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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 30/12/2002
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 30/12/2002
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 30/12/2002
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 30/12/2002
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[Premessa]Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo; Vista la Convenzione nazionale in data 8 febbraio 1999, sottoscr |
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Art. 1. - Criteri per la determinazione dei canoni di locazione agevolati nella contrattazione territoriale1. Gli Accordi territoriali, in conformità delle finalità indicate all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, R stabiliscono fasce di oscillazione del canone di locazione all'interno delle quali, secondo le caratteristiche dell'edificio e dell'unità immobiliare, è concordato, tra le parti, il canone per i singoli contratti. 2. A seguito delle convocazioni avviate dai comuni, singolarmente o in forma associata, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello locale, al fine della realizzazione degli Accordi di cui al comma 1, dopo aver acquisito le informazioni concernenti le delimitazioni - ove effettuate - delle microzone del territorio comunale definite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, R individuano, anche avvalendosi della banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio, insiemi di aree aventi caratteristiche omogenee per: valori di mercato; dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, attrezzature |
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Art. 2. - Criteri per definire i canoni dei contratti di locazione di natura transitoria e durata degli stessi1. I contratti di locazione di natura transitoria di cui all'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, R hanno durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi. Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e/o dei conduttori per fattispecie - con particolare riferimento a quelle derivanti da mobilità lavorativa - da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative. |
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Art. 3. - Criteri per definire i canoni dei contratti di locazione per studenti universitari e durata degli stessi1. Nei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati e di specializzazione nonché nei comuni limitrofi e qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di perfezionamento ovvero di specializzazione in un comune diverso da quello di residenza, possono essere stipulati contratti per studenti universit |
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Art. 4. - Tabella degli oneri accessori1. Per i contratti di locazione di cui agli articoli 1, 2 e 3 è adottata la Tabella degli oner |
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Art. 5. - Agevolazioni fiscali1. Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nel territorio dei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, R stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, R a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto, nonché ai cont |
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Art. 6. - Commissioni di conciliazione1. Per ogni controversia che sorga in merito all'interpretazione ed esecuzione dei contratti di cui al presente decreto nonché in ordine all'esatta applicazione degli Accordi territoriali e/o integrativi, ciascuna parte può richiedere, pr |
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Art. 7. - Decorrenza dell'obbligatorietà dei tipi di contratto1. L'adozione dei tipi di contratto allegati diviene obbligatoria, negli ambiti territoriali interess |
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Art. 8.1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
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Allegato A |
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Locazione abitativa agevolata |
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Allegato B |
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Locazione abitativa agevolata |
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Allegato C |
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Locazione abitativa di natura transitoria |
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Allegato D |
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Locazione abitativa di natura transitoria |
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Allegato E |
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Locazione abitativa per studenti universitari |
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Allegato F |
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Locazione abitativa per studenti universitari |
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Allegato G |
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Tabella oneri accessori |
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