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29/11/2019

Studi professionali associati: esclusione dell’obbligo assicurativo INAIL

Secondo la Corte di Cassazione, sentenza 21/11/2019, n. 30428, i componenti degli studi professionali associati (nel caso di specie architetti) non sono soggetti all'obbligo assicurativo INAIL in assenza di attività manuale o di vigilanza in regime di subordinazione.

Nel caso di specie la Corte ha respinto il ricorso dell’INAIL e ha confermato la decisione della Corte di Appello che aveva ritenuto non soggetti all’assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali gli architetti di uno studio associato.

Al riguardo la Corte di Cassazione, prendendo le mosse da diversi orientamenti precedenti sia di legittimità (con riferimento ai soci di cooperative), sia espressi in pronunce della Corte Costituzionale (con riferimento anche a studi infermieristici associati), ha ribadito che nel sistema assicurativo gestito dall’INAIL non vige il principio assoluto del copertura universalistica delle tutele e che l'obbligo assicurativo non sussiste nei confronti dei componenti di studi professionali associati, in quanto la tendenza ordinamentale espansiva di tale obbligo può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto e nell'ambito delle norme vigenti, che, come per il libero professionista, in nessun luogo (artt. 1, 4 e 9 del D.P.R. 1124/1965) ne contemplano l'assoggettamento per le associazioni professionali.

Pertanto, nel caso dell'associazione di professionisti, trattandosi di attività libero professionale resa in forma autonoma, in difetto di attività manuale o di attività intellettuale di vigilanza sul lavoro altrui resa in regime di subordinazione, non può ravvisarsi l'obbligo di copertura assicurativa gestita dall'INAIL.

Dalla redazione