N15 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 6, comma 1, del Regolam. R. 26/09/2023, n. 7, così recitava:

“Art. 15 - (Modalità per l’iscrizione al Forum)

1. Possono iscriversi al Forum quale organo consultivo, istituito ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 2 della Legge regionale 2/2017 presso l’Agenzia regionale del Turismo:

a) i Sindaci dei Comuni interessati dal percorso della RCL;

b) gli Enti pubblici e privati, le Associazioni, le Fondazioni e tutti gli altri soggetti pubblici e privati che hanno negli scopi sociali la valorizzazione e la promozione dei beni e delle attività previsti dalla Legge regionale 2/2017.

2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono iscriversi devono presentare la domanda per via telematica, su apposita piattaforma informatica, secondo la procedura che l’Agenzia regionale del Turismo rende nota con specifici avvisi sul sito istituzionale regionale, in cui sono indicate anche le modalità di supporto alla presentazione.

3. L’Agenzia regionale del Turismo provvede, entro 90 gg. dall’entrata in vigore del presente Regolamento, ad adottare gli opportuni provvedimenti per porre in essere le azioni finalizzate alla raccolta, per via telematica, delle domande di iscrizione al Forum da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo, nonché la predisposizione di adeguati applicativi informatici per agevolare la consultazione e il confronto on line tra i componenti del Forum della RCL.

4. L’Agenzia regionale del Turismo, effettuate le necessarie verifiche istruttorie sulle domande di iscrizione al Forum pervenute, provvede ad approvare l’Elenco regionale degli iscritti al Forum della RCL e a darne pubblicazione sul Sito istituzionale della Regione Lazio, nonché ad aggiornarlo con cadenza annuale.”

Dalla redazione