATO C - Operazioni di recuperoR1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (3) R2 Rigenerazione/recupero di solventi R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) (4) R4 Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (5) R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi |
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ALLEGATO D - Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000. |
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IntroduzioneIl presente elenco armonizzato di rifiuti verrà rivisto periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed in particolare di quelle prodotte dall'attività di ricerca, e se necessario modificato in conformità dell'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi. Una sostanza o un oggetto è considerato un rifiuto solo se rientra nella definizione di cui all'articolo 3, punto 1 della direttiva 2008/98/CE. 1. Ai rifiuti inclusi nell'elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE, a condizione che non trovino applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 7 della direttiva 2008/98/CE. 2. I diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue: 3. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01. 3.1 Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto. 3.2. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16. 3.3. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al punto 3.1. 3.4. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 20. Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell'Allegato III della direttiva 2008/98/CE e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche: - punto di infiammabilità < o = 55 °C, - una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale > o = 0,1%, - una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale > o = 3%, - una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale > o = 25%, - una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > o = 1%, - una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > o = 5%, - una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale > o = 10%, - una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale > o = 20%, - una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > o = 0,1%, - una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione > o = 1%, - una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o = 0,5%, - una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione > o = 5%, - una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione > o = 0,1%, - una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione > o = 1%; Ai fini del presente Allegato per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per "metallo pesante" si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose. 5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I. 6. Uno Stato membro può considerare come pericolosi i rifiuti che, pur non figurando come tali nell'elenco dei rifiuti, presentano una o più caratteristiche fra quelle elencate nell'allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione. Esso li iscrive nella relazione di cui all'articolo 37, paragrafo 1, fornendole tutte le informazioni pertinenti. Alla luce delle notifiche ricevute, l'elenco è riesaminato per deciderne l'eventuale adeguamento. 7. Uno Stato membro può considerare come non pericoloso uno specifico rifiuto che nell'elenco è indicato come pericoloso se dispone di prove che dimostrano che esso non possiede nessuna delle caratteristiche elencate nell'allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione fornendole tutte le prove necessarie. Alla luce delle notifiche ricevute, l'elenco è riesaminato per deciderne l'eventuale adeguamento. 8. Come dichiarato in uno dei considerando della direttiva 99/45/CE, occorre riconoscere che le caratteristiche delle leghe sono tali che la determinazione precisa delle loro proprietà mediante i metodi convenzionali attualmente disponibili può risultare impossibile: le disposizioni di cui al punto 3.4 non trovano dunque applicazione per le leghe di metalli puri (ovvero non contaminati da sostanze pericolose). Ciò in attesa dei risultati di ulteriori attività che la Commissione e gli Stati membri si sono impegnati ad avviare per studiare uno specifico approccio di classificazione delle leghe. I rifiuti specificamente menzionati nel presente elenco continuano ad essere classificati come in esso indicato. 9. Indice Capitoli dell'elenco 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici 07 Rifiuti dei processi chimici organici 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa 09 Rifiuti dell'industria fotografica 10 Rifiuti provenienti da processi termici 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa 12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12) 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08) 15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) 18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico) 19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali 01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi 01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi 01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi 01 03 04 * sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso 01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose 01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05 01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi 01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi 01 04 07 * rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi 01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 01 04 09 scarti di sabbia e argilla 01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11 01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione 01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci 01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli 01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose 01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti 02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca 02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 02 01 02 scarti di tessuti animali 02 01 03 scarti di tessuti vegetali 02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito 02 01 07 rifiuti della silvicoltura 02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose 02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 02 01 10 rifiuti metallici 02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 02 02 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale 02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 02 02 02 scarti di tessuti animali 02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffé, té e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa 02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti 02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti 02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero 02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole 02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica 02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia 02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione 02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti 02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffé, té e cacao) 02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima 02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche 02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili 03 01 01 scarti di corteccia e sughero 03 01 04 * segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno 03 02 01 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non Alogenati 03 02 02 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati 03 02 03 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici 03 02 04 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici 03 02 05 * altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose 03 02 99 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti 03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone 03 03 01 scarti di corteccia e legno 03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) 03 03 05 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta 03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati 03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio 03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica 03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10 03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile 04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce 04 01 01 carniccio e frammenti di calce 04 01 02 rifiuti di calcinazione 04 01 03 * bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida 04 01 04 liquido di concia contenente cromo 04 01 05 liquido di concia non contenente cromo 04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo 04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo 04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo 04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura 04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 04 02 rifiuti dell'industria tessile 04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) 04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera) 04 02 14 * rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14 04 02 16 * tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose 04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16 04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19 04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze 04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate 04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone 05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio 05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione 05 01 03 * morchie depositate sul fondo dei serbatoi 05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione 05 01 05 * perdite di olio 05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature 05 01 07 * catrami acidi 05 01 08 * altri catrami 05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09 05 01 11 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi 05 01 12 * acidi contenenti oli 05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie 05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 05 01 15 * filtri di argilla esauriti 05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti d |
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ALLEGATO I Caratteristiche di pericolo per i rifiutiH1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene; H2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica; H3-A «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati: - liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21° C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o - che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o - solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o - gassosi che si infiamman |
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ALLEGATO L - Esempi di misure di prevenzione dei rifiutiMisure che possono incidere sulle condizioni generali relative alla produzione di rifiuti 1. Ricorso a misure di pianificazione o ad altri strumenti economici che promuovono l'uso efficiente delle risorse. 2. Promozione di attività di ricerca e sviluppo finalizzate a realizzare prodotti e tecnologie più puliti e capaci di generare meno rifiuti; diffusione e utilizzo dei risultati di tali attività. 3. Elaborazione di indicatori efficaci e significativi delle pressioni ambientali associate alla produzione di rifiuti volti a contribuire alla prevenzione della produzione di rifiuti a tutti i livelli, dalla comparazione di prodotti a livello comunitario attraverso interventi delle autorità locali fino a misure nazionali. Misure che possono incidere sulla fase di progettazione e produzione e di distribuzione 4. Promozione della progettazione ecologica (cioé |
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