a) all'art. 1, comma 1, al termine del comma, la cifra 1 è sostituita dalla lettera A;
b) all'art. 1, comma 2, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
«d) sia garantito, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E e F, che i valori della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati, rispettino i limiti massimi riportati nella tabella 4.a, di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59;
e) i soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, dichiarano il rispetto dei predetti requisiti in sede di trasmissione all'Enea della documentazione prevista all'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 19 febbraio 2007 e successive modificazioni.»;
c) all'art. 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dell'applicazione del comma 345, dell'art. 1, della legge finanziaria 2007, e ai sensi di cui all'art. 1, comma 20, della legge finanziaria 2008, i valori di trasmittanza termica delle strutture opache verticali, orizzontali e inclinate e delle chiusure apribili e assimilabili, che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i corrispondenti limiti massimi riportati in allegato B, in funzione delle zone climatiche di ubicazione dell'edificio oggetto della riqualificazione energetica.»;
d) all'art. 3, il comma 1 è sostituito dal seguente: