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24/02/2020

IVA agevolata su acquisto di beni finiti destinati a costruzioni e ristrutturazioni

L’emanazione di un Interpello dell’Agenzia delle entrate fornisce l’occasione per riepilogare la disciplina dell’IVA sull’acquisto di beni finiti destinati a costruzioni per le quali si prevedono aliquote agevolate quali fabbricati “Tupini”, fabbricati rurali e opere di urbanizzazione.

L’IVA AGEVOLATA SULLE FORNITURE DI BENI FINITI - Per le forniture di “beni finiti” destinati alla realizzazione di nuove costruzioni o interventi di recupero del patrimonio edilizio, il D.P.R. 633/1972 contempla alcune fattispecie in cui si applicano aliquote IVA agevolate, ridotte rispetto all’aliquota ordinaria.
Si tratta in particolare delle fattispecie elencate di seguito, relative peraltro a forniture destinate all’esecuzione delle medesime opere (nuove costruzioni o interventi di recupero) per le quali sono previste aliquote agevolate:
- costruzione di fabbricati o porzioni di fabbricati c.d. “Tupini”, di cui all’art. 13 della L. 02/07/1949, n. 408 (aliquota 4%);
- costruzione, anche in economia, di fabbricati rurali destinati ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni (aliquota 4%);
- costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso, impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia, di impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica, impianti di depurazione (aliquota 10%);
- costruzione di edifici di cui all’art. 1 della L. 19/07/1961, n. 659, assimilati ai fabbricati c.d. “Tupini” (aliquota 10%);
- interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica (aliquota 10%).

INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI BENI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE - Quanto alla individuazione dei beni oggetto di agevolazione, la norma fa riferimento a “beni, escluse le materie prime e semilavorate”.
Si intendono come tali - secondo quanto chiarito nella Circolare 17/04/1981, n. 14, ed in seguito ribadito dalla Circolare 02/03/1994, n. 1 - tutti i beni necessari alla costruzione di immobili o alla loro ristrutturazione che singolarmente non perdono la loro individualità e devono essere suscettibili, anche in astratto, di ripetute utilizzazioni. I beni in questione inoltre non devono qualificarsi come meri elementi ornamentali (Risoluzione 30/01/1988, n. 460624).
Secondo quanto chiarito dalla Circolare 02/03/1994, n. 1, l’aliquota IVA ridotta è estensibile anche alle relative prestazioni di posa in opera da parte del soggetto cedente, che si configurino come operazioni accessorie nei sensi indicati dall’art. 12 del D.P.R. 633/1972.

CASI PRATICI - Rientrano pertanto nella nozione di “beni finiti”, e sono suscettibili di applicazione dell’aliquota agevolata - secondo quanto indicato dall’Interpello 21/02/2020, n. 71, beni quali ringhiere, parapetti, balconi, recinzioni e tettoie. Analogamente:
- serramenti, radiatori, sanitari, caldaie, termosifoni, quadri elettrici, apparecchi per illuminazione, pavimenti e rivestimenti, ecc.;
- infissi, sanitari, prodotti per impianti idrici, elettrici, a gas, ecc. (Circolare 02/03/1994, n. 1);
- porte, ascensori, lavandini ecc. (Risoluzione 18/10/1982, n. 353485);
- caminetti (Risoluzione 18/10/1982, n. 353485);
- scale a chiocciola, a giorno o retrattili, in legno o altri materiali (Risoluzione 09/03/1996, n. 39);
- traverse e rotaie per linee ferroviarie (Risoluzione 30/03/1998, n. 22);

Si rinvia per maggiori dettagli, comprensivi di modelli per la richiesta delle aliquote agevolate alle ditte fornitrici, a Trattamento IVA lavori di costruzione e recupero di edifici, opere e impianti.

Dalla redazione