Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. AEEGIS 04/08/2010, n. 125
Delib. AEEGIS 04/08/2010, n. 125
Delib. AEEGIS 04/08/2010, n. 125
Delib. AEEGIS 04/08/2010, n. 125
- Delib. Aut. En. El. Gas 02/02/2011, n. ARG/elt 9/11
- Delib. Aut. En. El. Gas 28/04/2011, n. ARG/elt 51/11
- Delib. Aut. En. El. Gas 09/06/2011, n. ARG/elt 73/11
- Delib. Aut. En. El. Gas 27/10/2011, n. ARG/elt 148/11
- Delib. Aut. En. El. Gas 22/12/2011, n. ARG/elt 187/11
- Delib. Aut. En. El. Gas 28/05/2012, n. 226/2012/R/eel
- Delib. Aut. En. El. Gas 26/07/2012, n. 328/2012/R/eel
- Delib. Aut. En. El. Gas 12/12/2013, n. 578/2013/R/eel
- Delib. Aut. En. El. Gas 20/11/2014, n. 574/2014/R/eel
- Delib. Aut. En. El. Gas 30/07/2015, n. 400/2015/R/eel
Scarica il pdf completo | |
---|---|
[Premessa]L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 4 agosto 2010 Visti i seguenti provvedimenti e le successive modifiche e integrazioni: - la legge 14 novembre 1995, n. 481; - il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99; - il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03); - il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20; - la legge 23 agosto 2004, n. 239; - la legge 29 novembre 2007, n. 222/07; - la legge 24 dicembre 2007, n. 244/07; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004); - il decreto del Ministro delle Attività Produttive 21 ottobre 2005, recante «Modalità e criteri per il rilascio dell’esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati»; - gli articoli 1224 e 1382 del Codice Civile; - la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02 (di seguito: deliberazione n. 42/02); - la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2004, n. 136/04; - l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04; - l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05 (di seguito: deliberazione n. 281/05); - l’Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06; - la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2007, n. 40/07; - l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07; - l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07; - il Testo integrato delle Disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, allegato A alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (Testo Integrato Trasporto o TIT); - il Testo integrato delle Condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione, allegato B alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (Testo Integrato Connessioni o TIC); - la deliberazione dell’Autorità 18 marzo 2008, ARG/elt 33/08; - la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2008, VIS 8/08; - il Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto, allegato A alla deliberazione dell’Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08(Testo Integrato Scambio sul Posto o TISP); - la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 99/08) e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato delle Connessioni Attive o TICA); - la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2008, ARG/elt 179/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 179/08); - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2008, ARG/elt 205/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 205/08); - l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 9 gennaio 2009, ARG/elt 1/09; - il Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento, allegato alla deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (Testo Integrato Settlement o TIS); - la deliberazione dell’Autorità 21 settembre 2009, ARG/elt 130/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 130/09); - la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2009, VIS 140/09; - la Relazione dell’Autorità sullo stato del mercato dell’energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili del 29 gennaio 2010 (di seguito: PAS 3/10); - la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 124/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 124/10); - il documento per la consultazione 25 maggio 2010, DCO 15/10, recante «Aggiornamento delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica» (di seguito: DCO 15/10); - le osservazioni al DCO 15/10 pervenute all’Autorità; - le ulteriori osservazioni al DCO 15/10 ricevute durante l’incontro dei partecipanti al Tavolo di Monitoraggio delle Fonti Rinnovabili del 22 giugno 2010; - il comunicato 2 marzo 2010 relativo alla gestione delle richieste di connessione di impianti di produzione di energia elettrica in aree critiche; - il Codice di trasmissione e di dispacciamento adottato dalla società Terna S.p.A. ai sensi del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete); - la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-16 (di seguito: Norma CEI 0-16). Considerato che: - negli ultimi mesi sono stati riscontrati alcuni problemi relativi alla connessione degli impianti di produzione alla rete elettrica soprattutto in alcune zone nel sud dell’Italia; - nelle regioni del sud dell’Italia sono state presentate richieste di connessione per oltre 70.000 MW alla rete di trasmissione nazionale e richieste per circa 28.000 MW alle reti di distribuzione; e che appare impossibile che vengano effettivamente realizzati impianti per potenze complessive così elevate; - nella Relazione sullo stato del mercato dell’energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (PAS 3/10), l’Autorità ha già evidenziato che «occorre prevedere strumenti, di carattere normativo e quindi regolatorio, finalizzati a rendere certe e più omogenee sul territorio nazionale le procedure autorizzative e ad utilizzare nel modo più efficiente possibile la capacità di rete disponibile prevedendo, ad esempio, interventi tecnici d |
|
ALLEGATO A - TESTO INTEGRATO DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE PER LA CONNESSIONE ALLE RETI CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE (TESTO INTEGRATO DELLE CONNESSIONI ATTIVE - TICA) |
|
PARTE I - PARTE GENERALE |
|
Titolo I - Disposizioni generali |
|
Articolo 1 - Definizioni1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all’Allegato A alla deliberazione n. 111/06 “le definizioni di cui al Testo Integrato Trasporto, le definizioni di cui al Testo Integrato dei Sistemi Semplici di produzione e Consumo (TISSPC)” N44, oltre alle seguenti: a) accettazione del preventivo per la connessione è l’accettazione, da parte del richiedente, delle condizioni esposte nel preventivo per la connessione; b) area critica è un’area individuata sulla base dei requisiti di cui al comma 4.2, lettere b1) e c), ovvero al comma 39.1; c) codice di rintracciabilità è il codice comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati; d) connessione è il collegamento ad una rete di un impianto elettrico per il quale sussiste la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima; e) data di accettazione del preventivo per la connessione è la data di invio del documento relativo all’accettazione del preventivo per la connessione; f) data di completamento dei lavori sul punto di connessione è la data di ricevimento della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, completa di tutti gli allegati previsti; g) data di completamento della connessione N3 è la data di invio del documento relativo al completamento della realizzazione della connessione; N36 h) data di completamento dell’impianto è la data di invio della comunicazione del completamento della realizzazione dell’impianto di produzione; i) data di invio di una comunicazione è: - per le comunicazioni scritte, la data risultante dalla ricevuta del fax, ovvero dalla ricevuta o timbro postale di invio; - per le comunicazioni trasmesse tramite portale informatico, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo comprovata da apposita ricevuta rilasciata all’atto dell’inserimento; - per le comunicazioni trasmesse tramite posta elettronica certificata, la data di invio della comunicazione; - per le comunicazioni presentate presso uffici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta; j) data di messa a disposizione del preventivo per la connessione è la data di invio del documento relativo al preventivo per la connessione; k) data di ricevimento di una comunicazione è: - per le comunicazioni trasmesse tramite fax, il giorno risultante dalla ricevuta del fax; - per le comunicazioni trasmesse tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il giorno lavorativo successivo a quello risultante dall’avviso di ricevimento della raccomandata; - per le comunicazioni trasmesse tramite portale informatico, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo comprovata da apposita ricevuta rilasciata all’atto dell’inserimento; - per le comunicazioni trasmesse tramite posta elettronica certificata, la data di invio della comunicazione; - per le comunicazioni presentate presso uffici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta; l) GAUDÌ è il sistema di Gestione dell’Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica predisposto da Terna, in ottemperanza all’articolo 9, comma 9.3, lettera c), della deliberazione ARG/elt 205/08 e alla deliberazione ARG/elt 124/10; m) gestore di rete è il soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di trasmissione della rete elettrica; n) giorno lavorativo è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi; o) impianto di produzione è l’insieme delle apparecchiature destinate alla conversione dell’energia fornita da una qualsiasi fonte di energia primaria in energia elettrica. Esso comprende l’edificio o gli edifici relativi a detto complesso di attività e l’insieme, funzionalmente interconnesso: - delle opere e dei macchinari che consentono la produzione di energia elettrica e |
|
Articolo 2 - Ambito di applicazione2.1 Il presente provvedimento definisce le modalità procedurali e le condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione. Le condizioni tecniche per la connessione sono definite: a) dalla Norma tecnica CEI 0-21 nel caso di connessioni alle reti di distribuzione con livello di tensione fino a 1 kV; N21 |
|
Titolo II - Condizioni procedurali generali |
|
Articolo 3 - Modalità e condizioni contrattuali per l’erogazione del servizio di connessione (MCC)3.1 I gestori di reti pubblicano, sui propri siti internet, le MCC per l’erogazione del servizio di connessione. Le MCC sono predisposte conformemente al presente provvedimento e, in particolare, a quanto indicato al comma 3.2. Terna e le imprese distributrici con più di 100.000 clienti trasmettono all’Autorità le modalità e le condizioni contrattuali per l’erogazione del servizio di connessione. I medesimi gestori danno evidenza all’Autorità di ogni modifica eventualmente apportata a seguito della prima pubblicazione. 3.2 Le MCC di cui al comma 3.1 devono prevedere: a) le modalità per la presentazione della richiesta di connessione, ivi inclusa la specificazione della documentazione richiesta, e per il pagamento del corrispettivo per l’ottenimento del preventivo. I gestori di rete elaborano altresì un modello standard che tenga conto di quanto previsto nella Parte II; b) le modalità e i tempi di risposta del gestore di rete, con particolare riferimento alla presentazione del preventivo e della STMD, ove prevista; c) i termini di validità della soluzione proposta dal gestore di rete, decorsi i quali, in assenza di accettazione da parte del richiedente, la richiesta di connessione deve intendersi decaduta; d) le modalità per la scelta della soluzione per la connessione da parte del richiedente e per l’esercizio delle opzioni consentite dal presente provvedimento in materia di gestione dell’iter autorizzativo e di realizzazione in proprio della connessione; e) le modalità e i tempi in base ai quali il gestore di rete, per le azioni di propria competenza, realizza gli impianti di rete per la connessione; f) le soluzioni tecniche convenzionali ad |
|
Articolo 4 - Strumenti finalizzati a migliorare la trasparenza delle connessioni4.1 Terna e le imprese distributrici con almeno 100.000 clienti, “entro il 31 dicembre 2011” N4, predispongono un portale informatico finalizzato alla gestione dell’iter di connessione. Tale portale è uno strumento complementare a quello implementato da Terna ai fini del GAUDÌ, secondo i criteri previsti dall’articolo 9, comma 9.3, lettera c), della deliberazione ARG/elt 205/08 e della deliberazione ARG/elt 124/10, e viene utilizzato per lo scambio delle informazioni necessarie per la gestione dell’iter di connessione. Terna e le imprese distributrici, al fine di ottimizzare le comunicazioni, possono prevedere che tutte le informazioni necessarie per la gestione dell’iter di connessione vengano scambiate unicamente per il tramite del portale informatico, dando un opportuno preavviso ai richiedenti e prevedendo un periodo transitorio di almeno 6 (sei) mesi dalla data di implementazione del portale medesimo. 4.2 Terna e le imprese distributrici che dispongono almeno di una cabina primaria, entro il 30 giugno 2011, definiscono e pubblicano sui propri siti internet degli atlanti relativi alle reti in alta e altissima tensione e alle cabine primarie AT/MT per fornire indicazioni qualitative aggiornate, in relazione alle disponibilità di capacità di rete. In particolare: a) ne |
|
Articolo 5 - Codice identificativo del punto di connessione5.1 Ai soli ed esclusivi fini di identificare il punto di connessione con il corredo |
|
PARTE II - RICHIESTE DI CONNESSIONE |
|
Articolo 6 - Richieste di connessione per impianti diversi dagli impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 20156.1 Le richieste di nuove connessioni: a) riguardanti una potenza in immissione richiesta inferiore a 10.000 kW, devono essere presentate dal richiedente all’impresa distributrice competente nell’ambito territoriale; b) riguardanti una potenza in immissione richiesta superiore o uguale a 10.000 kW, devono essere presentate dal richiedente a Terna. N8 6.2 Le richieste di adeguamento di una connessione esistente devono essere presentate dal richiedente: a) a Terna nel caso in cui l’impianto di produzione e/o di consumo esistente sia già connesso alla rete di trasmissione; b) all’impresa distributrice competente per ambito territoriale nel caso in cui l’impianto di produzione e/o di consumo esistente sia già connesso alla rete di distribuzione. Qualora il richiedente non coincida con il titolare del punto di connessione esistente, il medesimo richiedente deve disporre di un mandato rilasciato dal soggetto titolare del predetto punto di connessione. N8 6.3 Le richieste di cui ai commi 6.1 o 6.2 devono recare: a) i dati identificativi del richiedente; b) il valore della potenza in immissione richiesta al termine del processo di connessione, espressa in kW; c) la potenza nominale dell’impianto di produzione a cui si riferisce la richiesta di con |
|
Articolo 6bis - Richieste di connessione per impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 20156bis.1 Le richieste di connessione nel caso di un impiant |
|
PARTE III - CONDIZIONI PER LA CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI IN BASSA E MEDIA TENSIONE |
|
Articolo 7 - Preventivo e procedure per la connessione7.1 Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è pari al massimo a: a) 20 (venti) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste fino a 100 kW; b) 45 (quarantacinque) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 1.000 kW; c) 60 (sessanta) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW. Qualora sia necessaria l’effettuazione di un sopralluogo e il richiedente richieda che l’appuntamento fissato dal gestore di rete sia rimandato, il tempo intercorrente tra la data proposta dal gestore di rete e la data effettiva del sopralluogo non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione. Nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l’adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione, il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione a disposizione del gestore di rete è incrementato di 15 (quindici) giorni lavorativi qualora il medesimo ne dia comunicazione al richiedente entro le tempistiche di cui alle lettere a), b) o c). Nei casi in cui viene attivato il coordinamento tra gestori di rete, si applica quanto previsto dalla Parte V, Titolo II, anziché il presente comma. 7.2 Il preventivo per la connessione deve avere validità pari a 45 (quarantacinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del medesimo richiedente, del preventivo. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo potrà essere successivamente preteso dal gestore di rete nei confronti del richiedente per l’esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo, fatti salvi gli adeguamenti del corrispettivo di connessione a seguito di eventuali modifiche della soluzione per la connessione derivanti dalla procedura autorizzativa. 7.3 A seguito della richiesta di cui ai commi 6.1 o 6.2, il gestore di rete esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l’impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta e trasmette al richiedente un preventivo per la connessione recante: a) la tipologia di lavoro corrispondente alla realizzazione della connessione, distinguendo tra lavori semplici e lavori complessi, come definiti al comma 1.1, lettere t) ed u); b) la STMG per la connessione definita secondo i criteri di cui al comma 3.2, lettera f) e di cui all’articolo 8; c) le opere strettamente necessarie “alla connessione: cioè le opere strettamente necessarie” N65 alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione “, nonché le altre opere di competenza del richiedente strettamente necessarie ai fini della corretta installazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta” |
|
Articolo 8 - Soluzione tecnica minima generale (STMG)8.1 La STMG per la connessione non prevede la presenza della parte di impianto di utenza per la connessione compresa tra il confine di proprietà dell’utente a cui è asservita la connessione e il punto di connessione, a meno di accordi tra gestore di rete e richiedente. La predetta condizione non vale per la connessione di impianti separati con tratti di mare dalla terraferma. 8.2 La STMG comprende: a) la descrizione dell’impianto di rete per la connessione corrispondente ad una delle soluzioni tecniche convenzionali di cui al comma 3.2, lettera f); b) l’individuazione, tra gli impianti di rete per la connessione, delle parti che possono essere progettate e realizzate a cura del richiedente; c) la descrizione degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione; |
|
Articolo 9 - Coordinamento delle attività ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni9.1 Ai fini dell’autorizzazione dell’impianto di rete per la connessione: a) le disposizioni riportate ai commi da 9.2 a 9.3 si applicano nel caso in cui il richiedente si avvalga del procedimento unico previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03; b) le disposizioni riportate ai commi da 9.4 a 9.9 e al comma 9.12 si applicano nei casi di procedimenti autorizzativi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a); c) le disposizioni riportate nei commi 9.10, 9.11, 9.13 e 9.14 si applicano in tutti i casi. 9.2 Il gestore di rete, nell’ambito delle attività di elaborazione del preventivo per la connessione, è tenuto a fornire, senza alcun onere aggiuntivo, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione della documentazione da presentare nell’ambito del procedimento unico. Il richiedente può richiedere al gestore di rete la predisposizione della documentazione da presentare nell’ambito del procedimento unico al fine dell’autorizzazione delle parti relative alla rete elettrica; in tal caso il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo determinato sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate dal medesimo gestore di rete nell’ambito delle proprie MCC. 9.3 Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, ovvero entro 90 (novanta) giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti) validato dal gestore di rete, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. In tale dichiarazione il richiedente comunica al gestore di rete il tipo di iter autorizzativo seguito, nonché gli estremi e i recapiti del responsabile del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata al gestore di rete entro le predette tempistiche, al netto del tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto a decorrere dalla data di ricevimento del progetto definito dal richiedente, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l’avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet&agra |
|
Articolo 10 - Realizzazione e attivazione della connessione10.1 Nel caso di: a) lavori semplici, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 30 (trenta) giorni lavorativi; b) lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 90 (novanta) giorni lavorativi, aumentato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro. Nel caso in cui l’impianto per la connessione implichi interventi su infrastrutture in alta tensione, il gestore di rete comunica il tempo di realizzazione della connessione, espresso in giorni lavorativi, nel preventivo per la connessione, descrivendo gli interventi da effettuare sulle infrastrutture in alta tensione. Nel caso in cui l’impianto per la connessione implichi interventi su infrastrutture di altri gestori di rete, si applicano le modalità di coordinamento tra gestori di rete di cui alla Parte V, Titolo II. Qualora la data di completamento dei lavori sul punto di connessione fosse antecedente ai termini di cui al comma 9.6, il tempo di realizzazione della connessione decorre dal termine ultimo previsto dal comma 9.6 per la presentazione delle richieste di autorizzazione da parte del gestore di rete. 10.2 Nel caso in cui la realizzazione della connessione sia impedita dalla impraticabilità del terreno sul sito di connessione il gestore di rete comunica al richiedente la sospensione della prestazione e il tempo di realizzazione della connessione decorre dalla data in cui il richiedente comunica la praticabilità dei terreni interessati. 10.3 Qualora sia necessaria, ai fini della realizzazione della connessione, l’effettuazione di un sopralluogo e il richiedente richieda che l’appuntamento fissato dal gestore di rete sia rimandato, il tempo intercorrente tra la data proposta dal gestore di rete e la data effettiva del sopralluogo non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo di realizzazione della connessione. 10.4 Nel caso in cui siano necessari atti autorizzativi per la realizzazione della connessione, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l’ottenimento di tali atti, purché siano rispettate le disposizioni di cui al comma 9.6. Eventuali ritardi nell’attuazione di quanto disposto al comma 9.6 sono conteggiati nel tempo di realizzazione della connessione. 10.5 Durante i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, il richiedente provvede, con cadenza almeno trimestrale, ad inviare al gestore di rete un aggiornamento del crono-programma di realizzazione dell’impianto, aggiornando in particolare la data prevista di conclusione dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione. 10.6 Il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, invia al gestore di rete: a) la comunicazione di ultimazione dei lavori, evidenziando che i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione sono stati ultimati entro le tempistiche previste dall'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall'ente autorizzante, corredata dalla eventuale documentazione tecnica prevista dalle MCC del gestore di rete. Tale comunicazione deve essere effettuata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e, in caso di controllo, deve essere eventualmente verificabile sulla base di idonea documentazione; b) nei soli casi in cui sia necessaria l'installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta, ai sensi della deliberazione 88/07, la comunicazione attestante che l |
|
Articolo 11 - Attivazione dell’open season11.1 Nelle aree critiche, come definite nel comma 4.2, i gestori di rete possono prevedere l’attivazione dell’open season di ampiezza trimestrale. L’open season può essere attivata solo per le richieste di connessione per le quali si dovesse rendere necessario il coordinamento con altri gestori ai sensi della Parte V, Titolo II, ovvero anche per le altre richieste di |
|
Articolo 12 - Corrispettivo per la connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ovvero di cogenerazione ad alto rendimento e relative verifiche12.1 Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel caso di centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03 e nel caso di impianti “di cogenerazione ad alto rendimento” N35, il corrispettivo per la connessione, espresso in euro, è il minor valore tra: A = CPA · P + CMA · P · DA + 100 B = CPB · P + CMB · P · DB + 6000 dove: CPA = 35 euro/kW CMA = 90 euro/(kW · km) CPB = 4 euro/kW CMB = 7,5 euro/(kW · km) P = potenza ai fini della connessione di cui al comma 1.1, lettera z), espressa in kW; DA = distanza in linea d’aria tra il punto |
|
Articolo 13bis - Condizioni procedurali ed economiche per impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 201513bis.1 Il gestore di rete, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Parte I completa del Modello Unico: a) qualora l’impianto fotovoltaico soddisfi tutti i requisiti previsti dal medesimo decreto e richieda, ai fini della connessione, lavori semplici limitati all’installazione dei gruppi di misura, ne dà informazione al richiedente evidenziando il codice di rintracciabilità della pratica, dà avvio alla procedura per la connessione, dà seguito alle comunicazioni e l’inserimento dei dati previsti dall’articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 19 maggio 2015, predispone il regolamento d’esercizio e addebita al richiedente il corrispettivo onnicomprensivo per la connessione, pari a 100 euro; b) qualora l’impianto fotovoltaico soddisfi tutti i requisiti previsti dal medesimo decreto e richieda, ai fini della connessione, lavori semplici non limitati all’installazione del gruppo di misura o lavori complessi, ne dà motivata informazione al richiedente, predispone il preventivo per la connessione e addebita al richiedente il corrispettivo per l’ottenimento del preventivo di cui al comma 6.6. Qualora l’impianto fotovoltaico non soddisfi tutti i requisiti previsti dal medesimo decreto, ne dà motivata informazione al richiedente ed evidenzia la necessità di presentare la richiesta di connessione secondo le modalità di cui all’articolo 6. In tali casi trovano applicazione le normali condizioni di cui |
|
Titolo III - Indennizzi automatici, priorità di trattamento, realizzazione in proprio della connessione, procedure sostitutive e lotti di impianti |
|
Articolo 14 - Indennizzi automatici14.1 Qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo di cui “ai commi 7.1 e 13bis.1” N67, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo. Nel |
|
Articolo 15 - Priorità di trattamento per le richieste di connessione di impianti da fonte rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento |
|
Articolo 16 - Realizzazione in proprio dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento16.1 Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e “di cogenerazione ad alto rendimento” N35, qualora la connessione sia erogata ad un livello di tensione nominale superiore ad 1 kV, il gestore di rete, previa istanza presentata dal richiedente all’atto di accettazione del preventivo: a) consente al richiedente di realizzare in proprio gli impianti di rete per la connessione nelle parti che non implichino l’effettuazione di interventi sulla rete elettrica esistente, vale a dire, di norma, la realizzazione dell’eventuale linea elettrica e dell’impianto per la consegna; b) può consentire al richiedente di realizzare gli interventi sulla rete esistente, fatte salve le esigenze di sicurezza e la salvaguardia della continuità del servizio elettrico. 16.2 Il gestore di rete, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’istanza di cui al comma 16.1, è tenuto ad inviare al rich |
|
Articolo 17 - Procedure sostitutive in caso di inerzia, da parte del gestore di rete, per la connessione di impianti alimentati da fonte rinnovabile17.1 A fronte della segnalazione, da parte del richiedente, di superamento di 60 (sessanta) giorni lavorativi di ritardo nella messa a disposizione del preventivo, l’Autorità può avviare la procedura sostitutiva prevista dall’articolo 14, comma 2, lettera f-bis, del decreto legislativo n. 387/03. 17.2 Nell’ambito della procedura sostitutiva di cui al comm |
|
Articolo 18 - Disposizioni per le connessioni di un lotto di impianti di produzione18.1 Qualora il richiedente abbia la necessità di connettere alla rete elettrica un lotto di impianti di produzione, come definito al comma 1.1, lettera x), può avvalersi della procedura disciplinata dalle disposizioni di cui al presente articolo. 18.2 La richiesta di connessione è unica per ciascun lotto di impianti di produzione e viene presentata all’impresa distributrice. In tali casi, il corrispettivo per l’ottenimento del preventivo è riferito alla potenza in immissione complessivamente richiesta, pari alla somma delle potenze in immissione richieste per ciascun impianto |
|
PARTE IV - CONDIZIONI PER LA CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI IN ALTA E ALTISSIMA TENSIONE |
|
Titolo I - Condizioni procedurali |
|
Articolo 19 - Preventivo e procedure per la connessione19.1 A seguito della richiesta di cui al comma 6.1, il gestore di rete esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l’impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta e trasmette al richiedente un preventivo per la connessione recante: a) la STMG per la connessione definita secondo i criteri di cui all’articolo 20 identificata, di norma, sulla base delle soluzioni di tipo convenzionale tra quelle indicate nelle regole tecniche di connessione di cui al comma 2.1; b) il corrispettivo per la connessione, come definito all’articolo 25 o 26 o 27, evidenziando le singole voci che lo compongono e indicando al richiedente le modalità e le tempistiche di pagamento, come definite dal gestore di rete nelle proprie MCC; c) nel caso di impianti “di cogenerazione ad alto rendimento” N35, i corrispettivi per la connessione definiti agli articoli 25 e 27, evidenziando le singole voci che li compongono; d) nel caso di centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, i corrispettivi per la connessione definiti agli articoli 25 e 26, evidenziando le singole voci che li compongono; e) l’elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell’autorizzazione dell’impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione, unitamente ad un prospetto informativo indicante l’origine da cui discende l’obbligatorietà di ciascun adempimento; f) il termine previsto per la realizzazione della connessione, come definito nelle MCC; g) un codice che identifichi univocamente la pratica di connessione (codice di rintracciabilità) unitamente al nominativo di un responsabile del gestore di rete a cui fare riferimento per tutto l’iter della pratica di connessione. A tal fine deve essere comunicato anche un contatto telefonico ed un indirizzo di posta elettronica per poter comunicare col predetto responsabile della pratica; h) nel caso di connessione di impianti da fonti rinnovabili, i riferimenti del gestore di rete ai fini della convocazione del medesimo nell’ambito del procedimento unico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03; i) il codice POD da utilizzarsi per la gestione e la trasmissione dei dati tecnici relativi al punto di connessione. Nel caso di nuove connessioni viene rilasciato un nuovo codice POD. “Nel caso di connessioni alla RTN, il gestore di rete può prevedere, nelle proprie MCC, che il codice POD venga comunicato in un s |
|
Articolo 20 - Soluzione tecnica minima generale (STMG)20.1 La STMG per la connessione può prevedere la presenza di impianti di utenza per la connessione nella parte compresa tra i confini di proprietà dell’utente a cui è asservita la connessione e il punto di connessione. 20.2 La STMG comprende: a) la descrizione dell’impianto di rete per la connessione corrispondente ad una delle soluzioni tecniche convenzionali di cui al comma 3.2, lettera f); b) l’individuazione, tra gli impianti di rete per la connessione, delle parti che possono essere progettate e realizzate a cura del richiedente; c) la descrizione degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione; d) le eventuali modalità di esercizio di carattere transitorio dell’impianto elettrico del richiedente da adottarsi per il tempo necessario alla realizzazione degli eventuali interventi di cui alla precedente lette |
|
Articolo 21 - Coordinamento delle attività ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni21.1 Ai fini dell’autorizzazione dell’impianto di rete per la connessione: a) le disposizioni riportate ai commi da 21.2 a 21.3 si applicano nel caso in cui il richiedente si avvalga del procedimento unico previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03 e dalla legge n. 55/02; b) le disposizioni riportate ai commi da 21.4 a 21.9 e al comma 21.12 si applicano nei casi di procedimenti autorizzativi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a); c) le disposizioni riportate nei commi 21.10, 21.11, 21.13 e 21.14 si applicano in tutti i casi. 21.2 Il gestore di rete, nell’ambito delle attività di elaborazione del preventivo per la connessione, è tenuto a fornire, senza alcun onere aggiuntivo, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione della documentazione da presentare nell’ambito del procedimento unico. Il richiedente può richiedere al gestore di rete la predisposizione della documentazione da presentare nell’ambito del procedimento unico al fine dell’autorizzazione delle parti relative alla rete elettrica; in tal caso il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo determinato sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate dal medesimo gestore di rete nell’ambito delle proprie MCC. 21.3 Entro 120 (centoventi) giorni lavorativi, per connessioni in alta tensione, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni lavorativi, per connessioni in altissima tensione, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti), validato dal gestore di rete, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. In tale dichiarazione il richiedente comunica al gestore di rete il tipo di iter autorizzativo seguito, nonché gli estremi e i recapiti del responsabile del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata al gestore di rete entro le predette tempistiche, al netto del tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto a decorrere dalla data di ricevimento del progetto definito dal richiedente, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l’avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui al presente c |
|
Articolo 22 - Soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD)22.1 La STMD è la soluzione tecnica minima per la connessione elaborata in seguito all’ottenimento delle autorizzazioni per la connessione, ove prevista, e rappresenta il documento di riferimento per la progettazione esecutiva e le realizzazione degli impianti. Tale soluzione dovrà essere corredata, almeno: a) dall’elenco delle fasi di progettazione ese |
|
Articolo 23 - Realizzazione e attivazione della connessione23.1 Il periodo di validità della STMD, il tempo per la realizzazione della connessione e le altre tempistiche ritenute utili, qualora non definite nella presente parte IV, sono indicate dal gestore di rete nelle proprie MCC in modo che siano univocamente individuabili e verificabili. 23.2 Durante i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, il richiedente provvede, con cadenza almeno trimestrale, ad inviare al gestore di rete un aggiornamento del crono-programma di realizzazione dell’impianto, aggiornando in particolare la data prevista di conclusione dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione. 23.3 Il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, invia al gestore di rete: a) la comunicazione di ultimazione dei lavori, evidenziando che i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione sono stati ultimati entro le tempistiche previste dall'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall'ente autorizzante corredata dalla eventuale documentazione tecnica prevista dalle MCC del gestore di rete. Tale comunicazione deve essere effettuata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e, in caso di controllo, deve essere eventualmente verificabile sulla base di idonea documentazione; b) nei casi in cui i prelievi di energia elettrica non siano destinati esclusivamente all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata sia dal futuro produttore che dal futuro cliente finale in cui si attesti in quale tipologia di ASSPC rientra la configurazione impiantistica che sussisterà a valle del punto di connessione a seguito del completamento del procedimento di connessione; c) nei casi di cui alla lettera b), una comunicazione in merito alla volontà di acquisire la qualifica di SEU previa istanza al GSE, qualora ne ricorrano le circostanze. N53 23.3bis Il gestore di rete, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa di cui al comma 23.3, verificata la completezza della predetta documentazione, comunica al sistema GAUDÌ la data di ultimazione dei lavori dell'impianto di produzione, come rilevata dalla dichiarazione sostitutiva di cui al comma 23.3. Qualora la documentazione di cui al comma 23.3 risulti incompleta, con le medesime tempistiche il gestore di rete procede ad inviare una richiesta di integrazione al richiedente. N54 23.4 Terminata la realizzazione dell’impianto di connessione, il gestore di rete in |
|
Articolo 24 - Attivazione dell’open season24.1 Per le aree critiche, come definite nel comma 4.2, lettera b1), i gestori di rete possono prevedere l’attivazione dell’open season di ampiezza semestrale. |
|
Titolo II - Condizioni economiche |
|
Articolo 25 - Condizioni economiche per la connessione di impianti alimentati da fonti non rinnovabili né di cogenerazione ad alto rendimento25.1 All’atto della presentazione dell’istanza per l’ottenimento della STMD ai sensi del comma 21.10, il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo a copertura delle attività di gestione e di analisi tecnica relative alla elaborazione della S |
|
Articolo 26 - Condizioni economiche per la connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e relative verifiche26.1 Il corrispettivo relativo alla elaborazione della STMD, di cui al comma 25.1, è ridotto del 50%. Il limite massimo indicato nel medesimo comma è corrispondentemente ridotto del 50%. 26.2 Il corrispettivo per la connessione è pari al prodotto tra: a) il maggior valore tra zero e la differenza tra i costi di cui al comma 22.1, lettera c), e il parametro-soglia di cui alla tabella 1 allegata al presente provvedimento e b) il rapport |
|
Articolo 27 - Condizioni economiche per la connessione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento e relative verifiche27.1 Il corrispettivo relativo alla elaborazione della STMD, di cui al comma 25.1, è ridotto del 20%. Il limite massimo indicato nel medesimo comma è corrispondentemente ridotto del 20%. 27.2 Il corrispettivo per la connessione è pari al prodotto tra: a) i costi di cui al comma 22.1, lettera c), e b) il rapporto tra la potenza ai fini della connessione e la potenza massima di esercizio dell’impianto di rete per la connessione, definita secondo le modalità di cui al comma 3.2, lettera g). |
|
Titolo III - Indennizzi automatici, priorità di trattamento, realizzazione in proprio della connessione e procedure sostitutive |
|
Articolo 28 - Indennizzi automatici e procedure sostitutive in caso di inerzia, da parte del gestore di rete, per la connessione di impianti alimentati da fonte rinnovabile28.1 Qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo indicato dal gestore di rete nelle MCC, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo. 28.2 Qualora la messa a disposizione della STMD non avvenga nel tempo indicato dal gestore di rete nelle MCC “o qualora il gestore di rete non abbia completato le attivit |
|
Articolo 29 - Priorità di trattamento per le richieste di connessione di impianti da fonte rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento29.1 Nello svolgimento delle attività relative all’erogazione del serviz |
|
Articolo 30 - Realizzazione in proprio dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento30.1 Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e “di cogenerazione ad alto rendimento” N35, il gestore di rete, previa istanza presentata dal richiedente all’atto di accettazione del preventivo “o della STMD” N29 a) consente al richiedente di realizzare in proprio gli impianti di rete per la connessione nelle parti che non implichino l’effettuazione di interventi sulla rete elettrica esistente, vale a dire, di norma, la realizzazione dell’eventuale linea elettrica e dell’impianto per la consegna; b) può consentire al richiedente di realizzare gli interventi sulla rete esistente, fatte salve le esigenze di sicurezza e la salvaguardia della continuità del servizio elettrico. 30.2 Il gestore di rete, entro tempistiche dal medesimo definite nelle proprie MCC, invia al richiedente gli elementi necessari alla realizzazione della connessione secondo gli standard realizzativi del medesimo gestore. Il gestore di rete prevede, all’interno del contratto di connessione di cui al comma 23.10, le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione, ivi incluse que |
|
PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI |
|
Titolo I - Disposizioni relative alla prenotazione della capacità di rete |
|
Articolo 31 - Validità del preventivo accettato31.1 Il richiedente è tenuto ad iniziare i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione entro: a) 12 (dodici) mesi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in bassa e media tensione; b) 18 (diciotto) mesi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione, ad eccezione dei casi di impossibilità a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richi |
|
Articolo 33 - Prenotazione della capacità di rete al termine o nel corso del procedimento per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione33.1 Nel caso degli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, l’accettazione del preventivo comporta la prenotazione della relativa capacità di rete. Nel caso di tutti gli altri impianti si applica quanto previsto nei commi successivi. 33.2 La soluzione tecnica minima generale (STMG) indicata nel preventivo rimane valida per: - 210 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in media tensione; - 270 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione, al netto del tempo impiegato dal gestore di rete per validare il progetto relativo all’impianto di rete per la connessione. Il periodo di validità della STMG comporta la prenotazione temporanea della relativa capacità di rete. 33.3 Nel caso in cui il procedimento per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione non sia stato completato entro i tempi di cui al comma 33.2 o, entro i medesimi termini, non sia stato completato con esito positivo il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) qualora previsto, la STMG indicata nel preventivo assume un valore indicativo. |
|
Titolo II - Coordinamento tra gestori di rete |
|
Articolo 34 - Modalità di coordinamento tra gestori di rete nel caso in cui la connessione debba essere effettuata a una rete diversa dalla rete gestita dal gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione34.1 Nel caso in cui la connessione debba essere effettuata a una rete diversa dalla rete gestita dal gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione (primo gestore), quest’ultimo: a) entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, trasmette al gestore d |
|
Articolo 35 - Modalità di coordinamento tra gestori di rete nel caso in cui la connessione venga effettuata alla rete gestita dal gestore a cui è presentata la richiesta di connessione, comportando interventi su reti gestite da altri gestori35.1 Nei casi in cui la connessione venga effettuata alla rete del gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione (primo gestore), ma siano necessari degli sviluppi di rete che interessano la rete a monte, gestita da un diverso gestore (secondo gestore), ovvero nei casi in cui a causa della presenza di vincoli tecnici alla connessione, è necessario adeguare le infrastrutture rendendole idonee a una gestione attiva, oppure realizzare nuovi punti di co |
|
Titolo III - Flussi informativi |
|
Articolo 36 - Elementi per la registrazione e validazione su GAUDÌ dell’impianto di produzione e delle unità di produzione che lo compongono36.1 A seguito dell’ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione, il richiedente registra il medesimo impianto all’interno del GAUDI’ e trasmette al gestore di rete l’attestazione di avvenuta registrazione dell’anagrafica impianto secondo le modalità e le tempistiche di cui ai commi 9.3, 9.5, 21.3 e 21.5. 36.2 La registrazione dell’anagrafica impianto all’interno del GAUDI’ di cui al comma 36.1 avviene secondo modalità stabilite da Terna in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione ARG/elt 205/08 e dalla deliberazione ARG/elt 124/10, “nonché dal punto 8. della deliberazione 578/2013/R/eel” N51 e consiste nell’inserimento de: |
|
Articolo 36bis - Elementi per l’abilitazione ai fini della misura delle unità di produzione a configurazione semplice36bis.1 A seguito della validazione tecnica delle UP che costituiscono l’impianto di cui al comma 36.4, il richiedente, nel caso in cui le UP ricadono nella categoria UP a configurazione semplice, rende disponibili all’impresa distributrice alla cui rete verrà connesso l’impianto, secondo le modalità di cui al comma 36quinquies.1: a) lo schema unifilare di misura relativo all’impianto di produzione per il quale è stata richiesta la connessione. Tale schema è redatto ai sensi della specifica tecnica di misura, è firmato da un tecnico abilitato e reca l’indicazione delle diverse UP che compongono l’impianto, nonché la localizzazione delle apparecchiature di misura e dei punti di connessione dell’impianto alla rete pubblica. “Qualora sul punto di connessione su cui insiste l'impianto oggetto della richiesta di connessione insistono altri impianti di produzione o di consumo, lo schema unifilare deve riportare l'indicazione di tutte le UP e UC presenti a valle d |
|
Articolo 36ter - Elementi per l’abilitazione ai fini della misura delle unità di produzione a configurazione complessa36ter.1 A seguito della validazione tecnica delle UP che costituiscono l’impianto di cui al comma 36.4bis, il richiedente, nel caso in cui le UP che compongono l’impianto ricadono nella categoria UP a configurazione complessa, rende disponibili al gestore di rete alla cui rete verrà connesso l’impianto, secondo le modalità di cui al comma 36quinquies.1: a) lo schema unifilare di misura relativo all’impianto di produzione per il quale è stata richiesta la connessione. Tale schema è redatto ai sensi della specifica tecnica di misura ed è firmato da un tecnico abilitato e reca l’indicazione delle diverse UP che compongono l’impianto, nonché la localizzazione delle apparecchiature di misura e dei punti di connessione dell’impianto alla rete pubblica. “Qualora sul punto di connessione su cui insiste l'impianto oggetto della richiesta di connessione insistono altri impianti di produzione o di consumo, lo schema unifilare deve riportare l'indicazione di tutte le UP e UC presenti a valle del punto di connessione, nonché la localizzazione delle apparecchiature di misura e degli eventuali ulteriori punti di connessione dei predetti impianti alla rete pubblica” N51; b) le schede tecniche di misura compilate secondo quanto previsto dalla specifica tecnica di misura e relative alle AdM per le quali, ai sensi del TIT e degli articoli 3 e 4 dell’Allegato A alla deliberazione n. 88/07, il responsabile del servizio di installazione e manutenzione dei misuratori è il richiedente. 36ter.2 Il gestore di rete alla cui rete verrà connesso l’impianto riceve dal richiedente lo schema unifilare di misura e le schede tecniche di misura di cui al comma 36bis.1 e: a) ne verifica la correttezza e coerenza sia formale che sostanziale con le pres |
|
Articolo 36quater - Elementi per l’abilitazione ai fini commerciali delle unità di produzione36quater.1 Una volta completate con esito positivo tut |
|
Articolo 37 - Obblighi informativi tra le imprese distributrici e Terna37.1 Le imprese distributrici, la cui rete è direttamente connessa alla rete di trasmissione nazionale, trasmettono trimestralmente a Terna, secondo modalità definite dalla medesima Terna, un rapporto contenente almeno le seguenti informazioni riferite a ciascuna cabina primaria: - potenza corrispondente ai preventi |
|
Articolo 38 - Obblighi informativi in capo a Terna e alle imprese distributrici nei confronti dell’Autorità |
|
Articolo 39 - Disposizioni transitorie39.1 Fino al 30 giugno 2011 le aree critiche e le linee critiche sono individuate dai gestori di rete sulla base di requisiti coerenti con i principi di cui all’articolo 4. I medesimi gestori di rete danno evide |
|
Articolo 40 - Disposizioni finali40.1 “Nel caso in cui il richiedente presenti al gestore di rete una nuova richiesta di connessione alla rete ovvero una richiesta di adeguamento di una connessione esistente sia in prelievo che in immissione,” N59 qualora i prelievi non siano unicamente destinati all’alimentazione dei servizi ausiliari, il corrispettivo per la connessione è posto pari a quello che, complessivamente, sosterrebbe un cliente finale che chiede, in sequenza, prima la connessione dell’utenza passiva ai sensi del Testo Integrato Connessioni e poi la connessione dell’impianto di produzione ai sensi del presente provvedimento. 40.2 Nel caso in cui il richiedente presenti al gestore di rete una nuova richiesta di connessione alla rete in immissione e in prelievo, qualora i prelievi siano unicamente destinati all’alimentazione dei servizi ausiliari, si applica unicamente il presente provvedimento. 40.3 Nel caso di richiesta di adeguamento di connessione esistente, l’eventuale adeguamento della sola potenza disponibile in immissione non comporta un corrispondente adeguamento della potenza già disponibile in prelievo. 40.4 Ai fini del presente provvedimento, le centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03 sono equiparate agli impianti alimentati da fonti rinnovabili. |
|
Allegato A - Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione - Tabella 1Parametri per la determinazione della soglia per le rinnovabili Co |
|
Allegato B - Ulteriori disposizioni in materia di connessioni, nel caso di richieste di connessione presentate fino al 31 dicembre 2010Articolo 1 - Disposizioni introduttive e ambito di applicazione 1.1 I gestori di rete, entro il 15 ottobre 2010, danno evidenza pubblica delle aree critiche e delle linee critiche, previa comunicazione all’Autorità dell’elenco di tali aree e linee, oltre che delle motivazioni da cui emerge la criticità, sulla base di requisiti coerenti con i principi definiti dall’articolo 4 del Testo Integrato delle Connessioni Attive, come modificato dalla deliberazione ARG/elt 125/10. 1.2 Ai fini dell’applicazione dei successivi articoli, si considera la data di invio della comunicazione, recante la richiesta di connessione, come definita dal Testo Integrato delle Connessioni Attive. 1.3 I successivi articoli si applicano per tutte le richieste di connessione inviate ai gestori di rete entro il 31 dicembre 2010, ivi incluse quelle presentate ai sensi della deliberazione n. 281/05, e relative a impianti di produzione per cui non è ancora stata completata la connessione. Articolo 2 - Disposizioni relative alla comunicazione di avvio del procedimento autorizzativo unico previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03 o del procedimento autorizzativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione 2.1 Nel caso di richieste di connessione inviate al gestore di rete entro il 7 agosto 2010: a) qualora, alla data del 30 settembre 2010, il richiedente abbia già accettato il preventivo ma non abbia ancora presentato la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico ovvero la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione, il medesimo richiedente è tenuto a presentare tale richiesta di avvio, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, entro le medesime tempistiche previste dall’articolo 9, comma 9.3 o 9.5, o dall’articolo 21, comma 21.3 o 21.5, del Testo Integrato delle Connessioni Attive, come modificato dalla deliberazione ARG/elt 125/10. Le predette tempistiche decorrono dall’1 ottobre 2010; b) qualora, alla data del 30 settembre 2010, il richiedente non abbia ancora accettato il preventivo, è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico ovvero la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, entro le medesime tempistiche previste dall’articolo 9, comma 9.3 o 9.5, o dall’articolo 21, comma 21.3 o 21.5, del Testo Integrato delle Connessioni Attive, come modificato dalla deliberazione ARG/elt 125/10. Le predette tempistiche decorrono dalla data di accettazione del preventivo. 2.2 Nel caso di richieste di connessione inviate al gestore di rete in data successiva al 7 agosto 2010 è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico ovvero la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione, c |
Dalla redazione
- Impiantistica
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Edilizia e immobili
- Impianti alimentati da fonti rinnovabili
Classificazione, regime e procedure per la realizzazione degli interventi edilizi
- Dino de Paolis
- Impianti alimentati da fonti rinnovabili
- Impianti di riscaldamento e condizionamento
- Efficienza e risparmio energetico
- Impiantistica
- Energia e risparmio energetico
- Certificazione energetica
- Fonti alternative
Requisiti minimi di prestazione energetica e vincoli per la progettazione di edifici e impianti
- Alfonso Mancini
- Edilizia e immobili
- Energia e risparmio energetico
- Impiantistica
- Impianti alimentati da fonti rinnovabili
- Impianti di riscaldamento e condizionamento
- Efficienza e risparmio energetico
- Titoli abilitativi
- Fonti alternative
- Edilizia privata e titoli abilitativi
Fonti rinnovabili negli edifici nuovi e ristrutturati: obblighi e decorrenze
- Alfonso Mancini
- Energia e risparmio energetico
- Impiantistica
- Fonti alternative
- Impianti alimentati da fonti rinnovabili
Incentivi per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili - FER elettriche
- Redazione Legislazione Tecnica
- Procedimenti amministrativi
- Impianti alimentati da fonti rinnovabili
- Pubblica Amministrazione
- Impiantistica
Impianti alimentati da fonti rinnovabili: regime e procedure autorizzative
- Alfonso Mancini
- Studio Groenlandia
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
22/11/2024
- Ok ai contratti ante '97 da Italia Oggi
- Caldaie senza bonus e sconti alle case green: gli emendamenti restano ancora in corsa da Il Sole 24 Ore
- Pagamenti, verso il freno sugli anticipi al 90% con nuovi controlli da Il Sole 24 Ore
- «Più tempo, automatismi e cumulo Così cambia Transizione 5.0» da Il Sole 24 Ore
- Salva Milano, per il Comune ripartono cantieri e investimenti da Il Sole 24 Ore
- Pompe di calore, investimenti fermi Ddl Bilancio non aiuta da Il Sole 24 Ore