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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 30/07/1991, n. 30
L. R. Valle D'Aosta 30/07/1991, n. 30
- L.R. 02/09/1996, n. 31
- Reg. R. 17/08/1999, n. 3
- L.R. 10/08/2004, n. 16
- L.R. 24/12/2012, n. 36
- L.R. 29/03/2018, n. 5
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze statutarie, tutela l'ambiente naturale in tutti i suoi aspetti e ne promuove e disciplina l'uso sociale e pubblico, compatibilmente con le esigenze di generale salvaguardia delle risorse naturalistiche, paesaggistiche ed ecologiche, coerentemente ad obiettivi di crescita socio - economica delle popolazioni locali e di recupero e valorizzazione delle loro espressioni storiche e culturali. |
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Art. 2 - (Classificazione)1. In relazione alle diverse caratteristiche ed agli scopi per cui vengono istituite, le aree naturali protette si distinguono in: |
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Art. 3 - (Parchi naturali)1. Per parchi naturali si intendono ampi territori caratterizzati dalla presenza di ambienti di alto pregio naturalistico, con eventuale presenza di valori storici o archeologici nei quali è a |
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Art. 4 - (Riserve naturali)1. Le riserve naturali sono costituite da aree territoriali, generalmente di modeste dimensioni, caratterizzate dalla presenza di aspetti di rilevante interesse ambientale, cultural |
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Art. 5 - (Riserve naturali integrali)1. Le riserve naturali integrali hanno lo scopo di proteggere e conservare la natura dell'ambiente in tutte le sue espressioni e reciproc |
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Art. 6 - (Proposte per l'istituzione delle aree naturali protette)1. Possono promuovere istanza d'istituzione delle aree naturali protette: a) il Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, foreste |
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CAPO II - Istituzione e gestione dei parchi naturali |
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Art. 9 - (Piano regionale dei parchi naturali)1. La Giunta regionale, tenuto conto delle indicazioni dei soggetti proponenti i parchi naturali e del parere del CRIPN, predispone un Piano regionale dei parchi naturali, con l'eventuale individuazione di zone preparco, tramite il Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste. |
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Art. 10 - (Leggi istitutive dei parchi naturali)1. In conformità ai principi generali enunciati nella presente legge e alle indicazioni fornite dal Piano regionale dei parchi naturali, i parchi naturali e le eventuali zone di preparco sono istituiti ed individuati con legge regionale, che stabilisce per ciascuno di essi: a) i confini; |
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Art. 11 - (Enti di gestione dei parchi naturali e loro organi)1. Per la gestione dei parchi naturali sono istituiti appositi Enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico. |
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Art. 12 - (Attribuzioni e competenze del Presidente dell'ente)1. Il Presidente dell'Ente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sentito il parere dei Comuni territorialmente interessati, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, ed è scelto fra persone particolarmente distintesi nella salvaguardia dell'ambiente naturale e in possesso di idonei titoli culturali e professionali. 2. Il Presidente dura in carica per cinque anni e può essere riconfermato. |
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Art. 13 - (Composizione, attribuzioni e competenze, del Consiglio di amministrazione)1. Il consiglio di amministrazione è composto: a) dal presidente dell'Ente Parco; b) dal dirigente della struttura competente in materia di aree naturali protette, o suo delegato; c) da un rappresentante del/dei Comuni territorialmente interessati, scelto in accordo tra i Comuni stessi; d) da un rappresentante dei proprietari dei terreni inclusi nel parco, designato dall'assemblea dei proprietari stessi; e) da un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiorme |
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Art. 14 - (Attribuzioni e competenze del direttore del parco)1. Il direttore del parco è responsabile della conservazione del parco affidat |
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Art. 15 - (Collegio dei revisori dei conti)1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente parco è effettuato da tre |
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Art. 16 - (Indennità, compensi e rimborsi)1. Compete alla Giunta regionale di fissare con propria deliberazione i compensi dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti in base ai criteri fissati nei commi due, tre, quattro e cinque. |
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Art. 17 - (Personale dell'Ente parco)1. Ogni Ente parco è dotato di apposito personale, al quale si applica lo stato giuridico e il trattamento economico previsto per il personale regionale. |
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Art. 18 - (Piano di gestione territoriale dei parchi)1. Per ogni parco naturale individuato ed istituito secondo le norme della presente legge, l'Ente gestore deve predisporre entro dodici mesi dalla sua costituzione un piano di gestione territoriale del parco, con una sua eventuale zonazione, al fine di disciplinarne l'uso, nel rispetto delle finalità istitutive. 2. Il Piano, di carattere interdisciplinare è redatto da esperti nelle varie discipline della pianificazione territoriale, ambientale e naturalistica, che devono tener conto dei vincoli statali e regionali di tutela ambientale esistenti. 3. I piani di gestione territoriale devono inoltre prevedere il divieto di attività e opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna e ai rispettivi habitat, ed in ispecie: |
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Art. 19 - (Divieti transitori)1. Nelle aree individuate nel Piano regionale dei parchi naturali di cui all'articolo 9, fino alla data d |
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Art. 20 - (Concessioni ed autorizzazioni)1. Le concessioni o autorizzazioni per l'esecuzione di opere od interventi localizzat |
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Art. 21 - (Valorizzazione dell'ambiente naturale ed incentivazioni economiche)1. La Regione, al fine di conseguire gli obiettivi sociali, economici e culturali che essa si prefigge con la presente legge, promuove e coordina studi, rilievi, cartografie e pubblicazioni atti ad approfondire la conoscenza dei vari elementi, aspetti ed espressioni che concorrono a costituire l'insieme dell'area naturale protetta. 2. Gli Enti gestori dei parchi stimolan |
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Art. 22 - (Indennizzi)1. Quando all'interno dei parchi naturali, si verifichino riduzioni documentabili dei |
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Art. 23 - (Acquisizione di beni immobili)1. Gli Enti gestori dei parchi possono acquisire, nelle forme previste dalle vigenti |
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CAPO III - Riserve naturali e riserve naturali integrali |
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Art. 24 - (Istituzione delle riserve naturali e riserve naturali integrali)1. Fatta salva l'istituzione di riserve naturali integrali all'interno dei parchi naturali, quando previste da una eventuale zonazione del piano di gestione territoriale di cui all'articolo 18, l'individuazione delle riserve naturali o delle altre riserve naturali integrali e la delimitazione cartografica in scala opportuna dei loro confini è fatta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale. |
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Art. 25 - (Vincoli di tutela per le riserve naturali)1. I provvedimenti di istituzione delle riserve naturali devono prevedere il divieto di attività od opere che possono comprometterne la salvaguardia ed in particolare: a) modificare o alterare in senso negativo gli elementi che compongono il biòtopo o il |
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CAPO IV - Norme comuni |
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Art. 26 - (Coordinamento dell'attività delle aree naturali protette)1. Il Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale costituisce la struttura tecnica preposta al coordinamento dell'attività nelle aree naturali protette e, per la specifica funzione, si avvale del proprio personale e di quello del dipendente Corpo forestale valdostano. 2. Al fine di agevolare l'espletamento dei compiti sopra indicati, il Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste può avvalersi della collaborazione del Museo regionale di scienze naturali di Saint - Pierre, di istituti scientifici e di ricerca pubblici o privati, nonché di associazioni culturali e naturalistiche. |
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Art. 27 - (Sorveglianza)1. Le funzioni di sorveglianza per l'applicazione dei divieti e delle prescrizioni posti a tutela dei parchi naturali protetti con la presente legge e |
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Art. 28 - (Demanio per la tutela della natura)1. In caso di acquisizione di terreni siti all'interno di aree naturali protette, la Regione considera, ai fini della determinazione dei prezzi di mercato, anche il valore naturalistico derivante dalla rarità e particolare valore ambientale della zon |
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Art. 29 - (Sanzioni)1. I limiti edittali minimi e massimi delle sanzioni amministrative regionali sono raddoppiati quando la infrazione si verifichi all'interno delle aree naturali protette previste dalla presente legge e riguardi norme poste a tutela della finalità delle aree stes |
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Art. 30 - (Disposizioni finanziarie)1. Gli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato di cui agli articoli 7 e 8, valutati in annue lire 3.000.000, gravano sul capitolo 39445 de |
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Art. 31 - (Variazioni di bilancio)1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 sono apportate in termini di competenza e di cassa le seguenti variazioni: in diminuzione: Cap. 39440 "Spese per propaganda ed interventi per la protezione della natura" |
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