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Circ. Min. Finanze 02/03/1994, n. 1

Disciplina dell'edilizia ai fini delle Imposte Indirette e dell'IVA.
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Premessa

Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, Rreca agevolazioni tributarie ai fini dell'imposta di registro, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, nonché delle imposte ipotecaria e catastale concernenti gli acquisti delle unità immobiliari non di lusso adibite ad abitazione dell'acquirente.

Il successivo D.L. 20 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243, Rcontiene, all'ar

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Capitolo I - Disciplina ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e invim
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1. Generalità

La disciplina agevolativa, in presenza dei requisiti richiesti, si rende applicabile agli atti di trasferimento a titolo oneroso della proprietà, traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento di case di abitazione non di lusso, previsti all'art. 1 della tariffa, parte prima, alleg

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2. Requisiti richiesti

In riferimento ai requisiti indicati in premessa si precisa quanto segue:

a) oggetto di trasferimento: il trasferimento deve avere oggetto una casa di abitazione non avente le caratteristiche di lusso. I criteri per stabilire se un'abitazione possa essere classificata di lusso vanno individuati, per espressa previsione normativa, nelle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969; in riferimento al requisito in esame nulla risulta, pertanto, variato nell'evoluzione normativa che si é succeduta nel tempo fin dall'entrata in vigore della L. 22 aprile 1982, n. 168;

b) Ubicazione dell'immobile: l'immobile deve risultare ubicato nel comune di residenza dell'acquirente o, se diverso, in quello in cui lo stesso svolge la propria attività, ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede l'impresa da cui dipende, ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, deve essere acquistato come prima casa sul territorio italiano.

In riferimento all'ubicazione dell'immobile acquistato nel comune di residenza dell'acquirente e, in particolare

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3. Dichiarazione di voler adibire l'immobile a propria abitazione. Evoluzione normativa

Il D.L. 22 maggio 1993, n. 155, ha modificato la previsione normativa relativa alle agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" e l'ha trasferita nei provvedimenti legislativi disciplinanti i singoli tributi; in particolare, per quanto attiene all'imposta di registro, detto provvedimento ha modificato l'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al citato D.P.R. n. 131/1986, e ha inserito la previsione dell'aliquota del 4% per i trasferimenti di case di abitazione non di lusso regolando, nella nota II-bis allo stesso articolo, le

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4. Casi particolari

Corre l'obbligo di precisare quale sia il trattamento tributario per fattispecie ricorrenti per le quali alcune perplessità potrebbero sorgere nell'applicazione della norma agevolativa.

1) Qualora l'acquirente possieda un immobile idoneo ad abitazione dato in locazione, non potrà fruire delle agevolazioni. Il contratto di locazione, infatti, non comporta la perdita del possesso dell'unità immobiliare, in quanto il locatario ha la mera detenzione dell'unità medesima.

La diversità di orientamento che si assume in proposito, rispetto alle pregresse direttive emanate con la circolare del 2 giugno 1982, n. 29, é dettata dalla considerazione che l'attuale normativa non richiede più la dichiarazione d'intento di adibire l'immobile a propria abitazione, ma prevede, come requisito soggettivo, la non possidenza d

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5. Disciplina agevolata delle imposte ipotecaria, catastale e dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili

Per quanto riguarda l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale, nel caso in cui ricorrano i presupposti per la concessione delle agevolazioni, giova ricordare che l'ammontare del tributo resta determinato nella misura fissa di lire centocinquantamila, per quanto attiene l'imposta catastale (art. 16, comma 2, lettera a) del D.L. 28 maggio 1993, n. 155, convertito dall

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6. Decadenza dai benefici tributari

Gli uffici del registro provvederanno al recupero delle minori imposte versate, all'irrogazione della soprattassa del 30% sulla differenza delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e all'applicazione degli interessi di mora previsti dall'art. 55, comma 4, del citato D.P.R. n. 131 del 1986, nel caso in cui, per gli immobili acquistati con i predetti benefici, venga constatato il venire meno o la inesistenza

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Capitolo II - Disciplina dell'edilizia ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
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1. Cessioni di case di abitazione e di immobili a uso prevalentemente abitativo

Per quanto concerne l'Iva, l'agevolazione relativa all'acquisto della cosiddetta "prima casa" é prevista al comma 4 dell'art. 16 del citato D.L. n. 155 del 1993 che ha riformulato il punto n. 21) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La nuova formulazione del predetto n. 21) comporta l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4% alle cessioni di case di abitazione qualificate non di lusso secondo i criteri di cui al già citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, ancorché non ultimate, ma a condizione che ne permanga l'originaria destinazione, ove ricorrano le ricordate condizioni soggettive richieste dalla normativa in tema di imposta di registro per l'applicazione dei benefici relativi alla prima casa.

Anche ai fini dell'Iva é previsto, a norma dell'art. 16, comma 1, lettera b), che l'acquirente per fruire dell'agevolazione debba dichiarare, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione. La dichiarazione deve essere resa nell'atto di acquisto dell'immobile.

Tuttavia, in considerazione dell'eventualità, frequente nella pratica, che, anteriormente alla stipula dell'atto di acquisto, vengano versati acconti del prezzo pattuito, il legislatore ha previsto che la dichiarazione da parte dell'acquirente di non essere in possesso, al momento della stipula dell'atto definitivo di acquisto, di altro fabbricato, o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione, possa essere resa, oltre che nello stesso atto di acquisto anche in sede di contratto preliminare concluso ai sensi dell'art. 1351 del codice civile. Ciò al fine di poter fruire dell'aliquota agevolata in relazione agli acconti corrisposti anteriormente alla stipulazione dell'atto di acquisto. Resta inteso che la dichiarazione eventualmente resa nell'atto preliminare deve essere comunque ripetuta nell'atto definitivo.

Qualora la dichiarazione in discorso non venga resa nel contratto preliminare, ma esclusivamente nell'atto di acquisto, le fatture relative agli acconti, già emesse con aliquota del 9% - applicabile, come verrà successivamente chiarito, alle cessioni di case di abitazione non di lusso diverse dalla prima casa - potranno essere rettificate, ai sensi dell'art. 26 del citato D.P.R. n. 633 del 1972, onde consentire l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4% sull'intero corrispettivo della cessione.

Analogamente a quanto previsto in relazio

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2. Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di immobili ad uso abitativo

Le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati ad uso abitativo di tipo economico fino al 31 dicembre 1993, erano disciplinate, ai fini dell'aliquota Iva applicabile, dall'art. 16, comma 4, del D.L. n. 155/1993, il quale aveva riformulato il numero 39) della Tabella A, parte seconda. La disposizione introdotta dal predetto art. 16 stabiliva l'applicabilità dell'aliquota Iva del 4% alle sole prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'art. 13 della L. n. 408/1949, ed alla costruzione di edifici rurali, nonché alla realizzazione di alcuni interventi di recupero, dei quali si dirà di seguito.

Il comma 5 del medesimo art. 16 aggiungeva alla parte terza della Tabella A il numero 127-quaterdecies, al fine di rendere soggette alla maggiore aliquota del 9% le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127-undecies, ovverosia di abitazioni diverse dalla prima casa.

Tra le norme contenute nei numeri 39) della parte seconda e 127-quaterdecies della parte terza della Tabella A sussisteva, ad avviso della scrivente un rapporto di specialità, nel senso che la disposizione recata dal n. 39) si rendeva applicabile tutte le volte che non ricorressero le fattispecie disciplinate dalla norma contenuta nel n. 127-quaterdecies. Invero, quest'ultima disposizione, atteso l'espresso richiamo al precedente n. 127-undecies, non poteva che riferirsi a fattispecie applicabili a committenti persone fisiche. Solo vertendosi in questa ipotesi si giustificava il riferim

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3. Cessioni e prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto, relative alle opere di urbanizzazione e assimilate

La disciplina in materia di aliquota Iva applicabile alle opere di urbanizzazione e agli impianti assimilati é desumibile dall'art. 36 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427.

In particolare, l'art. 36, comma 3, lettera c), del citato decreto-legge ha stabilito, mediante l'introduzione del punto 127-quinquies nella Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, l'assoggettamento all'aliquota del 9% per le cessioni di:

- opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865;

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4. Cessioni e prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, relative agli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso

L'art. 36 del richiamato D.L. n. 331/1993 ha modificato anche il trattamento Iva applicabile alle cessioni, nonché agli appalti per la costruzione degli edifici che, ai sensi dell'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, sono assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della ripetuta L. n. 408/1949, elevando la relativa aliquota dal 4% al 9%.

Tali edifici, indicati con elencazione non tassativa nell'art. 2, comma 2, del D.L. 21 giugno 1938, n. 1094, convertito nella L. 5 gennaio 1939, n. 35, consistono in scuole, caserme, ospedali, case di cura, ricoveri, colonie climatiche, collegi, educandati, asili infantili, orfanotrofi e simili.

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5. Prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio

Le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi a oggetto il recupero del patrimonio edilizio, anche a seguito delle modifiche legislative introdotte dalla normativa in esame, continuano ad avere nel nostro ordinamento un trattamento fiscale agevolato, seppure in un ambito oggettivo più ristretto rispetto alla normativa previgente.

In una prima fase l'art. 16, comma 4, del D.L. n. 155/1993 aveva elevato al 9% l'aliquota applicabile alle prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero di cui all'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di manutenzione ordinaria previsti dalla lettera a) dello stesso articolo. La leg

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6. Cessioni di immobili sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero

L'art. 36, comma 2, del ripetuto D.L. n. 331/1993, aveva riformulato il numero 25 della Tabella A, parte seconda, nel senso di assoggettare all'aliquota del 4% le cessioni di fabbricati o porzioni di essi, che avessero formato oggetto degli interventi di recupero di cui all'art. 31, lettere c), d) ed e) della L. 5 agosto 1978, n. 457, purché dette cessioni fossero effettuate dalle imprese che avevano realizzato gli interventi.

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7. Materie prime e semilavorate

Per quanto concerne le materie prime e semilavorate per l'edilizia, l'art. 36, comma 4, n. 15), del D.L. n. 331/1993 aveva elevato dal 9% al 12% l'aliquota Iva applicabile alle relative cessioni, riproponendo la stessa elencazione già contenuta nel n. 116) della Tabella A, parte terza,

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8. Beni finiti

Il regime di aliquota applicabile ai beni finiti, diversi quindi dalle predette materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione delle costruzioni, é desumibile dalla lettura congiunta dell'art. 16 del D.L. n. 155 del 1993 e all'art. 36 del D.L. n. 331 del 1993. In particolare ai sensi del punto n. 24) della Tabella A, parte seconda, nel testo risultante a seguito delle ulteriori modificazioni apportate dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, l'aliquota del 4 per cento é applicabile ai beni in questione forniti per la costruzione, anche in economia, di fabbricati di tipo economico aventi la caratteristiche richieste dalla più volte richiamata L. n. 408 del 1949 e successive modifiche ed integrazioni (compresi, quindi, i rapporti proporzionali ivi previsti), nonché delle costruzioni rurali.

Resta quindi immutata l'aliquota Iva applicabile alla cessione di beni finiti utilizzati per la realizzazione di immobili di edilizia abitativa di tipo economico, anche nelle ipotesi in cui le cessioni di tali immobili, o delle relative porzioni, non siano poi soggette alla medesima aliquota del 4 per cento.

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