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25/11/2019

La valutazione del notaio sulla conformità edilizia non esclude la punibilità dell’abuso

Secondo il TAR Liguria 15/10/2019, n. 775, la circostanza che il notaio rogante l’atto di acquisto di un immobile non abbia rilevato alcuna irregolarità edilizia o urbanistica non impedisce l’applicabilità delle sanzioni e la demolizione conseguenti all’accertamento dell’illecito edilizio.

Nel caso di specie il Comune irrogava una sanzione pecuniaria per opere eseguite in assenza di titolo, comportanti incremento di valore di un’immobile in comproprietà. I ricorrenti proponevano ricorso al TAR lamentando, da un lato, che era stata omessa la rituale comunicazione di avvio del procedimento; dall’altro, che il notaio rogante l’atto di acquisto non aveva rilevato alcuna contrarietà edilizia o urbanistica, essendo le opere già presenti alla data del contratto di compravendita.

Al riguardo il TAR:

- ha ritenuto che, trattandosi di provvedimento sanzionatorio conseguente all’accertamento di abuso edilizio, vale il medesimo principio affermato dalla giurisprudenza prevalente in materia di ordine di demolizione, secondo il quale l'ordine di demolizione conseguente all'accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e, in quanto tale, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge; pertanto, trattandosi di un atto volto a reprimere un abuso edilizio, esso sorge in virtù di un presupposto di fatto, ossia l'abuso, di cui il ricorrente deve essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo;

- ha precisato che non ha alcuna rilevanza il fatto che il notaio abbia ritenuto insussistenti abusi o difformità edilizie, in quanto l’attività notarile non è idonea di per se stessa ad escludere o far venir meno il potere di accertamento in capo all’Ente comunale. In via generale, infatti, e ciò vale anche per le mere difformità edilizie, nel caso di immobile realizzato senza alcun titolo edilizio l'ordinanza di demolizione, quale provvedimento repressivo non assoggettato ad alcun termine decadenziale e, quindi, adottabile anche a notevole intervallo temporale dall'abuso edilizio, costituisce atto dovuto e vincolato alla ricognizione dei suoi presupposti, non potendo assumere alcuna rilevanza giuridica un preteso affidamento di mero fatto, ancorché eventualmente ingenerato dal dante causa e/o dal notaio che ha rogato gli atti di compravendita.

Dalla redazione