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Delib. AEEGIS 20/11/2015, n. 558/2015/R/eel

Aggiornamento delle procedure delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione – TICA.
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Testo del provvedimento


L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO


Nella riunione del 20 novembre 2015


VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;

- la legge 23 agosto 2004, n. 239;

- la legge 29 novembre 2007, n. 222;

- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- la legge 23 luglio 2009, n. 99;

- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;

- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

- decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (di seguito: decreto legislativo 159/11);

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l’unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di seguito: decreto interministeriale 6 luglio 2012);

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 26 marzo 2012, n. 50/02 (di seguito: deliberazione 50/02);

- l’Allegato A, alla deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04, recante direttive alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (ovvero al ramo della medesima azienda titolare delle attività di trasmissione e di dispacciamento ora conferito a Terna – Rete elettrica nazionale S.p.a. – di seguito: Terna) per l’adozione del codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (di seguito: Codice di rete) di cui al DPCM 11 maggio 2004;

- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05, e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 281/05);

- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato delle Connessioni Attive o TICA);

- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, e in particolare il relativo Allegato C (di seguito: Testo Integrato Connessioni o TIC);

- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2013, 325/2013/S/eel (di seguito: deliberazione 325/2013/S/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 398/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 398/2014/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 9 ottobre 2014, 483/2014/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 13 novembre 2014, 558/2014/S/eel (di seguito: deliberazione 558/2014/S/eel);

- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2015, 401/2015/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 401/2015/R/eel) e le relative osservazioni pervenute;

- il Codice di rete adottato da Terna ai sensi del DPCM 11 maggio 2004;

- la lettera del 23 luglio 2015, prot. Autorità n. 22667 del 29 luglio 2015, con la quale Terna ha trasmesso all’Autorità le modifiche al Capitolo 1 del Codice di rete e le modifiche all’Allegato A2 e all’Allegato A57 al Codice di rete (di seguito: lettera 23 luglio 2015).

CONSIDERATO CHE:

- il Testo Integrato delle Connessioni Attive disciplina le condizioni tecniche ed economiche per la connessione degli impianti di produzione alle reti elettriche pubbliche;

- l’Autorità, con il documento per la consultazione 401/2015/R/eel, ha riportato i propri orientamenti in merito all’aggiornamento del TICA al fine di:

a) dare seguito alle disposizioni previste dall’articolo 25, comma 3, del decreto interministeriale 6 luglio 2012, secondo cui l’Autorità “definisce le modalità e le condizioni nel cui rispetto la porzione delle opere di connessione alla rete degli impianti eolici offshore, ubicati in acque nazionali, è considerata infrastruttura appartenente alla rete nazionale”, coerentemente con i principi alla base del TICA;

b) risolvere alcune criticità segnalate dai gestori di rete, nonché tenere conto degli aspetti emersi nell’ambito delle procedure di risoluzione delle controversie nel frattempo intercorse ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com ovvero degli aspetti emersi nell’ambito di istruttorie avviate dall’Autorità;

c) presentare i primi orientamenti in merito alla regolazione della voltura della pratica di connessione (per ora limitatamente all’iter di connessione fino all’attivazione della connessione), al fine di evitare disparità di trattamento e coordinare tutti i soggetti coinvolti per il tramite del sistema GAUDÌ;

- con riferimento alla precedente lettera a), l’Autorità, con il documento per la consultazione 401/2015/R/eel, ha indicato che:

- Terna espliciti nel Codice di rete, previa consultazione e successiva approvazione dell’Autorità, le possibili soluzioni di connessione di impianti eolici offshore, estendendo a tali casi i principi sulla base dei quali viene identificato l’impianto di rete per la connessione e l’impianto di utenza per la connessione, nel rispetto di quanto già previsto dall’articolo 20, comma 20.9, del TICA e di quanto disposto dall’articolo 25, comma 3, del decreto interministeriale 6 luglio 2012;

- in analogia con quanto indicato nel precedente alinea, i gestori di rete diversi da Terna esplicitino, nelle proprie Modalità e Condizioni Contrattuali (MCC), le possibili soluzioni di connessione di impianti eolici offshore, nel rispetto di quanto già previsto dagli articoli 8, comma 8.1, e 20, comma 20.9, del TICA nonché di quanto disposto dall’articolo 25, comma 3, del decreto interministeriale 6 luglio 2012;

- con riferimento alla precedente lettera b), l’Autorità, con il documento per la consultazione 401/2015/R/eel, ha previsto:

- che, nel caso di connessioni alla rete di trasmissione nazionale, ovvero nel caso di connessioni di impianti eolici offshore alla rete di distribuzione in alta tensione, il gestore di rete, a seguito di specifica richiesta da parte del richiedente all’atto dell’accettazione del preventivo possa (e non debba obbligatoriamente, come finora previsto) ricomprendere tra gli impianti di rete per la connessione, a seguito di specifica richiesta da parte del richiedente, l’impianto per la connessione individuato inizialmente come impianto di utenza (limitatamente alla parte esterna al confine di proprietà dell’utente). A tal fine, è necessario che il gestore di rete espliciti nelle proprie MCC i principi sulla base dei quali possa avvenire tale ricomprensione, fermo restando il fatto che l’impianto di utenza per la connessione, qualora ricompreso tra gli impianti di rete, deve soddisfare tutti i requisiti tecnici necessari per l’erogazione del pubblico servizio. Tale previsione ha la finalità di evitare la ricomprensione, nell’ambito della rete pubblica, anche di tratti di rete che difficilmente (o mai) potrebbero essere utilizzati dal gestore di rete per l’esercizio delle proprie attività e i cui costi troverebbero copertura tramite le tariffe di trasmissione anche se inutilizzabili per l’erogazione del pubblico servizio;

- che Terna possa gestire, sulla base di accordi tra le parti e sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione definiti nel Codice di rete, gli impianti di utenza per la connessione qualora il richiedente ne presenti istanza; in tali casi comunque i costi di gestione e manutenzione degli impianti di utenza per la connessione rimangono interamente in capo al produttore;

- che, nei casi di realizzazione in proprio dell’impianto di rete per la connessione (e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti da parte dei richiedenti) ai sensi degli articoli 16 e 30 del TICA, qualora i richiedenti non si rendano disponibili per la cessione dell’impianto di rete per la connessione a seguito dell’attivazione della connessione, il gestore di rete: i. invii, con modalità che ne attestino l’avvenuto ricevimento, un primo sollecito;

ii. decorsi inutilmente tre mesi dal sollecito di cui al precedente alinea o qualora l’Autorità non accolga l’eventuale reclamo presentato ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, invii, con modalità che ne attestino l’avvenuto ricevimento, un ulteriore sollecito, prevedendo che l’impianto di produzione possa essere disconnesso nel caso in cui il richiedente continui a non rendersi disponibile per completare la cessione;

iii. decorsi ulteriori tre mesi dal predetto ultimo sollecito, disconnetta l’impianto di produzione dalla propria rete fino all’avvenuto perfezionamento dell’atto di cessione;

- di modificare le modalità di calcolo del corrispettivo che il produttore è tenuto a versare al gestore di rete, ai sensi dell’articolo 10, comma 10.15, e dell’articolo 23, comma 23.11, del TICA, a seguito di sistematiche immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione inizialmente richiesta e qualora il gestore di rete possa tecnicamente modificare la potenza in immissione, a garanzia dell’effetto deterrente di tale previsione; di prevedere, in particolare, che il gestore di rete applichi il doppio del corrispettivo per la connessione che verrebbe determinato qualora il produttore richieda l’aumento, di pari entità, della propria potenza disponibile in immissione;

- di specificare, in linea con i principi già presenti nel TICA, che, al fine di minimizzare eventuali fenomeni speculativi atti a mantenere valida per un tempo indefinito la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG), la richiesta di modifica del preventivo possa essere presentata al massimo due volte per ogni richiesta di connessione (indipendentemente dal tipo di modifica richiesta), fatti salvi i casi di riduzione della potenza in immissione;

- che, in caso di esito negativo del procedimento autorizzativo, il gestore di rete possa annullare il preventivo anche sulla base di informazioni in proprio possesso, previa verifica con l’organismo competente, senza necessariamente attendere la comunicazione da parte del produttore;

- che, nel caso in cui la connessione sia attivata per un valore della potenza in immissione inferiore rispetto a quello riportato nel preventivo e autorizzato, in assenza di esplicita evidenza da parte del richiedente, la capacità di trasporto relativa alla potenza in immissione non utilizzata venga resa disponibile al gestore di rete senza alcun ricalcolo del corrispettivo per la connessione;

- di chiarire, ai fini dell’applicazione dell’articolo 40, comma 40.8, del TICA, che:

i. le richieste di connessione da prendere in considerazione ai fini della riassegnazione della capacità di trasporto resasi disponibile sono quelle per le quali il gestore di rete ha già ricevuto le richieste di parere in merito alla persistenza delle condizioni di realizzabilità della STMG, previste ai sensi dell’articolo 33, commi 33.5 e 33.6, del TICA, e per le quali non ha ancora dato seguito alla riassegnazione della capacità di trasporto;

ii. qualora, a seguito della liberazione della capacità di trasporto, la STMG indicativa sia ancora operabile e corrisponda ancora al minimo tecnico, il gestore di rete comunica al richiedente l’esito positivo della verifica sulla fattibilità e realizzabilità della STMG, confermandola in via definitiva e prenotando la relativa capacità di trasporto;

- che, nel caso di dismissione dell’impianto di produzione o di messa in conservazione del medesimo impianto o di decadenza della procedura di connessione, il gestore di rete ne dia comunicazione sul sistema GAUDÌ affinché il nuovo stato dell’impianto sia reso no

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