N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 9, comma 7, della L.P. 21/12/2011, n. 15, così recitava:

“Art. 3 - Rappresentanza unitaria di comuni

1. La delegazione dei comuni è composta dal coordinatore e da sei rappresentanti eletti dai sindaci dei comuni della provincia, convocati in apposita assemblea dal presidente dell'organizzazione più rappresentativa dei comuni stessi. Il Presidente dell'organizzazione più rappresentativa dei comuni è membro di diritto e funge da coordinatore.

2. La composizione della delegazione dei comuni deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. Il numero dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico viene determinato includendo nel computo il membro di diritto. Ciascun gruppo linguistico ha comunque diritto di essere rappresentato con un membro nella delegazione.

3. L'assemblea è convocata entro sei mesi dalla data delle elezioni amministrative comunali generali. L'avviso di convocazione è comunicato almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

4. I comuni che non hanno partecipato alle elezioni amministrative generali, o che entro il termine ultimo utile non hanno provveduto all'elezione del sindaco, sono rappresentati all'assemblea dal sindaco in carico o dal commissario straordinario.

5. L'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

6. L'elezione dei delegati avviene a scrutinio segreto e risultano eletti i componenti dell'assemblea che, per ciascun gruppo linguistico di appartenenza, hanno riportato il maggior numero di preferenze. Ogni votante può esprimere fino a due preferenze.

7. La rappresentanza in senso alla delegazione è assegnata ai tre gruppi linguistici in base ai quozienti interi o al maggior resto conseguiti da ciascuno di essi in relazione alla loro consistenza. A parità di resto viene preferito il gruppo linguistico con il minor numero di delegati conseguiti; in caso di ulteriore parità decide la sorte.

8. I delegati rimangono in carica fino all'elezione dei nuovi rappresentanti, a seguito delle elezioni comunali generali.

9. Qualora un delegato, nel corso del mandato, decada dalla carica di sindaco, è sostituito dal primo dei non eletti del rispettivo gruppo linguistico di appartenenza.”

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