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Delib. AEEGIS 23/07/2008, n. 99

Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive - TICA).
Con le modifiche introdotte da:
- Delib. Aut. En. El. Gas 11/12/2008, n. ARG/elt 179/08
- Delib. Aut. En. El. Gas 23/12/2008, n. ARG/elt 205/08
- Delib. Aut. En. El. Gas 21/09/2009, n. ARG/elt 130/09
- Delib. Aut. En. El. Gas 04/08/2010, n. ARG/elt 125/10
- Delib. Aut. En. El. Gas 28/04/2011, n. ARG/elt 51/11
- Delib. Aut. En. El. Gas 27/10/2011, n. ARG/elt 148/11
- Delib. Aut. En. El. Gas 22/12/2011, n. ARG/elt 187/11
- Delib. Aut. En. El. Gas 28/05/2012, n. 226/2012/R/eel
- Delib. Aut. En. El. Gas 26/07/2012, n. 328/2012/R/eel
- Delib. Aut. En. El. Gas 12/12/2013, n. 578/2013/R/eel
- Delib. Aut. En. El. Gas 20/11/2014, n. 574/2014/R/eel
- Delib. Aut. En. El. Gas 30/07/2015, n. 400/2015/R/eel
- Delib. Aut. En. El. Gas 20/11/2015, n. 558/2015/R/eel
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[Premessa]



L’Autorità per l’energia elettrica e il gas


Nella riunione del 23 luglio 2008

Visti:

— la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 96/92/CE;

— la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 (di seguito: direttiva 2001/77/CE);

— la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

— il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

— il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);

— il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;

— la legge 23 agosto 2004, n. 239;

— la legge 29 novembre 2007, n. 222/07;

— la legge 24 dicembre 2007, n. 244/07 (di seguito: legge n. 244/07);

— il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l’unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);

— il decreto del Ministro delle Attività Produttive 21 ottobre 2005, recante “Modalità e criteri per il rilascio dell’esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati” (di seguito: decreto 21 ottobre 2005);

— il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007, recante “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”;

— il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 aprile 2008, recante “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici”;

— gli articoli 1224 e 1382 del Codice Civile;

— la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 29 luglio 2004, n. 136/04 (di seguito: deliberazione n. 136/04);

— l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito: deliberazione n. 250/04);

— l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 281/05);

— la deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione n. 111/06);

— la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2007, n. 40/07 (di seguito: deliberazione n. 40/07);

— l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07 (di seguito: deliberazione n. 88/07);

— l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 89/07 (di seguito: deliberazione n. 89/07);

— l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07;

— la deliberazione dell’Autorità 22 novembre 2007, n. 290/07;

— la deliberazione dell’autorità 11 dicembre 2007, n. 312/07;

— il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, allegato alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: TIT);

— la deliberazione dell’Autorità 18 marzo 2008, n. ARG/ELT 33/08 (di seguito: deliberazione n. 33/08);

— la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2008, n. VIS 8/08;

— il documento per la consultazione 31 luglio 2007, atto n. 30/07, recante “Attuazione del decreto legislativo n. 20/07 in materia di cogenerazione ad alto rendimento” N14;

— il documento per la consultazione 1 agosto 2007, atto n. 32/07, recante “Testo unico delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione” (di seguito: documento per la consultazione 1 agosto 2007);

— il documento per la consultazione 28 febbraio 2008 recante “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica. - Orientamenti ulteriori rispetto al documento per la consultazione 1 agosto 2007, Atto n. 32/2007” (di seguito: documento per la consultazione 28 febbraio 2008);

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PARTE I - PARTE GENERALE

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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Articolo 1 - Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all’Allegato A alla deliberazione n. 111/06 le definizioni di cui al Testo Integrato Trasporto, “le definizioni di cui al Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC),” N37 oltre alle seguenti:

a) accettazione del preventivo per la connessione è l’accettazione, da parte del richiedente, delle condizioni esposte nel preventivo per la connessione;

b) area critica è un’area individuata sulla base dei requisiti di cui al comma 4.2, lettere b1) e c), ovvero al comma 39.1;

c) codice di rintracciabilità è il codice comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;

d) connessione è il collegamento ad una rete di un impianto elettrico per il quale sussiste la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima; N2

e) data di accettazione del preventivo per la connessione è la data di invio del documento relativo all’accettazione del preventivo per la connessione;

f) data di completamento dei lavori sul punto di connessione è la data di ricevimento della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, completa di tutti gli allegati previsti;

g) data di completamento della connessione è la data di invio del documento relativo al completamento della realizzazione della connessione; N2 N15

h) data di completamento dell’impianto è la data di invio della comunicazione del completamento della realizzazione dell’impianto di produzione;

i) data di invio di una comunicazione è:

- per le comunicazioni scritte, la data risultante dalla ricevuta del fax, ovvero dalla ricevuta o timbro postale di invio;

- per le comunicazioni trasmesse tramite portale informatico, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo comprovata da apposita ricevuta rilasciata all’atto dell’inserimento;

- per le comunicazioni trasmesse tramite posta elettronica certificata, la data di invio della comunicazione;

- per le comunicazioni presentate presso uffici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;

j) data di messa a disposizione del preventivo per la connessione è la data di invio del documento relativo al preventivo per la connessione;

k) data di ricevimento di una comunicazione è:

- per le comunicazioni trasmesse tramite fax, il giorno risultante dalla ricevuta del fax;

- per le comunicazioni trasmesse tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il giorno lavorativo successivo a quello risultante dall’avviso di ricevimento della raccomandata;

- per le comunicazioni trasmesse tramite portale informatico, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo comprovata da apposita ricevuta rilasciata all’atto dell’inserimento;

- per le comunicazioni trasmesse tramite posta elettronica certificata, la data di invio della comunicazione;

- per le comunicazioni presentate presso uffici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;

l) GAUDÌ è il sistema di Gestione dell’Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica predisposto da Terna, in ottemperanza all’articolo 9, comma 9.3, lettera c), della deliberazione ARG/elt 205/08 e alla deliberazione ARG/elt 124/10;

m) gestore di rete è il soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di trasmissione della rete elettrica;

n) giorno lavorativo è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;

o) impianto di produzione è l’insieme delle apparecchiature destinate alla conversione dell’energia fornita da una qualsiasi fonte di energia primaria in energia elettrica. Esso comprende l’edificio o gli edifici relativi a detto complesso di attività e l’insieme, funzionalmente interconnesso:

- delle opere e dei macchinari che consentono la produzione di energia elettrica e

- dei gruppi di generazione dell’energia elettrica, dei servizi ausiliari di impianto e dei trasfo

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Articolo 2 - Ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento definisce le modalità procedurali e le condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione. Le condizioni tecniche per la connessione sono definite:

a) dalla Norma tecnica CEI 0-21 nel caso di connessioni alle reti di distribuzione con livello di tensione fino a 1 kV; N17

b) dal

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TITOLO II - CONDIZIONI PROCEDURALI GENERALI
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Articolo 3 - Modalità e condizioni contrattuali per l’erogazione del servizio di connessione (MCC)

3.1 I gestori di reti pubblicano, sui propri siti internet, le MCC per l’erogazione del servizio di connessione. Le MCC sono predisposte conformemente al presente provvedimento e, in particolare, a quanto indicato al comma 3.2. Terna e le imprese distributrici con più di 100.000 clienti trasmettono all’Autorità le modalità e le condizioni contrattuali per l’erogazione del servizio di connessione. I medesimi gestori danno evidenza all’Autorità di ogni modifica eventualmente apportata a seguito della prima pubblicazione.

3.2 Le MCC di cui al comma 3.1 devono prevedere:

a) le modalità per la presentazione della richiesta di connessione, ivi inclusa la specificazione della documentazione richiesta, e per il pagamento del corrispettivo per l’ottenimento del preventivo. I gestori di rete elaborano altresì un modello standard che tenga conto di quanto previsto nella Parte II;

b) le modalità e i tempi di risposta del gestore di rete, con particolare riferimento alla presentazione del preventivo e della STMD, ove prevista;

c) i termini di validità della soluzione proposta dal gestore di rete, decorsi i quali, in assenza di accettazione da parte del richiedente, la richiesta di connessione deve intendersi decaduta;

d) le modalità per la scelta della soluzione per la connessione da parte del richiedente e per l’esercizio delle opzioni consentite dal presente provvedimento in materia di gestione dell’iter autorizzativo e di realizzazione in proprio della connessione;

e) le modalità e i tempi in base ai quali il gestore di rete, per le azioni di propria competenza, realizza gli impianti di rete per la connessione;

f) le soluzioni tecniche convenzionali adottate dal gestore di rete interessato per la realizzazione della connessione alla rete degli impianti elettrici, unitamente all’indicazione di valori unitari di riferimento atti all’individuazione dei costi medi corrispondenti alla realizzazione di ciascuna soluzione tecnica convenzionale;

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Articolo 4 - Strumenti finalizzati a migliorare la trasparenza delle connessioni

4.1 Terna e le imprese distributrici con almeno 100.000 clienti, entro il 31 dicembre 2011, predispongono un portale informatico finalizzato alla gestione dell’iter di connessione. Tale portale è uno strumento complementare a quello implementato da Terna ai fini del GAUDÌ, secondo i criteri previsti dall’articolo 9, comma 9.3, lettera c), della deliberazione ARG/elt 205/08 e della deliberazione ARG/elt 124/10, e viene utilizzato per lo scambio delle informazioni necessarie per la gestione dell’iter di connessione. Terna e le imprese distributrici, al fine di ottimizzare le comunicazioni, possono prevedere che tutte le informazioni necessarie per la gestione dell’iter di connessione vengano scambiate unicamente per il tramite del portale informatico, dando un opportuno preavviso ai richiedenti e prevedendo un periodo transitorio di almeno 6 (sei) mesi dalla data di implementazione del portale medesimo.

4.2 Terna e le imprese distributrici che dispongono almeno di una cabina primaria, entro il 30 giugno 2011, definiscono e pubblicano sui propri siti internet degli atlanti relativi alle reti in alta e altissima tensione e alle cabine primarie AT/MT per fornire indicazioni qualitative aggiornate, in relazione alle disponibilità di capacità di rete. In particolare:

a) nel caso di rete in altissima tensione, Terna propone all’Autorità, per verifica e approv

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Articolo 5 - Codice identificativo del punto di connessione

5.1 Ai soli ed esclusivi fini di identificare il punto di connessione con il corredo

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PARTE II - RICHIESTE DI CONNESSIONE
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Articolo 6 - Richieste di connessione per impianti diversi dagli impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015

N52

6.1 Le richieste di nuove connessioni:

a) riguardanti una potenza in immissione richiesta inferiore a 10.000 kW, devono essere presentate dal richiedente all’impresa distributrice competente nell’ambito territoriale;

b) riguardanti una potenza in immissione richiesta superiore o uguale a 10.000 kW, devono essere presentate dal richiedente a Terna. N6

6.2 Le richieste di adeguamento di una connessione esistente devono essere presentate dal richiedente:

a) a Terna nel caso in cui l’impianto di produzione e/o di consumo esistente sia già connesso alla rete di trasmissione;

b) all’impresa distributrice competente per ambito territoriale nel caso in cui l’impianto di produzione e/o di consumo esistente sia già connesso alla rete di distribuzione.

Qualora il richiedente non coincida con il titolare del punto di connessione esistente, il medesimo richiedente deve disporre di un mandato rilasciato dal soggetto titolare del predetto punto di connessione. N6

6.3 Le richieste di cui ai commi 6.1 o 6.2 devono recare:

a) i dati identificativi del richiedente;

b) il valore della potenza in immissione richiesta al termine del processo di connessione, espressa in kW;

c) la potenza nominale dell’impianto di produzione a cui si riferisce la richiesta di connessione, ovvero il valore dell’aumento di potenza dell’impianto di generazione elettrica installato;

d) in caso di richiesta di adeguamento di una connessione esistente, i dati identificativi del punto di connessione esistente, unitamente alla potenza già disponibile in immissione e alla potenza già disponibile in prelievo;

e

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Articolo 6bis - Richieste di connessione per impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015

N53

6bis.1 Le richieste di connessione nel caso di un impianto

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PARTE III - CONDIZIONI PER LA CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI IN BASSA E MEDIA TENSIONE
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TITOLO I - CONDIZIONI PROCEDURALI PER GLI IMPIANTI DIVERSI DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI EX DECRETO MINISTERIALE 19 MAGGIO 2015

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Articolo 7 - Preventivo e procedure per la connessione

7.1 Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è pari al massimo a:

a) 20 (venti) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste fino a 100 kW;

b) 45 (quarantacinque) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 1.000 kW;

c) 60 (sessanta) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW.

Qualora sia necessaria l’effettuazione di un sopralluogo e il richiedente richieda che l’appuntamento fissato dal gestore di rete sia rimandato, il tempo intercorrente tra la data proposta dal gestore di rete e la data effettiva del sopralluogo non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione.

Nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l’adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione, il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione a disposizione del gestore di rete è incrementato di 15 (quindici) giorni lavorativi qualora il medesimo ne dia comunicazione al richiedente entro le tempistiche di cui alle lettere a), b) o c). Nei casi in cui viene attivato il coordinamento tra gestori di rete, si applica quanto previsto dalla Parte V, Titolo II, anziché il presente comma.

Qualora le richieste di cui ai commi 6.1 o 6.2 non siano corredate da tutte le informazioni come definite nel presente provvedimento, il gestore di rete ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente. N62

7.2 Il preventivo per la connessione deve avere validità pari a 45 (quarantacinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del medesimo richiedente, del preventivo. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo potrà essere successivamente preteso dal gestore di rete nei confronti del richiedente per l’esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo, fatti salvi gli adeguamenti del corrispettivo di connessione a seguito di eventuali modifiche della soluzione per la connessione derivanti dalla procedura autorizzativa.

7.3 A seguito della richiesta di cui ai commi 6.1 o 6.2, il gestore di rete esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l’impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta e trasmette al richiedente un preventivo per la connessione recante:

a) la tipologia di lavoro corrispondente alla realizzazione della connessione, distinguendo tra lavori semplici e lavori complessi, come definiti al comma 1.1, lettere t) ed u);

b) la STMG per la connessione definita secondo i criteri di cui al comma 3.2, lettera f) e di cui all’articolo 8;

c) le opere strettamente necessarie “alla connessione: cioè le opere strettamente necessarie” N55 alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione “, nonché le altre opere di competenza del richiedente strettamente necessarie ai fini della corretta installazione delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica prodotta;” N37

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Articolo 8 - Soluzione tecnica minima generale (STMG)

8.1 La STMG per la connessione non prevede la presenza della parte di impianto di utenza per la connessione compresa tra il confine di proprietà dell’utente a cui è asservita la connessione e il punto di connessione, a meno di accordi tra gestore di rete e richiedente. La predetta condizione non vale per la connessione di impianti separati con tratti di mare dalla terraferma.

8.2 La STMG comprende:

a) la descrizione dell’impianto di rete per la connessione corrispondente ad una delle soluzioni tecniche convenzionali di cui al comma 3.2, lettera f);

b) l’individuazione, tra gli impianti di rete per la connessione, delle parti che possono essere progettate e realizzate a cura del richiedente;

c) la descrizione degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;

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Articolo 9 - Coordinamento delle attività ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni

9.1 Ai fini dell’autorizzazione dell’impianto di rete per la connessione:

a) le disposizioni riportate ai commi da 9.2 a 9.3 si applicano nel caso in cui il richiedente si avvalga del procedimento unico previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03;

b) le disposizioni riportate ai commi da 9.4 a 9.9 e al comma 9.12 si applicano nei casi di procedimenti autorizzativi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a);

c) le disposizioni riportate nei commi 9.10, 9.11, 9.13 e 9.14 si applicano in tutti i casi.

9.2 Il gestore di rete, nell’ambito delle attività di elaborazione del preventivo per la connessione, è tenuto a fornire, senza alcun onere aggiuntivo, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione della documentazione da presentare nell’ambito del procedimento unico. Il richiedente può richiedere al gestore di rete la predisposizione della documentazione da presentare nell’ambito del procedimento unico al fine dell’autorizzazione delle parti relative alla rete elettrica; in tal caso il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo determinato sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate dal medesimo gestore di rete nell’ambito delle proprie MCC.

9.3 Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, ovvero entro 90 (novanta) giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti) validato dal gestore di rete, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. In tale dichiarazione il richiedente comunica al gestore di rete il tipo di iter autorizzativo seguito, nonché gli estremi e i recapiti del responsabile del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata al gestore di rete entro le predette tempistiche, al netto del tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto a decorrere dalla data di ricevimento del progetto definito dal richiedente, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l’avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui al presente comma. In ca

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Articolo 10 - Realizzazione e attivazione della connessione

10.1 Nel caso di:

a) lavori semplici, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 30 (trenta) giorni lavorativi;

b) lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 90 (novanta) giorni lavorativi, aumentato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro.

Nel caso in cui l’impianto per la connessione implichi interventi su infrastrutture in alta tensione, il gestore di rete comunica il tempo di realizzazione della connessione, espresso in giorni lavorativi, nel preventivo per la connessione, descrivendo gli interventi da effettuare sulle infrastrutture in alta tensione. Nel caso in cui l’impianto per la connessione implichi interventi su infrastrutture di altri gestori di rete, si applicano le modalità di coordinamento tra gestori di rete di cui alla Parte V, Titolo II. Qualora la data di completamento dei lavori sul punto di connessione fosse antecedente ai termini di cui al comma 9.6, il tempo di realizzazione della connessione decorre dal termine ultimo previsto dal comma 9.6 per la presentazione delle richieste di autorizzazione da parte del gestore di rete.

10.2 Nel caso in cui la realizzazione della connessione sia impedita dalla impraticabilità del terreno sul sito di connessione il gestore di rete comunica al richiedente la sospensione della prestazione e il tempo di realizzazione della connessione decorre dalla data in cui il richiedente comunica la praticabilità dei terreni interessati.

10.3 Qualora sia necessaria, ai fini della realizzazione della connessione, l’effettuazione di un sopralluogo e il richiedente richieda che l’appuntamento fissato dal gestore di rete sia rimandato, il tempo intercorrente tra la data proposta dal gestore di rete e la data effettiva del sopralluogo non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo di realizzazione della connessione.

10.4 Nel caso in cui siano necessari atti autorizzativi per la realizzazione della connessione, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l’ottenimento di tali atti, purché siano rispettate le disposizioni di cui al comma 9.6. Eventuali ritardi nell’attuazione di quanto disposto al comma 9.6 sono conteggiati nel tempo di realizzazione della connessione.

10.5 Durante i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, il richiedente provvede, con cadenza almeno trimestrale, ad inviare al gestore di rete un aggiornamento del crono-programma di realizzazione dell’impianto, aggiornando in particolare la data prevista di conclusione dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione.

N42 10.6 Il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, invia al gestore di rete:

a) la comunicazione di ultimazione dei lavori, evidenziando che i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione sono stati ultimati entro le tempistiche previste dall’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall’ente autorizzante, corredata dalla eventuale documentazione tecnica prevista dalle MCC del gestore di rete.

Tale comunicazione deve essere effettuata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e, in caso di controllo, deve essere eventualmente verificabile sulla base di idonea documentazione;

b) nei soli casi in cui sia necessaria l’installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica prodotta, ai sensi della deliberazione 88/07, la comunicazione attestante che le opere di cui al comma 7.3, lettera

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Articolo 11 - Attivazione dell’open season

11.1 Nelle aree critiche, come definite nel comma 4.2, i gestori di rete possono prevedere l’attivazione dell’open season di ampiezza trimestrale. L’open season può essere attivata solo per le richieste di connessione per le quali si dovesse rendere necessario il coordinamento con altri gestori ai sensi della Parte V, Titolo II, ovvero anche per le altre richieste di con

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TITOLO II - CONDIZIONI ECONOMICHE PER GLI IMPIANTI DIVERSI DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI EX DECRETO MINISTERIALE 19 MAGGIO 2015

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Articolo 12 - Corrispettivo per la connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ovvero di cogenerazione ad alto rendimento e relative verifiche

12.1 Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel caso di centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03 e nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento N14, il corrispettivo per la connessione, espresso in euro, è il minor valore tra:



dove:

CPA = 35 €/kW

CMA = 90 €/(kWkm)

CPB = 4 €/kW

CMB = 7,5 €/(kWkm)

P = potenza ai fini della connessione di cui al comma 1.1, lettera z), espressa in kW;

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61495 2266799
Articolo 13 - Corrispettivo per la connessione di impianti non alimentati da fonti rinnovabili né di cogenerazione ad alto rendimento

13.1 Nel caso di impianti diversi da quelli di cui all’articolo 12, il corrispe

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61495 2266800
TITOLO IIbis - CONDIZIONI PROCEDURALI ED ECONOMICHE PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI EX DECRETO MINISTERIALE 19 MAGGIO 2015

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61495 2266801
Articolo 13bis - Condizioni procedurali ed economiche per impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015

13bis.1 Il gestore di rete, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Parte I completa del Modello Unico:

a) qualora l’impianto fotovoltaico soddisfi tutti i requisiti previsti dal medesimo decreto e richieda, ai fini della connessione, lavori semplici limitati all’installazione dei gruppi di misura, ne dà informazione al richiedente evidenziando il codice di rintracciabilità della pratica, dà avvio alla procedura per la connessione, dà seguito alle comunicazioni e l’inserimento dei dati previsti dall’articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 19 maggio 2015, predispone il regolamento d’esercizio e addebita al richiedente il corrispettivo onnicomprensivo per la connessione, pari a 100 euro;

b) qualora l’impianto fotovoltaico soddisfi tutti i requisiti previsti dal medesimo decreto e richieda, ai fini della connessione, lavori semplici non limitati all’installazione del gruppo di misura o lavori complessi, ne dà motivata informazione al richiedente, predispone il preventivo per la connessione e addebita al richiedente il corrispettivo per l’ottenimento del preventivo di cui al comma 6.6.

Qualora l’impianto fotovoltaico non soddisfi tutti i requisiti previsti dal medesimo decreto, ne dà motivata informazione al richiedente ed evidenzia la necessità di presentare la richiesta di connessione secondo le modalità di cui all’articolo 6. In tali casi trovano applicazione le normali condizioni di cui ai Titoli I e II della Parte III del TICA.

13bis.2 Gli addebiti d

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61495 2266802
TITOLO III - INDENNIZZI AUTOMATICI, PRIORITÀ DI TRATTAMENTO, REALIZZAZIONE IN PROPRIO DELLA CONNESSIONE, PROCEDURE SOSTITUTIVE E LOTTI DI IMPIANTI
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61495 2266803
Articolo 14 - Indennizzi automatici

14.1 Qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo di cui “ai commi 7.1 e 13bis.1” N58, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo. Nel caso in cui il predetto ritardo sia superiore a

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61495 2266804
Articolo 15 - Priorità di trattamento per le richieste di connessione di impianti da fonte rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento

15.1 I gestori di rete trattano in via prioritaria le richieste e la realizzazione de

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61495 2266805
Articolo 16 - Realizzazione in proprio dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento

16.1 Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento N14, qualora la connessione sia erogata ad un livello di tensione nominale superiore ad 1 kV, il gestore di rete, previa istanza presentata dal richiedente all’atto di accettazione del preventivo:

a) consente al richiedente di realizzare in proprio gli impianti di rete per la connessione nelle parti che non implichino l’effettuazione di interventi sulla rete elettrica esistente, vale a dire, di norma, la realizzazione dell’eventuale linea elettrica e dell’impianto per la consegna;

b) può consentire al richiedente di realizzare gli interventi sulla rete esistente, fatte salve le esigenze di sicurezza e la salvaguardia della continuità del servizio elettrico.

16.2 Il gestore di rete, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’istanza di cui al comma 16.1, è tenuto ad inviare al richiedente gli elementi necessari alla realizzazione della connessione secondo gli standard realizzativi del medesimo gestore. Il gestore di rete prevede la sottoscrizione di un contratto con il richiedente in cui vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione, ivi incluse quelle associate ad eventuali difetti strutturali che si dovessero presentare a seguito dell’acquisizione delle opere, nel rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento, tenendo conto che l’impianto di rete e gli eventuali interventi sulla rete esistente oggetto del contratto potrebbero servire per dar seguito ad altre richieste di conness

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61495 2266806
Articolo 17 - Procedure sostitutive in caso di inerzia, da parte del gestore di rete, per la connessione di impianti alimentati da fonte rinnovabile

17.1 A fronte della segnalazione, da parte del richiedente, di superamento di 60 (sessanta) giorni lavorativi di ritardo nella messa a disposizione del preventivo, l’Autorità può avviare la procedura sostitutiva prevista dall’articolo 14, comma 2, lettera f-bis, del decreto legislativo n. 387/03.

17.2 Nell’ambito della procedura sostitutiva di cui al comma

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61495 2266807
Articolo 18 - Disposizioni per le connessioni di un lotto di impianti di produzione

18.1 Qualora il richiedente abbia la necessità di connettere alla rete elettrica un lotto di impianti di produzione, come definito al comma 1.1, lettera x), può avvalersi della procedura disciplinata dalle disposizioni di cui al presente articolo.

18.2 La richiesta di connessione è unica per ciascun lotto di impianti di produzione e viene presentata all’impresa distributrice. In tali casi, il corrispettivo per l’ottenimento del preventivo è riferito alla potenza in immissione complessivamente richiesta, pari alla somma delle potenze in immissione richie

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61495 2266808
PARTE IV - CONDIZIONI PER LA CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI IN ALTA E ALTISSIMA TENSIONE
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61495 2266809
TITOLO I - CONDIZIONI PROCEDURALI
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61495 2266810
Articolo 19 - Preventivo e procedure per la connessione

19.1 A seguito della richiesta di cui al comma 6.1, il gestore di rete esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l’impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta e trasmette al richiedente un preventivo per la connessione recante:

a) la STMG per la connessione definita secondo i criteri di cui all’articolo 20 identificata, di norma, sulla base delle soluzioni di tipo convenzionale tra quelle indicate nelle regole tecniche di connessione di cui al comma 2.1;

b) il corrispettivo per la connessione, come definito all’articolo 25 o 26 o 27, evidenziando le singole voci che lo compongono e indicando al richiedente le modalità e le tempistiche di pagamento, come definite dal gestore di rete nelle proprie MCC;

c) nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento N14, i corrispettivi per la connessione definiti agli articoli 25 e 27, evidenziando le singole voci che li compongono;

d) nel caso di centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, i corrispettivi per la connessione definiti agli articoli 25 e 26, evidenziando le singole voci che li compongono;

e) l’elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell’autorizzazione dell’impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione, unitamente ad un prospetto informativo indicante l’origine da cui discende l’obbligatorietà di ciascun adempimento;

f) il termine previsto per la realizzazione della connessione, come definito nelle MCC;

g) un codice che identifichi univocamente la pratica di connessione (codice di rintracciabilità) unitamente al nominativo di un responsabile del gestore di rete a cui fare riferimento per tutto l’iter della pratica di connessione. A tal fine deve essere comunicato anche un contatto telefonico ed un indirizzo di posta elettronica per poter comunicare col predetto responsabile della pratica;

h) nel caso di connessione di impianti da fonti rinnovabili, i riferimenti del gestore di rete ai fini della convocazione del medesimo nell’ambito del procedimento unico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03;

i) il codice POD da utilizzarsi per la gestione e la trasmissione dei dati tecnici relativi al punto di connessione. Nel caso di nuove connessioni viene rilasciato un nuovo codice POD. “Nel caso di connessioni alla RTN, il gestore di rete può prevedere, nelle proprie MCC, che il codice POD venga comunicato in un secondo momento comunque non successivo all’invio della STMD” N5;

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61495 2266811
Articolo 20 - Soluzione tecnica minima generale (STMG)

20.1 La STMG per la connessione può prevedere la presenza di impianti di utenza per la connessione nella parte compresa tra i confini di proprietà dell’utente a cui è asservita la connessione e il punto di connessione.

20.2 La STMG comprende:

a) la descrizione dell’impianto di rete per la connessione corrispondente ad una delle soluzioni tecniche convenzionali di cui al comma 3.2, lettera f);

b) l’individuazione, tra gli impianti di rete per la connessione, delle parti che possono essere progettate e realizzate a cura del richiedente;

c) la descrizione degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;

d) le eventuali modalità di esercizio di carattere transitorio dell’impianto elettrico del richiedente da adottarsi per il tempo necessario alla realizzazione degli eventuali interventi di cui alla precedente lettera c);

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61495 2266812
Articolo 21 - Coordinamento delle attività ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni

21.1 Ai fini dell’autorizzazione dell’impianto di rete per la connessione:

a) le disposizioni riportate ai commi da 21.2 a 21.3 si applicano nel caso in cui il richiedente si avvalga del procedimento unico previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03 e dalla legge n. 55/02;

b) le disposizioni riportate ai commi da 21.4 a 21.9 e al comma 21.12 si applicano nei casi di procedimenti autorizzativi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a);

c) le disposizioni riportate nei commi 21.10, 21.11, 21.13 e 21.14 si applicano in tutti i casi.

21.2 Il gestore di rete, nell’ambito delle attività di elaborazione del preventivo per la connessione, è tenuto a fornire, senza alcun onere aggiuntivo, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione della documentazione da presentare nell’ambito del procedimento unico. Il richiedente può richiedere al gestore di rete la predisposizione della documentazione da presentare nell’ambito del procedimento unico al fine dell’autorizzazione delle parti relative alla rete elettrica; in tal caso il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo determinato sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate dal medesimo gestore di rete nell’ambito delle proprie MCC.

21.3 Entro 120 (centoventi) giorni lavorativi, per connessioni in alta tensione, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni lavorativi, per connessioni in altissima tensione, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti), validato dal gestore di rete, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. In tale dichiarazione il richiedente comunica al gestore di rete il tipo di iter autorizzativo seguito, nonché gli estremi e i recapiti del responsabile del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata al gestore di rete entro le predette tempistiche, al netto del tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto a decorrere dalla data di ricevimento del progetto definito dal richiedente, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l’avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui al presente comma. In caso contrario il preventivo decade. Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare il gestore di ret

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61495 2266813
Articolo 22 - Soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD)

22.1 La STMD è la soluzione tecnica minima per la connessione elaborata in seguito all’ottenimento delle autorizzazioni per la connessione, ove prevista, e rappresenta il documento di riferimento per la progettazione esecutiva e le realizzazione degli impianti. Tale soluzione dovrà essere corredata, almeno:

a) dall’elenco delle fasi di progettazione esec

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61495 2266814
Articolo 23 - Realizzazione e attivazione della connessione

23.1 Il periodo di validità della STMD, il tempo per la realizzazione della connessione e le altre tempistiche ritenute utili, qualora non definite nella presente parte IV, sono indicate dal gestore di rete nelle proprie MCC in modo che siano univocamente individuabili e verificabili.

23.2 Durante i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, il richiedente provvede, con cadenza almeno trimestrale, ad inviare al gestore di rete un aggiornamento del crono-programma di realizzazione dell’impianto, aggiornando in particolare la data prevista di conclusione dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione.

N45 23.3 Il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, invia al gestore di rete:

a) la comunicazione di ultimazione dei lavori, evidenziando che i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione sono stati ultimati entro le tempistiche previste dall’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall’ente autorizzante” corredata dalla eventuale documentazione tecnica prevista dalle MCC del gestore di rete.

Tale comunicazione deve essere effettuata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e, in caso di controllo, deve essere eventualmente verificabile sulla base di idonea documentazione;

b) nei casi in cui i prelievi di energia elettrica non siano destinati esclusivamente all’alimentazione dei servizi ausiliari dell’impianto di produzione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata sia dal futuro produttore che dal futuro cliente finale in cui si attesti in quale tipologia di ASSPC rientra la configurazione impiantistica che sussisterà a valle del punto di connessione a seguito del completamento del procedimento di connessione;

c) nei casi di cui alla lettera b), una comunicazione in merito alla volontà di acquisire la qualifica di SEU previa istanza al GSE, qualora ne ricorrano le circostanze.

23.3bis Il gestore di rete, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa di cui al comma 23.3, verificata la completezza della predetta documentazione, comunica al sistema GAUDÌ la data di ultimazione dei lavori dell’impianto di produzione, come rilevata dalla dichiarazione sostitutiva di cui al comma 23.3. Qualora la documentazione di cui al comma 23.3 risulti incompleta, con le medesime tempistiche il gestore di rete procede ad inviare una richiesta di integrazione al richiedente.

23.4 Terminata la realizzazione dell’impianto di connessione, il gestore di rete invia al richiedente la comunicazione di completamento della realizzazione della connessione e di disponibilità all’entrata in esercizio della connessione. Nella predetta comunicazione, il gestore di rete segnala gli ulteriori obblighi a cui il richiedente deve a

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61495 2266815
Articolo 24 - Attivazione dell’open season

24.1 Per le aree critiche, come definite nel comma 4.2, lettera b1), i gestori di rete possono prevedere l’attivazione dell’open season di ampiezza semestrale. L’open season non riguarda le richieste

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61495 2266816
TITOLO II - CONDIZIONI ECONOMICHE
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61495 2266817
Articolo 25 - Condizioni economiche per la connessione di impianti alimentati da fonti non rinnovabili né di cogenerazione ad alto rendimento

25.1 All’atto della presentazione dell’istanza per l’ottenimento della STMD ai sensi del comma 21.10, il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo a copertura delle attività di gestione e di analisi tecnica relative alla elaborazione della STMD. Tale corrispettivo è pari alla somma tra:

a) 2.500

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61495 2266818
Articolo 26 - Condizioni economiche per la connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e relative verifiche

26.1 Il corrispettivo relativo alla elaborazione della STMD, di cui al comma 25.1, è ridotto del 50%. Il limite massimo indicato nel medesimo comma è corrispondentemente ridotto del 50%.

26.2 Il corrispettivo per la connessione è pari al prodotto tra:

a) il maggior valore tra zero e la differenza tra i costi di cui al comma 22.1, lettera c), e il parametro-soglia di cui alla tabella 1 allegata al presente provvedimento e

b) il rappor

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61495 2266819
Articolo 27 - Condizioni economiche per la connessione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento e relative verifiche

27.1 Il corrispettivo relativo alla elaborazione della STMD, di cui al comma 25.1, è ridotto del 20%. Il limite massimo indicato nel medesimo comma è corrispondentemente ridotto del 20%.

27.2 Il corrispettivo per la connessione è pari al prodotto tra:

a) i costi di cui al comma 22.1, lettera c), e

b) il rapporto tra la potenza ai fini della connessione e la potenza massima di esercizio dell’impianto di rete per la connessione, definita secondo le modalità di cui al comma 3.2, lettera g).

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61495 2266820
TITOLO III - INDENNIZZI AUTOMATICI, PRIORITÀ DI TRATTAMENTO, REALIZZAZIONE IN PROPRIO DELLA CONNESSIONE E PROCEDURE SOSTITUTIVE
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61495 2266821
Articolo 28 - Indennizzi automatici e procedure sostitutive in caso di inerzia, da parte del gestore di rete, per la connessione di impianti alimentati da fonte rinnovabile

28.1 Qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo indicato dal gestore di rete nelle MCC, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.

28.2 Qualora la messa a disposizione della STMD non avvenga nel tempo indicato dal gestore di rete nelle MCC “o qualora il gestore di rete non abbia completato le attivi

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61495 2266822
Articolo 29 - Priorità di trattamento per le richieste di connessione di impianti da fonte rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento

29.1 Nello svolgimento delle attività relative all’erogazione del serviz

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61495 2266823
Articolo 30 - Realizzazione in proprio dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento

30.1 Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento N14, il gestore di rete, previa istanza presentata dal richiedente all’atto di accettazione del preventivo “o della STMD” N21:

a) consente al richiedente di realizzare in proprio gli impianti di rete per la connessione nelle parti che non implichino l’effettuazione di interventi sulla rete elettrica esistente, vale a dire, di norma, la realizzazione dell’eventuale linea elettrica e dell’impianto per la consegna;

b) può consentire al richiedente di realizzare gli interventi sulla rete esistente, fatte salve le esigenze di sicurezza e la salvaguardia della continuità del servizio elettrico.

30.2 Il gestore di rete, entro tempistiche dal medesimo definite nelle proprie MCC, invia al richiedente gli elementi necessari alla realizzazione della connessione secondo gli standard realizzativi del medesimo gestore. Il gestore di rete prevede, all’interno del contratto di connessione di cui al comma 23.10, le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione, ivi incluse quelle associate ad eventuali difetti strutturali che si dovessero presentare a seguito dell’acquisizione delle opere, nel rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento, tenendo conto che l’impianto di rete e gli eventuali interventi sulla rete esistente oggetto del contratto potrebbero servire per dar seguito ad altre richieste di connessione nei termini e nei tempi regolati dal presente provvedimento. Ai fini della sottoscrizione del contratto &egr

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61495 2266824
PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI
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61495 2266825
TITOLO I - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRENOTAZIONE DELLA CAPACITÀ DI RETE
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61495 2266826
Articolo 31 - Validità del preventivo accettato

31.1 Il richiedente è tenuto ad iniziare i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione entro:

a) 12 (dodici) mesi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in bassa e media tensione;

b) 18 (diciotto) mesi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione, ad eccezione dei casi di impossibilità a causa della mancata conclusione dei proce

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61495 2266827
Articolo 32

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61495 2266828
Articolo 33 - Prenotazione della capacità di rete al termine o nel corso del procedimento per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione

N32

33.1 Nel caso degli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, l’accettazione del preventivo comporta la prenotazione della relativa capacità di rete. Nel caso di tutti gli altri impianti si applica quanto previsto nei commi successivi. N36

33.2 La soluzione tecnica minima generale (STMG) indicata nel preventivo rimane valida per:

- 210 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in media tensione;

- 270 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione, al netto del tempo impiegato dal gestore di rete per validare il progetto relativo all’impianto di rete per la connessione. Il periodo di validità della STMG comporta la prenotazione temporanea della relativa capacità di rete.

33.3 Nel caso in cui il procedimento per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione non sia stato completato entro i tempi di cui al comma 33.2 o, entro i medesimi termini, non sia stato completato con esito positivo il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) qualora previsto, la STMG indicata nel preventivo assume un valore indicativo.

33.4 Ai fini dell&rsq

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61495 2266829
TITOLO II - COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE
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61495 2266830
Articolo 34 - Modalità di coordinamento tra gestori di rete nel caso in cui la connessione debba essere effettuata a una rete diversa dalla rete gestita dal gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione

34.1 Nel caso in cui la connessione debba essere effettuata a una rete diversa dalla rete gestita dal gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione (primo gestore), quest’ultimo:

a) entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione

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61495 2266831
Articolo 35 - Modalità di coordinamento tra gestori di rete nel caso in cui la connessione venga effettuata alla rete gestita dal gestore a cui è presentata la richiesta di connessione, comportando interventi su reti gestite da altri gestori

35.1 Nei casi in cui la connessione venga effettuata alla rete del gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione (primo gestore), ma siano necessari degli sviluppi di rete che interessano la rete a monte, gestita da un diverso gestore (secondo gestore), ovvero nei casi in cui a causa della presenza di vincoli tecnici alla connessione, è necessario adeguare le infrastrutture rendendole idonee a una gestione attiva, oppure realizzare nuovi punti di conn

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61495 2266832
TITOLO IIBIS - VOLTURA DELLA PRATICA DI CONNESSIONE

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61495 2266833
Articolo 35bis - Voltura della pratica di connessione

35bis.1 La voltura della pratica di connessione è ammessa in una qualsiasi fase dell’iter di connessione e può essere finalizzata a:

a) modificare il solo soggetto richiedente, se diverso dal produttore associato all’impianto di produzione oggetto della pratica di connessione;

b) modificare il solo soggetto produttore associato all’impianto di produzione oggetto della pratica di connessione, se diverso dal richiedente;

c) apportare entrambe le modifiche di cui alle precedenti lettere a) e b). Rientrano in tale fattispecie anche le volture in cui il richiedente e il produttore coincidono.

35bis.2 Il soggetto che vuole acquisire una pratica di connessione in corso di validità richiede la voltura della predetta pratica al gestore di rete competente per la stessa secondo le modalità previste nelle MCC del predetto gestore e tenuto conto di quanto previsto al comma 35bis.3.

35bis.3 La richiesta di voltura di una pratica di connessione ai sensi del comma 35bis.2 deve essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Essa deve contenere almeno:

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61495 2266834
TITOLO III - FLUSSI E OBBLIGHI INFORMATIVI

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61495 2266835
Articolo 36 - Elementi per la registrazione e validazione su GAUDÌ dell’impianto di produzione e delle unità di produzione che lo compongono

N10

36.1 A seguito dell’ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione, il richiedente registra il medesimo impianto all’interno del GAUDÌ e trasmette al gestore di rete l’attestazione di avvenuta registrazione dell’anagrafica impianto secondo le modalità e le tempistiche di cui ai commi 9.3, 9.5, 21.3 e 21.5.

36.2 La registrazione dell’anagrafica impianto all’interno del GAUDÌ di cui al comma 36.1 avviene secondo modalità stabilite da Terna in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione ARG/elt 205/08 e dalla deliberazione ARG/elt 124/10 “nonché dal punto 8. della deliberazione 578/2013/R/eel” N37, e consiste nell’inserimento de:

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61495 2266836
Articolo 36bis - Elementi per l’abilitazione ai fini della misura delle unità di produzione a configurazione semplice

N12

36bis.1 A seguito della validazione tecnica delle UP che costituiscono l’impianto di cui al comma 36.4, il richiedente, nel caso in cui le UP ricadono nella categoria UP a configurazione semplice, rende disponibili all’impresa distributrice alla cui rete verrà connesso l’impianto, secondo le modalità di cui al comma 36quinquies.1:

a) lo schema unifilare di misura relativo all’impianto di produzione per il quale è stata richiesta la connessione. Tale schema è redatto ai sensi della specifica tecnica di misura, è firmato da un tecnico abilitato e reca l’indicazione delle diverse UP che compongono l’impianto, nonché la localizzazione delle apparecchiature di misura e dei punti di connessione dell’impianto alla rete pubblica. “Qualora sul punto di connessione su cui insiste l’impianto oggetto della richiesta di connessione insistono altri impianti di produzione o di consumo, lo schema unifilare deve riportare l’indicazione di tutte le UP e UC presenti a valle del punto

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61495 2266837
Articolo 36ter - Elementi per l’abilitazione ai fini della misura delle unità di produzione a configurazione complessa

N12

36ter.1 A seguito della validazione tecnica delle UP che costituiscono l’impianto di cui al comma 36.4bis, il richiedente, nel caso in cui le UP che compongono l’impianto ricadono nella categoria UP a configurazione complessa, rende disponibili al gestore di rete alla cui rete verrà connesso l’impianto, secondo le modalità di cui al comma 36quinquies.1:

a) lo schema unifilare di misura relativo all’impianto di produzione per il quale è stata richiesta la connessione. Tale schema è redatto ai sensi della specifica tecnica di misura ed è firmato da un tecnico abilitato e reca l’indicazione delle diverse UP che compongono l’impianto, nonché la localizzazione delle apparecchiature di misura e dei punti di connessione dell’impianto alla rete pubblica. “Qualora sul punto di connessione su cui insiste l’impianto oggetto della richiesta di connessione insistono altri impianti di produzione o di consumo, lo schema unifilare deve riportare l’indicazione di tutte le UP e UC presenti a valle del punto di connessione, nonché la localizzazione delle apparecchiature di misura e degli eventuali ulteriori punti di connessione dei predetti impianti alla rete pubblica;” N40

b) le schede tecniche di misura compilate secondo quanto previsto dalla specifica tecnica di misura e relative alle AdM per le quali, ai sensi del TIT e degli articoli 3 e 4 dell’Allegato A alla deliberazione n. 88/07, il responsabile del servizio di installazione e manutenzione dei misuratori è il richiedente.

36ter.2 Il gestore di rete alla cui rete verrà connesso l’impianto riceve dal richiedente lo schema unifilare di misura e le schede tecniche di misura di cui al comma 36bis.1 e:

a) ne verifica la correttezza e coerenza sia formale che sostanziale con le prescrizioni regolatorie e con quanto pre

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61495 2266838
Articolo 36quater - Elementi per l’abilitazione ai fini commerciali delle unità di produzione

N12

36quater.1 Una volta completate con esito positivo tutte le seguenti

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61495 2266839
Articolo 36quinquies - Modalità di comunicazione dello Schema Unifilare di Misura e delle Schede Tecniche di Misura

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61495 2266840
Articolo 36sexies - Modalità di comunicazione a GAUDÌ della decadenza di una pratica di connessione ovvero della dismissione o messa in conservazione di un impianto di produzione

N70

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61495 2266841
Articolo 36septies - Obblighi informativi in capo al richiedente la connessione e al produttore

N70

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61495 2266842
Articolo 37 - Obblighi informativi tra le imprese distributrici e Terna

37.1 Le imprese distributrici, la cui rete è direttamente connessa alla rete di trasmissione nazionale, trasmettono trimestralmente a Terna, secondo modalità definite dalla medesima Terna, un rapporto contenente almeno le seguenti informazioni riferite a ciascuna cabina primaria:

- potenza c

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61495 2266843
Articolo 38 - Obblighi informativi in capo a Terna e alle imprese distributrici nei confronti dell’Autorità

N22

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61495 2266844
TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER LA CONNESSIONE ALLA RETE DEI SISTEMI DI ACCUMULO

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61495 2266845
Articolo 38bis - Disposizioni relative ai sistemi di accumulo

38bis.1 Ai fini dell’applicazione del presente provvedimento, un sistema di acc

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61495 2266846
Articolo 38ter - Disposizioni transitorie relative ai sistemi di accumulo

38ter.1 Nel caso in cui venga installato un sistema di accumulo, in deroga a quanto p

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61495 2266847
TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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61495 2266848
Articolo 39 - Disposizioni transitorie

39.1 Fino al 30 giugno 2011 le aree critiche e le linee critiche sono individuate dai gestori di rete sulla base di requisiti coerenti con i principi di cui all’articolo 4. I medesimi gestori di rete danno

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61495 2266849
Articolo 40 - Disposizioni finali

40.1 “Nel caso in cui il richiedente presenti al gestore di rete una nuova richiesta di connessione alla rete ovvero una richiesta di adeguamento di una connessione esistente sia in prelievo che in immissione,” N48 qualora i prelievi non siano unicamente destinati all’alimentazione dei servizi ausiliari, il corrispettivo per la connessione è posto pari a quello che, complessivamente, sosterrebbe un cliente finale che chiede, in sequenza, prima la connessione dell’utenza passiva ai sensi del Testo Integrato Connessioni e poi la connessione dell’impianto di produzione ai sensi del presente provvedimento.

40.2 Nel caso in cui il richiedente presenti al gestore di rete una nuova richiesta di connessione alla rete in immissione e in prelievo, qualora i prelievi siano unicamente destinati all’alimentazione dei servizi ausiliari, si applica unicamente il presente provvedimento.

40.3 Nel caso di richiesta di adeguamento di connessione esistente, l’eventuale adeguamento della sola potenza disponibile in immissione non comporta un corrispondente adeguamento della potenza già disponibile in prelievo.

40.4 Ai fini del presente provvedimento, le centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03 sono equiparate agli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

40.5 Gli indennizzi automatici di cui al presente provvedimento sono corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell’indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le predette tempistiche, l’indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell’erogazione dell’indennizzo supera i 90 (novanta) giorni solari, l’indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. N23 N24

40.6 I gestori di rete implementano, entro il 31 luglio 2012, un sistema di tracciatura degli indennizzi automatici erogati, in termini di numero e di entità, oltre che di tutte le richieste di indennizzo automatico inoltrate dai richiedenti. In quest’ultimo caso, il gestore di rete valuta se l’indennizzo richiesto è effettivamente dovuto e se l’importo da erogare coincide con quello eventualmente richiesto: in caso contrario, il gestore di rete comunica al richiedente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, le motivazioni alla base della mancata o della parziale erogazione. N23

40.7 Nei casi in cui il richiedente intenda ridurre la potenza in immissione richiesta:

a) qualora la riduzione della potenza in immissione richiesta sia al più pari al minimo tra il 10% della potenza precedentemente richiesta in immissione e 100 kW, tale riduzione non si configura come una modifica del preventivo. Il richiedente ne dà evidenza al gestore di rete entro la data di completamento dell’impianto di produzione. Nei casi in cui l’impianto di rete per la connessione non sia realizzato in proprio, entro 2 (due) mesi dalla data di attivazione della connessione, il gestore di rete restituisce al richiedente la differenza tra il corrispettivo per la connessione versato e il corrispettivo per la connessione ricalcolato a seguito della riduzione della potenza in immissione richiesta. Nei casi di realizzazione in proprio dell’impianto di rete per la connessione, il gestore di rete, ai fini dell’applicazione dei commi 16.6 e 30.6, tiene conto del corrispettivo per la connessione ricalcolato a seguito della riduzione della potenza in immissione richiesta;

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