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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Interno 03/09/2021
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Premessa
IL MINISTRO DELL’INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante «Disposizioni urgenti concernenti l’incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l’impiego del personale nei servizi d’istituto», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609»; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; |
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Art. 2. - Valutazione dei rischi di incendio1. La valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del risc |
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Art. 3. - Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applic |
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Art. 4. - Disposizioni transitorie e finali1. Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’adeguamento alle disposizioni di cui al presente decreto v |
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Art. 5. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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Allegato I - Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio (art. 3, comma 2)1. Campo di applicazione 1. Il presente allegato stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio. 2. Ai fini dell’applicazione del presente allegato, sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi: a) con affollamento complessivo £ 100 occupanti;
Nota Per attività non soggette si intendono quelle attività non ricomprese nell’elenco dell’Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.
Nota Per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività.
b) con superficie lorda complessiva £ 1000 m2; c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m; d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
Nota Generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende qf > 900 MJ/m2.
e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
2. Termini e definizioni 1. I termini, le definizioni e i simboli grafici utilizzati nel presente allegato sono quelli del capitolo G.1 del decreto ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche.
3. Valutazione del rischio di incendio 1. Deve essere effettuata la valutazione del rischio d’incendio in relazione alla complessità del luogo di lavoro.
Nota La valutazione del rischio d’incendio rappresenta un’analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata all’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti. Tale analisi consente di implementare e, se necessario, integrare le soluzioni progettuali previste nel presente allegato.
2. La valutazione del rischio di incendio deve ricomprendere almeno i seguenti elementi: a) individuazione dei pericoli d’incendio;
Nota Ad esempio, si valutano: sorgenti d’innesco, materiali combustibili o infiammabili, carico di incendio, interazione inneschi-combustibili, quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose, lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, possibile formazione di atmosfere esplosive, …
b) descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
Nota Si indicano ad esempio: condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, distanziamenti, separazioni, isolamento, caratteristiche degli edifici, tipologia edilizia, complessità geometrica, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento di fumi e di calore, …
c) determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio; d) individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio; e) valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti; f) individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.
Nota Identificati i pericoli di incendio, è necessario valutare se gli stessi possano es |
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