Trattamento fiscale compensi professionisti volontari per la Protezione civile | Bollettino di Legislazione Tecnica
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13/11/2019

Trattamento fiscale compensi professionisti volontari per la Protezione civile

Secondo l’Agenzia entrate, i rimborsi percepiti dai tecnici volontari che effettuano sopralluoghi di ricognizione preliminare dei danni subiti dal patrimonio edilizio in caso di sisma sono a tutti gli effetti compensi da fatturare e che formano reddito imponibile.

L’Agenzia delle entrate, con Interpello 07/11/2019, n. 474, ha fornito chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale dei compensi e dei rimborsi spese percepiti dai professionisti che, a titolo volontario, si rendono disponibili per attività nel contesto di situazioni emergenziali di protezione civile, come ad esempio per sopralluoghi di ricognizione preliminare dei danni subiti dal patrimonio edilizio in caso di sisma.

A fronte di tali attività viene riconosciuto ai professionisti:
1) un rimborso per “mancato guadagno giornaliero” (art. 39 del D. Leg.vo 1/2018; in precedenza art. 9 del D.P.R. 194/2001), a fronte di un impegno di almeno 10 giornate, calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'attività, con il limite di 103,29 Euro al giorno;
2) il rimborso delle spese documentate di vitto, alloggio e viaggio, secondo le procedure e i criteri di cui al D.P.C.M. 08/07/2014, Allegato A.

A tale proposito l’Interpello 07/11/2019, n. 474, ha chiarito quanto segue.

1) Il rimborso per “mancato guadagno giornaliero” corrisposto ai volontari “lavoratori autonomi” costituisce, per espressa previsione normativa un ristoro sostitutivo del mancato guadagno giornaliero, a nulla rilevando l'attività volontaria effettivamente svolta dal professionista. Tali somme devono quindi essere fatturate regolarmente, e contribuiscono a costituire il reddito imponibile per il professionista.
2) Quanto invece ai rimborsi spese, sono confermate le regole basilari ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), il quale stabilisce che le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi per il professionista. In pratica i professionisti non devono riaddebitare in fattura tali spese al committente, e parimenti non possono considerare il relativo ammontare quale costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.

Si veda per dettagli Trattamento fiscale rimborsi spese dei professionisti.

Dalla redazione