N37 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo aggiunto dall'art. 11, comma 1, della L.P. 26/07/2002, n. 11 e, successivamente, abrogato dall’art. 4, comma 1, della L.P. 16/07/2024, n. 3, così recitava:

“Art. 14 - Anticipazioni ai Comuni della Val Venosta per il risanamento di stazioni ferroviarie e loro pertinenze

1. È autorizzata la spesa di 250.000 euro (capitolo 61520) a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 2002 e 2003, per la concessione di anticipazioni ai comuni della Valle Venosta per il finanziamento delle spese di progettazione di opere di risanamento e sistemazione di immobili adibiti a stazioni ferroviarie e loro pertinenze nonché di riqualificazione e valorizzazione dei rispettivi areali ferroviari.

2. La restituzione alla Provincia delle somme anticipate deve avvenire entro tre anni dalla relativa erogazione, maggiorate degli interessi al tasso legale. In caso di mancata restituzione l'assessore alle finanze e bilancio provvede al recupero mediante corrispondente decurtazione delle assegnazioni disposte ai sensi della presente legge a favore dei comuni inadempienti.

3. In mancanza di iniziative dei comuni, gli stanziamenti di bilancio non utilizzati sono destinati ad interventi diretti dell'amministrazione provinciale per le stesse finalità.”

Dalla redazione