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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Whistleblowing: l'Unione europea rafforza le misure di protezione di informatori e facilitatori
Con la Dir. UE 23/10/2019, n. 1937, il Parlamento europeo stabilisce norme minime comuni volte a garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano condotte illecite, rafforzando l’applicazione delle tutele ed estendendole ai facilitatori e ai soggetti comunque potenzialmente esposti a ritorsioni a seguito della segnalazione.
Di seguito le principali novità previste dal provvedimento.
CAMPO DI APPLICAZIONE
I settori interessati dalla Direttiva sono i seguenti:
- appalti pubblici;
- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- sicurezza e conformità dei prodotti;
- sicurezza dei trasporti;
- tutela dell’ambiente;
- radioprotezione e sicurezza nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
Inoltre le segnalazioni possono riguardare violazioni che ledono gli interessi finanziari ovvero violazioni concernenti il mercato interno in materia di concorrenza e imposizione fiscale delle società.
SOGGETTI INTERESSATI
La Direttiva si applica alle persone segnalanti che lavorano nel settore privato o pubblico che hanno acquisito informazioni sulle violazioni in un contesto lavorativo, comprese le fasi di selezione, e anche se il rapporto di lavoro sia nel frattempo terminato. Si tratta in particolare dei lavoratori pubblici e privati; degli azionisti e membri dell’organo di amministrazione, direzione o vigilanza di un’impresa, compresi i membri senza incarichi esecutivi, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti; di qualsiasi persona che lavora sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori.
La Direttiva estende le misure di protezione anche:
- ai facilitatori, intendendosi per tali le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione in un contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere riservata;
- ai soggetti terzi connessi con le persone segnalanti e che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo, quali colleghi o parenti delle persone segnalanti;
- ai soggetti giuridici di cui le persone segnalanti sono proprietarie, per cui lavorano o a cui sono altrimenti connesse in un contesto lavorativo.
PROCEDURA DI SEGNALAZIONE E TEMPISTICHE
È prevista l’istituzione di canali interni ed esterni di segnalazione sia nel settore pubblico, sia nel settore privato (in questo caso per le aziende con almeno 50 lavoratori), mediante i quali viene procedimentalizzata l’attività di segnalazione. Tali procedure devono garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante e la protezione degli eventuali terzi citati nella segnalazione e impedire l’accesso da parte del personale non autorizzato.
Inoltre viene stabilita una precisa tempistica da rispettare: sette giorni per l’avviso di ricevimento e tre mesi per il riscontro della segnalazione, ovvero sei mesi in casi debitamente giustificati per le segnalazioni ad un’Autorità esterna (es. ANAC per l'Italia).
Divulgazioni pubbliche
Nei casi specificati all’art. 15 (superamento dei termini di risposta alla segnalazione, pericolo per il pubblico interesse, rischio di occultamento delle prove, collusione dell’Autorità con l’autore della violazione), la Direttiva prevede la possibilità di effettuare la segnalazione attraverso canali di divulgazione pubblica mantenendo intatte le tutele previste per il segnalante.
RECEPIMENTO
La Direttiva deve essere recepita entro il 17/12/2021. Le disposizioni per l’attuazione dell’obbligo dei soggetti giuridici del settore privato con più di 50 e meno di 250 lavoratori di stabilire un canale di segnalazione interno dovranno essere attuate entro il 17/12/2023.
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Si ricorda che le norme italiane che prevedono la tutela del lavoratore che segnala condotte illecite sono contenute nell’art. 54-bis del D. Leg.vo 165/2001, come da ultimo sostituito dall’art. 1 della L. 179/2017, e che l’ANAC, con la propria Determinazione 28/04/2015, n. 6, ha fornito orientamenti applicativi delle disposizioni in questione. Si veda in proposito Whistleblowing: la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.